Nella definizione del posizionamento dei mezzi di protezione in funzione delle velocità di avvicinamento di parti del corpo, la norma EN ISO 13855 prevede la formula per determinare la distanza minima dalla zona pericolosa S = (K x T) + C
– S è la distanza minima, in millimetri (mm)
– K è un parametro, in millimetri al secondo (mm/s), derivato dai dati sulle velocità di avvicinamento del corpo o parti del corpo;
– T è la prestazione complessiva di arresto del sistema, in secondi (s)
– C è la distanza di intrusione, in millimetri (mm).
La prestazione complessiva di arresto del sistema è determinata dalla sommatoria di:
- t1 è il tempo massimo tra il verificarsi dell’attivazione della protezione e il raggiungimento dello stato OFF da parte del segnale di uscita;
- t2 è il tempo di arresto, ovvero il tempo massimo richiesto per attivare la funzione pericolosa della macchina dopo che il segnale di uscita dalla protezione raggiunge lo stato OFF. Il tempo di risposta del sistema di controllo della macchina deve essere incluso in t2.
La prestazione di arresto complessiva del sistema, T, è una caratteristica essenziale per l’ubicazione del dispositivo di protezione.
Le misurazioni delle prestazioni di arresto di un sistema richiedono un’attenta considerazione al fine di ottenere valori accurati e rilevanti.
Per il calcolo delle distanze minime in conformità alla norma internazionale EN ISO 13855, è possibile misurare la velocità delle apparecchiature in movimento nell’area pericolosa.
La ns società dispone dell’analizzatore dei tempi di fermata: possiamo eseguire la misura dei tempi di arresto, verificare l’adeguata installazione dei dispositivi di protezione quali: barriere fotoelettriche di sicurezza, laser scanner, radar, bordi sensibili alla pressione, comandi a due mani, etc… e fornire il report conclusivo dell’attività svolta.
Le principali modifiche rispetto all’edizione precedente sono le seguenti:
- documento ampliato per i casi applicabili e parzialmente rivisto per essere allo stato dell’arte
- figure riviste per chiarezza e migliore comprensione
- formulazione dell’ambito migliorata per concentrarsi meglio sul contenuto del documento
- clausola 4 migliorata per una migliore spiegazione della metodologia
- documento ristrutturato dalla clausola 5
- calcolo delle distanze di raggiungimento separate per quelle applicazioni che avviano una funzione di sicurezza e quelle che non avviano una funzione di sicurezza
- calcolo della distanza di separazione dinamica incluso per applicazioni mobili con direzione di avvicinamento umana sconosciuta
- miglioramenti per una migliore distinzione dei diversi percorsi di avvicinamento
- requisiti per dispositivi di controllo singoli (azionati manualmente e a pedale) e protezioni interbloccate aggiunti
- allegati rivisti per corrispondere al corpo del testo di questo documento
- allegati da D a G aggiunti.
Il documento specifica i requisiti per il posizionamento e il dimensionamento delle misure di sicurezza rispetto all’avvicinamento del corpo umano o delle sue parti al pericolo/ai pericoli entro l’intervallo di controllo previsto come segue:
- – la posizione e le dimensioni delle zone di rilevamento degli ESPE, dei tappeti sensibili alla pressione e dei pavimenti sensibili alla pressione
- la posizione dei dispositivi di comando a due mani e dei dispositivi di comando singoli
- la posizione delle protezioni interbloccate.
Il documento specifica, inoltre, i requisiti per il posizionamento dei dispositivi di controllo manuale di sicurezza (SRMCD) rispetto all’avvicinamento del corpo umano o di sue parti dall’interno dello spazio di protezione relativamente a:
- – la posizione e le dimensioni delle zone di rilevamento degli ESPE, dei tappeti sensibili alla pressione e dei pavimenti sensibili alla pressione; e
- la posizione e le dimensioni delle protezioni interbloccate.
Quando si valuta la capacità del corpo umano o delle sue parti di accedere a SRMCD dall’interno dello spazio protetto previsto, i requisiti del documento sono applicabili anche per determinare le dimensioni della/e protezione/i. Approcci come la corsa, il salto o la caduta non sono considerati nel documento.
NOTA 1 I valori per le velocità di avvicinamento (velocità di camminata e movimento degli arti superiori) riportati nel documento sono stati testati nel tempo e comprovati dall’esperienza pratica.
NOTA 2 Altri tipi di avvicinamento possono comportare velocità di avvicinamento superiori o inferiori a quelle definite nel documento.
Il documento si applica alle misure di sicurezza utilizzate sulle macchine per la protezione delle persone di età pari o superiore a 14 anni.
Le misure di sicurezza considerate nel documento includono:
a) dispositivi di protezione elettrosensibili (ESPE) quali:
- dispositivi di protezione optoelettronici attivi (AOPD) (vedere IEC 61496-2)
- AOPD sensibili alla riflessione diffusa che hanno una o più zone di rilevamento specificate in due dimensioni (AOPDDR-2D) (vedere IEC 61496-3)
- AOPD sensibili alla riflessione diffusa che hanno una o più zone di rilevamento specificate in tre dimensioni (AOPDDR-3D) (vedere IEC 61496-3)
- dispositivi di protezione basati sulla visione che utilizzano tecniche di modello di riferimento (VBPDPP) (vedere IEC/TS 61496-4-2)
- dispositivi di protezione basati sulla visione che utilizzano tecniche di visione stereo (VBPDST) (vedere IEC/TS 61496-4-3)
b) tappetini e pavimenti sensibili alla pressione (vedere ISO 13856-1);
c) dispositivi di comando a due mani (vedere ISO 13851);
d) dispositivi di comando singoli;
e) protezioni interbloccate (vedere ISO 14120).
Il documento non è applicabile a:
- dispositivi di protezione (ad esempio dispositivi di comando a due mani pendenti) che possono essere spostati manualmente, senza l’uso di utensili, più vicini alla zona pericolosa rispetto alla distanza di separazione
- protezione contro i rischi derivanti da pericoli derivanti da emissioni (ad esempio espulsione di materiali solidi o fluidi, radiazioni, archi elettrici, calore, rumore, fumi, gas)
- protezione contro i rischi derivanti da guasti di parti meccaniche della macchina o cadute per gravità.
Le distanze di separazione ricavate dal documento non si applicano alle protezioni utilizzate esclusivamente per la funzione di rilevamento della presenza.
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