L’articolo 1, commi 427-436, della legge di bilancio per il 2026 dispone la maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0

Commenti:

  1. Assenti maggiorazioni per investimenti green
  2. Le procedure operative rimandate al decreto interministeriale (entro 30g dalla pubblicazione della legge avvenuta il 30.12.2025)
  3. Generico riferimento a “certificazione”, ma nessun diretto richiamo a “perizie asseverate o giurate” da parte di professionisti per attestare l’interconnessione
  4. Esclusi i moduli fotovoltaici di efficienza di cui alla lettera a) – con un’efficienza minima del 21,5%
  5. Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo: non chiarito se sarà necessario il “Certificato di origine” rilasciato dalla camera di Commercio o una semplice dichiarazione del venditore, ovvero “dichiarazione di origine non preferenziale” ai sensi del Regolamento delegato 2446/2015
  6. Nessuna indicazione relativa ai riferimenti della legge di stabilità 2026 da inserire nei documenti di acquisizione dei beni
  7. Rimaneggiai gli ex allegati A e B dei beni materiali e immateriali, oggi allegato IV (beni materiali) e allegato V (beni immateriali)
  8. allegato IV (beni materiali)
  • gruppo I. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti: soddisfare 5+2 requisiti
  • gruppo II. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità
  • gruppo III. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica « 4.0 »:
  • gruppo IV (nuovo gruppo). Beni strumentali per l’elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese, suddiviso in:
    • 1. Infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione:
    • 2. Infrastrutture di connettività industriale:
    • 3. Infrastrutture di sicurezza informatica OT/IT:

I beni di cui al gruppo IV devono essere:

  • interconnessi ai sistemi informativi aziendali e funzionalmente destinati all’esecuzione di software, piattaforme o applicazioni di cui all’allegato V (beni immateriali)
  • ovvero al supporto operativo di beni di cui ai gruppo I, II, III
  • ovvero ancora all’interconnessione e comunicazione tra beni dell’allegato IV (beni materiali) e all’allegato V (beni immateriali).

Sono esclusi, in ogni caso, personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale, stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi.

  1. I beni del gruppo IV nell’allegato IV (beni materiali) sono trainati
    • da beni dell’allegato V (beni immateriali), oppure
    • da beni dell’allegato IV (beni materiali)
  2. nessuna indicazione circa l’obbligo di trainare i beni dell’allegato V (beni immateriali) con un bene dell’allegato IV (beni materiali) come accaduto in passato
  3. nessuna indicazione circa l’obbligo del versamento di un acconto entro 30 giorni dalla data del primo impegno giuridicamente vincolante di acquisizione del bene o nel caso in cui la conclusione dell’investimento avvenga in un anno fiscale a quello dell’ordine

Comma 427:

Investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato italiano.

La maggiorazione da applicare al costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria è pari a:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo

Comma 428:

Non spetta alle imprese

  • in stato di liquidazione volontaria;
  • fallimento;
  • liquidazione coatta amministrativa;
  • concordato preventivo senza continuità aziendale;
  • sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo n. 14 del 2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) o da altre leggi speciali;
  • che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui sopra;
  • imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 (concernente la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell’agevolazione è subordinata: 

  • al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore; e
  • al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Comma 429:

Investimenti:

a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta

In tal caso:

  • l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di produzione. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1)
  • l’auto-consumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso auto-consumatore.

Con specifico riferimento agli investimenti in beni materiali strumentali finalizzati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge n. 181 del 2023 e cioè

  • moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento (lettera b) del comma 1 articolo 12);
  • moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento (lettera c) del comma 1 articolo 12).

Comma 430:

L’impresa trasmette in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili

Comma 431:

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.

La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

Non è invece possibile applicare il nuovo regime agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta Transizione 4.0 del 2025.

Comma 432:

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Comma 433:

Al Ministro delle imprese e del made in Italy il compito di stabilire le modalità di attuazione dell’incentivo con decreto interministeriale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026, definendo in particolare:

  • la procedura di accesso al beneficio
  • il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni
  • l’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

Comma 434:

La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436.

Comma 435:

Il GSE provvede alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica.

Comma 436:

Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti al fine di prevenire l’eventuale verificarsi di scostamenti dell’andamento degli oneri rispetto alle previsioni.

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