Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE
GU L 191/1 del 28.7.2023
Entrata in vigore: 17.08.2023
Applicazione a decorrere dal 18 febbraio 2024, fatto salvo quanto disposto nel secondo comma e nelle altre disposizioni del regolamento.
Le seguenti disposizioni si applicano come segue:
– l’articolo 11 si applica a decorrere dal 18 febbraio 2027;
– l’articolo 17 e il capo VI si applicano a decorrere dal 18 agosto 2024, ad eccezione dell’articolo 17, paragrafo 2, che si applica a decorrere da 12 mesi dopo la data della prima pubblicazione dell’elenco di cui all’articolo 30, paragrafo 2;
– Il capo VIII si applica a decorrere dal 18 agosto 2025.
La direttiva 2006/66/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 18 agosto 2025.
Tuttavia, le seguenti disposizioni continuano ad applicarsi come indicato di seguito:
– l’articolo 11 fino al 18 febbraio 2027;
– l’articolo 12, paragrafi 4 e 5, fino al 31 dicembre 2025, salvo per quanto riguarda le disposizioni relative alla trasmissione dei dati alla Commissione, che continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2027;
– l’articolo 21, paragrafo 2, fino al 18 agosto 2026.
Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all’interno dell’Unione. Stabilisce inoltre requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione.
2. Il presente regolamento impone obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie. Stabilisce inoltre i requisiti per gli appalti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie.
3. Il presente regolamento si applica a tutte le categorie di batterie, vale a dire le batterie portatili, le batterie per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione (batterie per autoveicoli), le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse. Esso si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti,
Ai fini del capo II, quando le batterie immesse sul mercato possono essere considerate come appartenenti a più di una categoria, esse si considerano rientranti nella categoria cui si applicano i requisiti più rigorosi.
4. Nei casi in cui gli elementi o i moduli di batteria sono messi a disposizione sul mercato per l’uso finale, senza essere ulteriormente incorporati o assemblati in pacchi o batterie più grandi, si considera che siano stati immessi sul mercato come batterie ai fini del presente regolamento e si applicano i requisiti per la categoria di batterie più simile. Nei casi in cui tali elementi o moduli di batteria possono essere considerati come appartenenti a più di una categoria di batterie, essi si considerano rientranti nella categoria cui si applicano i requisiti più rigorosi.
5. Il presente regolamento non si applica alle batterie incorporate o specificamente progettate per essere incorporate in:
a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza, armi, munizioni e materiale bellico, ad esclusione dei prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari; e
b) apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio.
6. I capi III e VIII del presente regolamento non si applicano alle apparecchiature specificamente progettate per la sicurezza degli impianti nucleari, quali definite all’articolo 3 della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio.
Articolo 2 – Obiettivi
L’obiettivo del presente regolamento è contribuire al funzionamento efficiente del mercato interno, prevenendo e riducendo nel contempo gli effetti negativi delle batterie sull’ambiente, nonché proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo e riducendo gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di batterie.
[…]
Articolo 3 Definizioni
Articolo 4 Libera circolazione
Articolo 5 Requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione applicabili alle batterie
Articolo 6 Restrizioni relative alle sostanze
Articolo 7 Impronta di carbonio delle batterie per veicoli elettrici, delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri
Articolo 8 Contenuto riciclato nelle batterie industriali, nelle batterie per veicoli elettrici, nelle batterie per mezzi di trasporto leggeri e nelle batterie per autoveicoli
Articolo 9 Requisiti in materia di prestazioni e durabilità delle batterie portatili di uso generale
Articolo 10 Requisiti in materia di prestazioni e durabilità delle batterie industriali ricaricabili, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici
Articolo 11 Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri
Articolo 12 Sicurezza dei sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria
Articolo 13 Etichettatura e marcatura delle batterie
Articolo 14 Informazioni sullo stato di salute e sulla durata di vita prevista delle batterie
Articolo 15 Presunzione di conformità delle batterie
Articolo 16 Specifiche comuni
Articolo 17 Procedure di valutazione della conformità
Articolo 18 Dichiarazione di conformità UE
Articolo 19 Principi generali della marcatura CE
Articolo 20 Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE
Articolo 21 Notifica
Articolo 22 Autorità di notifica
Articolo 23 Requisiti relativi alle autorità di notifica
Articolo 24 Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica
Articolo 25 Requisiti relativi agli organismi notificati
Articolo 26 Presunzione di conformità degli organismi notificati
Articolo 27 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
Articolo 28 Domanda di notifica
Articolo 29 Procedura di notifica
Articolo 30 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
Articolo 31 Modifiche delle notifiche
Articolo 32 Contestazione della competenza degli organismi notificati
Articolo 33 Obblighi operativi degli organismi notificati
Articolo 34 Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati
Articolo 35 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
Articolo 36 Scambio di esperienze e di buone pratiche
Articolo 37 Coordinamento degli organismi notificati
Articolo 38 Obblighi dei fabbricanti
Articolo 39 Obblighi dei fornitori di elementi di batteria e di moduli di batteria
Articolo 40 Obblighi dei rappresentanti autorizzati
Articolo 41 Obblighi degli importatori
Articolo 42 Obblighi dei distributori
Articolo 43 Obblighi dei fornitori di servizi di logistica
Articolo 44 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
Articolo 45 Obblighi degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione
Articolo 46 Identificazione degli operatori economici
Articolo 47 Ambito di applicazione del presente capo
Articolo 48 Strategie relative al dovere di diligenza per le batterie
Articolo 49 Sistema di gestione dell’operatore economico
Articolo 50 Obblighi di gestione dei rischi
Articolo 51 Verifica da parte di terzi delle strategie relative al dovere di diligenza per le batterie
Articolo 52 Divulgazione di informazioni sulle strategie relative al dovere di diligenza per le batterie
Articolo 53 Riconoscimento dei regimi relativi al dovere di diligenza
Articolo 54 Autorità competente
Articolo 55 Registro dei produttori
Articolo 56 Responsabilità estesa del produttore
Articolo 57 Organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore
Articolo 58 Autorizzazione per l’adempimento della responsabilità estesa del produttore
Articolo 59 Raccolta dei rifiuti di batterie portatili
Articolo 60 Raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri
Articolo 61 Raccolta dei rifiuti di batterie per autoveicoli, di rifiuti di batterie industriali e di rifiuti di batterie per veicoli elettrici
Articolo 62 Obblighi dei distributori
Articolo 63 Sistemi di restituzione su cauzione per le batterie
Articolo 64 Obblighi degli utilizzatori finali
Articolo 65 Obblighi degli operatori degli impianti di trattamento
Articolo 66 Partecipazione delle autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti
Articolo 67 Partecipazione dei punti di raccolta volontari
Articolo 68 Restrizioni relative alla consegna di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri
Articolo 69 Obblighi degli Stati membri riguardo agli obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili e dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri
Articolo 70 Trattamento
Articolo 71 Obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali
Articolo 72 Spedizione dei rifiuti di batterie
Articolo 73 Preparazione per il riutilizzo o preparazione per il cambio di destinazione dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, dei rifiuti di batterie industriali e dei rifiuti di batterie per veicoli elettrici
Articolo 74 Informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie
Articolo 75 Requisiti minimi per la comunicazione alle autorità competenti
Articolo 76 Comunicazione alla Commissione
Articolo 77 Passaporto della batteria
Articolo 78 Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto della batteria
Articolo 79 Procedura a livello nazionale per le batterie che presentano rischi
Articolo 80 Procedura di salvaguardia dell’Unione
Articolo 81 Batterie conformi che presentano rischi
Articolo 82 Attività congiunte
Articolo 83 Non conformità formale
Articolo 84 Non conformità agli obblighi relativi al dovere di diligenza
Articolo 85 Appalti pubblici verdi
Articolo 86 Procedura di restrizione in materia di sostanze
Articolo 87 Parere dei comitati dell’Agenzia
Articolo 88 Trasmissione di un parere alla Commissione
Articolo 89 Esercizio della delega
Articolo 90 Procedura di comitato
Articolo 91 Modifiche del regolamento (UE) 2019/1020
Articolo 92 Modifica della direttiva 2008/98/CE
Articolo 93 Sanzioni
Articolo 94 Riesame
Articolo 95 Abrogazione e disposizioni transitorie
Articolo 96 Entrata in vigore e applicazione
ALLEGATO I RESTRIZIONE SULLE SOSTANZE
ALLEGATO II IMPRONTA DI CARBONIO
ALLEGATO III PARAMETRI DI PRESTAZIONI ELETTROCHIMICHE E DURABILITÀ DELLE BATTERIE PORTATILI DI USO GENERALE
ALLEGATO IV REQUISITI PER LE PRESTAZIONI ELETTROCHIMICHE E LA DURABILITÀ DELLE BATTERIE PER MEZZI DI TRASPORTO LEGGERI, DELLE BATTERIE INDUSTRIALI CON CAPACITÀ SUPERIORE A 2 KWH E DELLE BATTERIE PER VEICOLI ELETTRICI
ALLEGATO V PARAMETRI DI SICUREZZA
ALLEGATO VI REQUISITI IN MATERIA DI ETICHETTATURA, MARCATURA E INFORMAZIONE
ALLEGATO VII PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLO STATO DI SALUTE E DELLA DURATA DI VITA PREVISTA DELLE BATTERIE
ALLEGATO VIII PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
ALLEGATO IX DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE N.* …
ALLEGATO X ELENCO DELLE MATERIE PRIME E DELLE CATEGORIE DI RISCHIO
ALLEGATO XI CALCOLO DEI TASSI DI RACCOLTA PER RIFIUTI DI BATTERIE PORTATILI E RIFIUTI DI BATTERIE PER MEZZI DI TRASPORTO LEGGERI
ALLEGATO XII REQUISITI IN MATERIA DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO, COMPRESO IL RICICLAGGIO
ALLEGATO XIII INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL PASSAPORTO DELLA BATTERIA
ALLEGATO XIV REQUISITI MINIMI PER LA SPEDIZIONE DI BATTERIE USATE
ALLEGATO XV TAVOLA DI CONCORDANZA
REGOLAMENTO EUROPEO SULLE BATTERIE
LE NOVITA’ E GLI OBIETTIVI AMBIENTALI
Con Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023 l’Europa aggiorna la disciplina sulle batterie e rifiuti da batterie in modifica alla direttiva 2008/98/CE (sui rifiuti), al regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza sui prodotti immessi in mercato), e abrogando di fatto la Direttiva Batterie (Dir 2006/66/CE) che aveva determinato un miglioramento nell’efficienza ambientale delle batterie e istituito norme e obblighi comuni per gli operatori economici.
- Regolamento europeo Batterie: i punti chiave e le novità del Regolamento (UE) 2023/1542
- Regolamento europeo Batterie: da quando si applica?
- Regolamento europeo sulle Batterie, cosa prevede: i requisiti e gli obblighi per i produttori di rifiuti
- Regolamento (UE) 2023/1542: a quali batterie si applica?
- Quali sono le categorie di batterie e quali requisiti si applicano?
- Regolamento Batterie: a quali batterie non si applica?
- Batterie: la normativa italiana
- Rifiuti: aggiornamento e formazione per gli operatori della tutela ambientale
- Corsi di formazione per l’esperto ambientale in gestione dei rifiuti
I PUNTI CHIAVE E LE NOVITÀ DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/1542
Il Regolamento europeo sulle Batterie consta di 96 articoli e XV allegati tecnici.
L’obiettivo del regolamento è ridurre gli effetti negativi delle batterie sull’ambiente, proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo e riducendo gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di batterie.
Le principali misure previste dal regolamento europeo che abroga la precedente Direttiva Batterie sono:
- una dichiarazione e un’etichetta obbligatori sull’impronta di carbonio per le batterie dei veicoli elettrici (EV), le batterie dei mezzi di trasporto leggeri (LMT) (ad esempio per scooter elettrici e biciclette) e le batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2kWh;
- Progettare batterie portatili negli apparecchi in modo tale che i consumatori possano rimuoverle e sostituirle facilmente;
- Un passaporto batteria digitale per batterie LMT, batterie industriali con una capacità superiore a 2 kWh e batterie EV (Articolo 77);
- Una politica di due diligence per tutti gli operatori economici, ad eccezione delle PMI;
- Obiettivi più severi per la raccolta dei rifiuti: per le batterie portatili – 45% entro il 2023, 63% entro il 2027 e 73% entro il 2030; per le batterie LMT – 51% entro il 2028 e 61% entro il 2031 (Art.69);
- Livelli minimi di materiali recuperati dai rifiuti di batterie: litio – 50% entro il 2027 e 80% entro il 2031; cobalto, rame, piombo e nichel – 90% entro il 2027 e 95% entro il 2031 (Allegato XII);
- Livelli minimi di contenuto riciclato da rifiuti di produzione e di consumo da utilizzare nelle batterie nuove: otto anni dopo l’entrata in vigore del regolamento – 16% per il cobalto, 85% per il piombo, 6% per il litio e 6% per il nichel; 13 anni dopo l’entrata in vigore: 26% per il cobalto, 85% per il piombo, 12% per il litio e 15% per il nichel (Articolo 8).
DA QUANDO SI APPLICA?
Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (avvenuta il 28 luglio 2023).
Si applicherà a decorrere dal 18 febbraio 2024, ma con alcune scadenze diverse:
- l’articolo 11 (Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri) si applica a decorrere dal 18 febbraio 2027;
- l’articolo 17 (Procedure di valutazione della conformità delle batterie) e il capo VI (Obblighi degli operatori economici diversi da quelli di cui ai capi VII e VIII) si applicano a decorrere dal 18 agosto 2024, ad eccezione dell’articolo 17, paragrafo 2, che si applica a decorrere da 12 mesi dopo la data della prima pubblicazione dell’elenco di cui all’articolo 30, paragrafo 2;
- Il capo VIII (Gestione dei rifiuti di batterie) si applica a decorrere dal 18 agosto 2025 con i nuovi obblighi per
- produttori di rifiuti;
- distributori di rifiuti;
- utilizzatori finali;
- titolari impianti di trattamento.
COSA PREVEDE: I REQUISITI E GLI OBBLIGHI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI
Il regolamento stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza (CAPO II), etichettatura, marcatura e informazione (CAPO III), per consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all’interno dell’Unione indicandone la conformità (Capo IV) ai requisiti e la relativa notifica (Capo V). Stabilisce inoltre requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione.
Impone obblighi relativi al dovere di diligenza (Capo VII) per le batterie nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie. Stabilisce inoltre i requisiti per gli appalti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie (Capo XI).
Regolamento (UE) 2023/1542: a quali batterie si applica?
Il regolamento si applica (art.1) a tutte le categorie di batterie, vale a dire
- le batterie portatili,
- le batterie per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione (batterie per autoveicoli),
- le batterie per mezzi di trasporto leggeri,
- le batterie per veicoli elettrici
- le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse.
- batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.
Quali sono le categorie di batterie e quali requisiti si applicano?
In base al Regolamento (UE) 2023/1542, le batterie immesse sul mercato possono essere considerate come appartenenti a più di una categoria: in tal caso si considerano rientranti nella categoria cui si applicano i requisiti più rigorosi.
- Nei casi in cui gli elementi o i moduli di batteria sono messi a disposizione sul mercato per l’uso finale, senza essere ulteriormente incorporati o assemblati in pacchi o batterie più grandi, si considera che siano stati immessi sul mercato come batterie ai fini del presente regolamento e si applicano i requisiti per la categoria di batterie più simile.
- Nei casi in cui tali elementi o moduli di batteria possono essere considerati come appartenenti a più di una categoria di batterie, essi si considerano rientranti nella categoria cui si applicano i requisiti più rigorosi.
Regolamento Batterie: a quali batterie non si applica?
Il regolamento non si applica alle batterie incorporate o specificamente progettate per essere incorporate in:
- apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza, armi, munizioni e materiale bellico, ad esclusione dei prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari; e
- apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio;
- apparecchiature specificamente progettate per la sicurezza degli impianti nucleari definite all’articolo 3 della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (non si applicano i capi III e VIII del Regolamento).
Batterie: la normativa italiana
Nel nostro ordinamento la Direttiva Batterie (Dir.2006/66/CE) è stata adottata nel 2008 con DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 2008, n. 188 (qui l’ultimo testo aggiornato).
La normativa in materia stabilisce:
- i criteri di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose;
- norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori e a promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclaggio di pile e accumulatori.
Il decreto fu poi aggiornato varie volte per venire incontro alle modifiche apportate a livello europeo, con:
- DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016 , n. 27 di attuazione della direttiva 2013/56/UE (che modifica la direttiva 2006/66/CE per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio);
- LEGGE EUROPEA 2013 – L. 6 agosto 2013, n. 97 art. 21, modifiche per risolvere la procedura di infrazione 2011/2218;
- DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011 , n. 21, prime modifiche di adeguamento alla disciplina europea.
Gli obblighi
Profili di cogenza sono previsti per:
- fabbricanti;
- fornitori di elementi di batteria e di moduli di batteria;
- rappresentanti autorizzati;
- importatori;
- distributori;
- fornitori di servizi di logistica;
- operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione.
La gestione dei rifiuti
Al capo VIII sono definiti:
- l’autorità competente;
- il registro dei produttori;
- la responsabilità estesa del produttore (Epr) e la relativa organizzazione;
- la raccolta;
- i sistemi di restituzione su cauzione per le batterie;
- la partecipazione delle autorità pubbliche, dei punti di raccolta volontari;
- restrizioni e obblighi degli Stati membri;
- il trattamento;
- gli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali;
- la spedizione;
- la preparazione per il riutilizzo o preparazione per il cambio di destinazione;
- le informazioni relative alla prevenzione e alla gestione;
- i requisiti minimi per la comunicazione alle autorità competenti;
- la comunicazione alla Commissione.
Altre disposizioni
Fissate misure anche su:
- la conformità ai requisiti di cui sopra;
- la notifica degli organismi di valutazione della conformità;
- strategie relative alla due diligence per le batterie;
- il passaporto digitale della batteria;
- la vigilanza del mercato dell’Unione e le relative procedure di salvaguardia;
- appalti pubblici verdi e la procedura di modifica delle restrizioni relative alle sostanze;
- la delega di potere e la procedura di comitato.
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