Con il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 16 maggio 2023, è stata introdotta una nuova entrata fiscale destinata al bilancio dell’Unione europea basata sul così detto “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” denominato CBAM (“Carbon Border Adjustment Mechanism”). Tale Regolamento rappresenta un elemento essenziale del Green Deal europeo, in cui si colloca l’insieme di proposte “Fit for 55” che mirano a ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Il nuovo tributo ambientale è finalizzato a garantire che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra in ambito Ue non siano contrastati da un contestuale aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini per le merci prodotte nei Paesi extra UE che vengono importate nell’Unione europea. Il meccanismo CBAM comporta l’applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti di alcune tipologie di industrie, paragonabile a quello sostenuto dai produttori unionali nell’ambito del vigente sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS).

Il Regolamento prevede due fasi d’implementazione:

  • la fase “transitoria”, che ha inizio con la data di entrata in vigore del Regolamento (1° ottobre 2023) e terminerà il 31 dicembre 2025. In tale periodo transitorio il tributo non sarà applicato alle merci importate, ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM, compresa la valutazione delle emissioni incorporate. In tale fase inizierà l’attività di autorizzazione dei soggetti obbligati da parte delle autorità competenti nazionali (in Italia ha sede presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica);
  • la fase “definitiva”, dal 1° gennaio 2026, quando il meccanismo entrerà in funzione in maniera definitiva. In base a quanto previsto dal Regolamento, la prima dichiarazione CBAM, relativa alle merci importate nell’anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2027.

Nel periodo iniziale tali previsioni si applicheranno ad un numero ristretto di merci la cui produzione è caratterizzata da un’alta intensità di carbonio: cemento, prodotti siderurgici, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno.

Durante la prima fase transitoria che inizierà il prossimo 1°ottobre 2023, gli operatori individuati nell’articolo 2 del Regolamento di Esecuzione, Reg. (UE) 2023/1773 (l’importatore o il rappresentante indiretto), saranno tenuti a raccogliere i dati su base trimestrale e a trasmetterli alla Commissione: il primo rapporto, con dati riferiti al quarto trimestre 2023, dovrà essere inviato entro la fine del mese di gennaio 2024.

Successivamente, cioè dal 1° gennaio 2026, tali soggetti dovranno, una volta autorizzati, dichiarare ogni anno la quantità di merci soggette a CBAM importate nell’anno civile precedente e i dati delle emissioni di anidride carbonica incorporate. Quindi, dovranno restituire un numero di certificati CBAM corrispondente a quanto dichiarato, il cui prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata.

Visto l’impatto di tali previsioni normative, si confida nel costante aggiornamento da parte di tutti gli stakeholder coinvolti, attraverso la consultazione del sito internet del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché della presente pagina web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Si segnalano, infine, i contenuti pubblicati nel sito internet della Commissione Europea – TAXUD. In particolare:

  • le informazioni relative a n. 6 webinar online che illustreranno le caratteristiche generali del meccanismo e approfondiranno le specificità dei settori coinvolti (prodotti siderurgici, alluminio, cemento, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno). Al termine di ogni evento la Commissione procederà alla pubblicazione della registrazione della sessione di training, tenuto conto della limitata disponibilità di posti e del numero elevato di stakeholder interessati;
  • il testo del Regolamento di esecuzione adottato dalla Commissione il 17 agosto 2023, (UE) 2023/1773, con cui sono stati dettagliati gli obblighi di comunicazione e le informazioni richieste, nonché la metodologia provvisoria per il calcolo delle emissioni incorporate nei beni soggetti a CBAM;
  • i due documenti tecnici da utilizzare durante il periodo transitorio (Guidance document on CBAM implementation for importers of goods into the EU, Guidance document on CBAM implementation for installation operators outside the EU);
  • la prima versione del template per la rendicontazione prevista nel periodo transitorio.

 Istruzioni per l’accesso all’applicazione “CBAM Registry” della Commissione Europea – pdf

Ai sensi dell’articolo 35, comma 1 del Regolamento (UE) 956/2023 e dell’articolo 8, comma 1, del Regolamento di esecuzione (UE) 1773/2023 la relazione CBAM deve essere presentata alla Commissione europea, tramite il registro transitorio, entro e non oltre un mese dalla fine del periodo di riferimento: pertanto, il termine per la presentazione della prima relazione CBAM, relativa alle importazioni nel trimestre ottobre-dicembre 2023, scadrà il 31.01.2024.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Regolamento di esecuzione (UE) 1773/2023, la relazione CBAM già presentata potrà essere modificata dal dichiarante fino al termine per la presentazione della terza relazione CBAM e, quindi, fino al 31.07.2024. Infine, nel caso di richiesta motivata del dichiarante, l’Autorità Nazionale Competente, valutata la richiesta, può autorizzare il dichiarante a ripresentare la relazione CBAM o a correggerla dopo il temine ed entro un anno dalla fine del trimestre di riferimento; in tal caso, la ripresentazione della relazione CBAM o la sua correzione, è comunque effettuata non oltre un mese dall’autorizzazione concessa dall’autorità competente.

Novità

A seguito dei problemi tecnici riscontrati nell’accesso e nel funzionamento del Registro transitorio CBAM, la Commissione ha reso noto che, a partire dal 1° febbraio 2024, sarà disponibile sul Registro transitorio una nuova funzionalità che consentirà ai dichiaranti, nei termini e modalità stabiliti dalla Commissione, la possibilità di presentare la relazione CBAM oltre il termine del 31.01.2024.

Per ulteriori informazioni si rinvia al testo completo della comunicazione: Technical issues related to the CBAM Transitional Registry and Import Control System 2 (ICS2) – European Commission (europa.eu)

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