Il Bonus Transizione 4.0, rivisto e rimpinzato più volte negli ultimi anni da Manovre finanziarie e non solo, si divide in:
- Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, dedicato alle imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
- Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica;
- Credito d’imposta formazione 4.0.
La recente e importante risposta 107/2022 dell’Agenzia delle Entrate tratta i beni strumentali, precisando che la data di effettuazione dell’investimento è cruciale per capire se applicare la disciplina del 2020 o quella del 2021 se gli adempimenti pattuiti sono eseguiti in tempi diversi.
Il dilemma del momento di effettuazione dell’investimento
Una società che ha fornito un impianto, con cessione del macchinario, montaggio, collaudo e assistenza e che vuole prendere il bonus “investimenti in beni strumentali nuovi”, chiede ‘lumi’ sul momento di “effettuazione” di un investimento ai fini del credito d’imposta.
Queste le coordinate:
- contratto per la fornitura del bene firmato nel 2019;
- versamento alla sottoscrizione di un acconto pari al 20%;
- consegna dei macchinari effettuata dopo il 30 giugno 2021;
- attività di montaggio e collaudo da eseguire nel 2022.
Quale regola applicare?
Il Fisco, dopo un lungo excursus riepilogativo che parte dalla Legge di Bilancio 2020 (art.1 comma 185 legge 160/2019, istitutivo del credito di imposta) e prosegue con la Legge di Bilancio 2021 (art.1 comma 1056 legge 178/2020), che ha rafforzato la misura in oggetto, evidenzia che, in considerazione della parziale sovrapponibilità temporale delle due ‘Manovre’, la circolare n. 9/E/2021 (paragrafo 3.1) ha chiarito che il coordinamento tra le due discipline agevolative deve avvenire distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 (cioè prima della decorrenza della disciplina recata dalla legge di bilancio 2021) si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% (c.d. “prenotazione”), dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni:
- nel primo caso, gli investimenti, sempre se effettuati (cioè completati) entro il 30 giugno 2021, restano incardinati nella disciplina di cui alla legge di bilancio 2020;
- nel secondo caso, si rende applicabile disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.
In merito al momento di “effettuazione” dell’investimento, l’AdE rileva che nel caso in esame l’impegno contrattuale della fornitura non consiste nella mera consegna del bene includendo anche altri adempimenti come il montaggio, le prove di funzionamento o la successiva assistenza.
NB – Le ulteriori attività non sono essenziali ai fini del completamento degli obblighi contrattuali, avendo le parti concordato nel contratto che la proprietà si trasferiva con la consegna del bene.
La consegna è decisiva
Ai fini dell’individuazione del momento di “effettuazione” dell’investimento, determinante per “incardinare” il bene nella corretta disciplina agevolativa, nella presente fattispecie secondo l’Agenzia delle Entrate è decisiva la “consegna” del bene mobile.
Quindi, considerando che la firma del contratto è stata apposta nel 2019 ma la consegna è avvenuta solo dopo il 30 giugno 2021, si ricade nel ‘perimetro applicativo’ della Legge di Bilancio 2021 (art.1 comma 1056), che riconosce il beneficio agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
E gli equipaggiamenti?
Per quanto concerne le prestazioni correlate agli Equipaggiamenti (se qualificabili come “oneri accessori”), si ricorda che, secondo le regole generali della competenza previste dall’art.109, commi 1 e 2, del TUIR, le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.
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