Con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1020, da Luglio 2021 l’importazione di svariati prodotti all’interno dell’Unione Europea è soggetta ad importanti novità, tra cui quelle legate alla Direttiva Macchine.

Di seguito vediamo dunque cosa cambia per gli importatori di macchine da un paese extra UE, sperando di aiutarvi a fare chiarezza sulla nuova catena delle responsabilità in merito.  

Chi è l’importatore e cosa deve fare in quanto tale

Il regolamento UE 2019/1020 definisce l’importatore come:

“qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo“ (art. 3, punto 9). 

Nello specifico, i prodotti legati alla Direttiva Macchine possono essere immessi sul mercato dell’UE solamente da uno dei seguenti operatori economici:

1) un fabbricante;

2) un rappresentante autorizzato (la direttiva macchine usa il termine “mandatario”);

3) un fornitore di servizi di logistica.

Essere un importatore comporta:

1) verificare che sia stata redatta la dichiarazione di conformità del prodotto e conservarla per almeno dieci anni dalla sua data di immissione sul mercato;

2) verificare che sia stata redatta la documentazione tecnica come da normativa di armonizzazione UE e che possa essere fornita alle autorità di vigilanza del mercato quando richiesto, sia che sia conservata e consegnabile alle autorità dal fabbricante originario o eventuale rappresentante autorizzato.

Quali responsabilità ha l’importatore?

Qualora abbia motivo di ritenere che un prodotto presenti un rischio, l’importatore deve cooperare con l’autorità su tutto ciò che richiede. In particolare deve:

1) informare le autorità di vigilanza del mercato di tutti gli stati UE in cui il prodotto è stato messo a disposizione;

2) garantire la rapida risoluzione delle non conformità presenti sul prodotto o, se non risulta fattibile, perlomeno ridurre i rischi generati dal prodotto. A tal proposito è necessario informare le autorità di vigilanza del mercato riguardo il tipo di azioni correttive applicate e il loro stato di avanzamento.

Questi sono i punti principali introdotti e rimarcati dal Regolamento.

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