La diagnosi energetica obbligatoria, introdotta dal D.Lgs 102/2014, è un obbligo per le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia. Queste aziende sono tenute a eseguire una diagnosi energetica ogni 4 anni, per identificare opportunità di miglioramento dell’efficienza energetica.
Chi è obbligato?
- Grandi imprese:
definite in base a criteri occupazionali e finanziari, come dipendenti, fatturato e bilancio.
- Imprese a forte consumo di energia:
con consumi superiori a determinati livelli, espressi in Tep (Tonnellate Equivalenti di Petrolio).
- Edifici pubblici o ad uso pubblico:
in caso di ristrutturazione degli impianti termici o di interventi edilizi che riguardano almeno il 15% della superficie esterna.
Scadenza e adempimenti:
- La diagnosi energetica va eseguita ogni 4 anni a partire dalla prima scadenza (5 dicembre 2015 per il D.Lgs 102/2014).
- La documentazione deve essere inviata ad ENEA tramite il portale apposito.
- Per le diagnosi successive alla prima, è necessario monitorare i consumi tramite contatori dedicati.
- Attenzione: Le imprese con consumi inferiori a 50 Tep sono esentate dall’obbligo.
Cosa prevede la diagnosi energetica?
- Analisi approfondita dei consumi energetici dell’azienda.
- Identificazione delle aree di miglioramento per ridurre i consumi.
- Valutazione dei costi e dei benefici delle misure proposte.
- La diagnosi deve essere redatta da un Esperto in Gestione dell’Energia certificato o da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata.
Sanzioni:
- Le imprese che non eseguono la diagnosi energetica o non la eseguono in conformità alle prescrizioni sono soggette a sanzioni amministrative.
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