La diagnosi energetica obbligatoria, introdotta dal D.Lgs 102/2014, è un obbligo per le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia. Queste aziende sono tenute a eseguire una diagnosi energetica ogni 4 anni, per identificare opportunità di miglioramento dell’efficienza energetica.

Chi è obbligato?

  • Grandi imprese:

definite in base a criteri occupazionali e finanziari, come dipendenti, fatturato e bilancio. 

  • Imprese a forte consumo di energia:

con consumi superiori a determinati livelli, espressi in Tep (Tonnellate Equivalenti di Petrolio). 

  • Edifici pubblici o ad uso pubblico:

in caso di ristrutturazione degli impianti termici o di interventi edilizi che riguardano almeno il 15% della superficie esterna.

Scadenza e adempimenti:

  • La diagnosi energetica va eseguita ogni 4 anni a partire dalla prima scadenza (5 dicembre 2015 per il D.Lgs 102/2014).
  • La documentazione deve essere inviata ad ENEA tramite il portale apposito.
  • Per le diagnosi successive alla prima, è necessario monitorare i consumi tramite contatori dedicati. 
  • Attenzione: Le imprese con consumi inferiori a 50 Tep sono esentate dall’obbligo.

Cosa prevede la diagnosi energetica?

  • Analisi approfondita dei consumi energetici dell’azienda. 
  • Identificazione delle aree di miglioramento per ridurre i consumi. 
  • Valutazione dei costi e dei benefici delle misure proposte. 
  • La diagnosi deve essere redatta da un Esperto in Gestione dell’Energia certificato o da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata. 

Sanzioni:

  • Le imprese che non eseguono la diagnosi energetica o non la eseguono in conformità alle prescrizioni sono soggette a sanzioni amministrative. 

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