EPL (Equipement Protection Level) – EN 60079-0

Nuove Norme EN 60079-10-1 (CEI 31-87) e EN 60079-10-2 (CEI 31-88)

A far data da 01.02.2010 sono entrate in vigore due nuove norme per la classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas infiammabili.

Sia le vecchie norme che le nuove norme (EN 60079-10-1 (CEI 31-87) e EN 60079-10-2) forniscono solo le regole generale ed i principi generali ma non i metodi pratici per classificare le aree e pertanto si deve ricorrere alle GUIDE CEI 31-35 (gas) e CEI 31-56 (polveri).

L’applicazione in parallelo delle nuove e vecchie norme fino a fine maggio 2012 consentiranno di esaminare nel dettaglio le novità e soprattutto attendere che vengano adeguate le GUIDE di cui sopra.

Vediamo quali sono le principali novità introdotte dalle nuova serie di norme:

Gas:
Nel particolare la nuova Norma EN 60079-10-1 è costituita dall’introduzione di nuove formule per il “calcolo delle portate di emissione” di liquidi e gas infiammabili, anche se ad un primo sommario controllo le nuove formule portano a dei risultati “in linea” con le vecchie formule.

Altra variante è quella di NON consentire più la equiparazione delle “nebbie” (come previsto nella vecchia norma) ai principi utilizzati per i gas ed i vapori, limitandosi però a fornire generiche indicazioni sul pericolo di esplosione, senza riportare informazioni utili a predisporre la classificazione.

Polveri:
La novità principale sta nel fatto che in molti casi la zona 22 prevista nella vecchia norma con estensione fino ad 1 metro dalla S.E. o da zona 21, venga aumentata fino a 3 metri.

Livello di protezione:
La vecchia norma prevede che le apparecchiature vengano scelte in modo che il pericolo di esplosione (probabilità che accada una esplosione) sia trascurabile a prescindere dal danno probabile che l’esplosione può provocare.

Questo è in contrasto con la tendenza di “valutare il rischio” come prodotto della probabilità che avvenga una esplosione per il danno probabile che ne può conseguire.

Ecco pertanto la novità fondamentale della nuova norma sulla classificazione delle aree e cioè l’introduzione del concetto di EPL (Equipement Protection Level), pertanto il progettista può tenere conto dell’entità del danno propabile dovuto ad un’esplosione e richiedere, se del caso, un EPL maggiore o minore rispetto a quello previsto nella tabella di cui sotto:

Zona ATEX EPL
0 1G Ga
1 2G Gb
2 3G Gc

20 1D Da
21 2D Db
22 3D Dc

LE CABINE DI VERNICIATURA
Scarica il nuovo articolo sulle cabine di verniciatura, secondo la norma armonizzata, EN 12215.

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APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE UTILIZZATI IN ATMOSFERA ESPLOSIVA – ATEX 94/9/CEE
La Direttiva 94/9/CE, meglio conosciuta con la acronimo di ATEX, è stata recepita in Italia con DPR 126 del 23 marzo 1998 e si applica a prodotti destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive.
Con l’entrata in vigore della direttiva ATEX sono state abrogate le norme precedentemente in vigore e dal 1 luglio 2003 è vietata la commercializzazione di prodotti non conformi alle nuove disposizioni.

La direttiva 94/9/CE è una direttiva di “nuovo approccio” che si propone di consentire la libera circolazione delle merci all’interno della Comunità. Ciò è possibile attraverso l’armonizzazione dei requisiti giuridici di sicurezza, seguendo un approccio basato sui rischi.
Il suo obiettivo è anche eliminare o, quanto meno, minimizzare i rischi derivanti dall’uso di alcuni prodotti all’interno o in relazione a un’atmosfera potenzialmente esplosiva.
Ciò significa che la probabilità che si manifesti un’atmosfera esplosiva deve essere considerata non solo “una tantum” e da un punto di vista statico, ma occorre anche tener conto di tutte le condizioni operative che possono derivare dal processo di trasformazione.

Tra gli aspetti innovativi della Direttiva, che riguarda tutti i rischi d’esplosione di qualsiasi natura (elettrica e non), sono da sottolineare:
– l’introduzione dei requisiti essenziali di sicurezza e salute,
– l’applicabilità sia ai materiali per miniera sia a quelli in superficie,
– la classificazione degli apparecchi in categorie in funzione del tipo di protezione assicurato,
– la sorveglianza sulla produzione basata sui sistemi di qualità aziendali.

La Direttiva 94/9/CE classifica le apparecchiature in due grandi gruppi:
Gruppo 1 (Categoria M1 e M2): Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati nelle miniere.
Gruppo 2 (Categoria 1,2,3): Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in superficie. (85% Della produzione industriale).

La classificazione della zona d’installazione dell’apparecchiatura sarà di competenza dell’utilizzatore finale; quindi in base all’area di rischio del Cliente (es. zona 21 o zona 1) il produttore dovrà fornire una apparecchiatura adeguata a tale zona

Dal 30 giugno 2003 non possono essere più
commercializzati le macchine, i materiali, i dispositivi
fissi o mobili, gli organi di comando, la
strumentazione e i sistemi di rilevazione e di
prevenzione, etc…
destinati ad essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva non marcati CE
secondo la direttiva 94/9/CEE.

Per “atmosfera esplosiva”, s’intende la miscela, in
condizioni atmosferiche, di aria con sostanze
infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri
nella quale, dopo l’innesco, la combustione si propaga
all’insieme della miscela non bruciata.

Rientrano nel campo di applicazione della direttiva:
Ø    «apparecchi» da soli o combinati, destinati a
essere installati in “zone” classificate a rischio
di esplosione
le macchine, i materiali, i dispositivi
fissi o mobili, gli organi di comando, la
strumentazione e i sistemi di rilevazione e di
prevenzione che, da soli o combinati, sono
destinati alla produzione, al trasporto, al deposito,
alla misurazione, alla regolazione e alla
conversione di energia e al trattamento di
materiale e che, per via delle potenziali sorgenti di
innesco che sono loro proprie, rischiano di
provocare una esplosione….”.

Ø     «sistemi di protezione» che servono per
arrestare o circoscrivere le esplosioni
, i
dispositivi, incorporati negli apparecchi o separati da
essi, diversi dai componenti degli apparecchi di cui
alla lettera a), la cui funzione è arrestare le
esplosioni o circoscrivere la zona da esse colpita, se
immessi separatamente sul mercato come sistemi
con funzioni autonome;

Ø     «componenti» i pezzi essenziali per il
funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di
protezione privi di funzione autonoma

La direttiva ATEX si applica anche ai prodotti non
  elettrici
e i prodotti da utilizzare in ambienti polverosi,
soggetti al rischio di esplosione. La direttiva ATEX si
applica anche ai dispositivi di controllo, regolazione e
  sicurezza destinati ad uso fuori dall’atmosfera
  esplosiva, ma che sono necessari o contribuiscono
  al funzionamento sicuro delle attrezzature e dei
  sistemi di protezione
–(cfr. i rilevatori di scintilla,etc…).

APPLICAZIONI
Ø DIRETTIVE ATEX: Direttiva di prodotto 94/9/CEDirettiva sociale 99/92/CE
Ø DIRETTIVA ATEX e MARCATURA “EX”
Ø DIRETTIVA ATEX: valutazione nei luoghi di lavoro

DIRETTIVE ATEX: Direttiva di prodotto 94/9/CE Direttiva sociale 99/92/CE (Clicca qui per scaricare il documento)

Dal 30 giugno 2003 non potranno essere più
commercializzati apparecchi e sistemi di
protezione destinati ad essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva non marcati
CE secondo il DPR 126/98, il quale ha introdotto
tra le leggi nazionali la direttiva ATEX.

Per “atmosfera esplosiva”, s’intende la miscela,
in condizioni atmosferiche, di aria con sostanze
infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o
polveri nella quale, dopo l’innesco, la
combustione si propaga all’insieme della miscela
non bruciata…

Mentre la direttiva 94/9/CE (ATEX) è una direttiva
che riguarda i prodotti e il loro utilizzo all’interno
delle zone considerate pericolose, la direttiva
99/92/CE è una direttiva di politica sociale, che
riguarda quindi le persone e la loro sicurezza
quando devono agire e lavorare nei luoghi
considerati a pericolo di esplosione: detta le
disposizioni specifiche da seguire nei luoghi
sottoposti ad atmosfere potenzialmente
esplosive.

Dal 30 giugno 2003 è obbligatoria anche la
conformità alla direttiva ATEX “Direttiva Europea
sulla sicurezza dei lavoratori soggetti al rischio di
atmosfere esplosive”.

La direttiva 99/92/CE appartiene alla famiglia di
leggi che regolamentano la sicurezza dei
lavoratori sul luogo di lavoro (89/391/CEE e
successive attuate con D. Lgs. 626/94 e
successive modifiche.

DIRETTIVA ATEX e MARCATURA “EX”
(clicca qui per scaricare il file su IMPIANTI DI ASPIRAZIONE) (clicca qui per scaricare il file su CABINE DI VERNICIATURA)

Dal 30 giugno 2003 non potranno essere più
commercializzati le macchine, i materiali, i
dispositivi fissi o mobili, gli organi di comando, la
strumentazione e i sistemi di rilevazione e di
prevenzione, etc… destinati ad essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva non marcati
CE secondo il DPR 126/98, il quale ha introdotto
tra le leggi nazionali la direttiva ATEX.

Il DPR 126/98 si applica anche ai
dispositivi di controllo, regolazione e sicurezza
destinati ad uso fuori dall’atmosfera esplosiva,
ma che sono necessari o contribuiscono al
funzionamento sicuro delle attrezzature e dei
sistemi di protezione
– per quel che riguarda i
rischi di esplosione come per   esempio i rilevatori
di scintilla, etc…

  Valeri Vanni con proprio staff tecnico è
in grado di supportare i COSTRUTTORI ED
INSTALLATORI DI IMPIANTO DI ASPIRAZIONE in
tutte le attività di:

  • Analisi dei rischi;
  • Redazione del fascicolo tecnico della  costruzione;
  • Redazione del manuale delle istruzioni per l’uso dell’impianto;
  • Supporto per gestione pratiche con L’Organismo Notificato.

DIRETTIVA ATEX 99/92/CE: valutazione nei luoghi di lavoro
(clicca qui per scaricare il documento)

Fino al 9 settembre 2003 per individuare gli
impianti nei luoghi con pericolo di esplosione
soggetti a denuncia in base al DPR 462/01 si
continuava a fare riferimento alle disposizioni
legislative fino ad allora vigenti.

A partire dal 10 settembre 2003, giorno di
entrata in vigore del D. Lgs. 233/03, viene
cambiata l’individuazione dei luoghi con pericolo
di esplosione.

Non deve più essere seguita una classificazione
convenzionale basata su una tabella, ma occorre
fare riferimento ad una classificazione effettiva
dei luoghi pericolosi.

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