ESPLOSIVI USO CIVILE Direttiva 2014/28/UE
RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE SPVD Direttiva 2014/29/UE
EMC Direttiva 2014/30/UE
STRUMENTI PESARE NON AUTOMATICI Direttiva 2014/31/UE
STRUMENTI DI MISURA Direttiva 2014/32/UE
ASCENSORI Direttiva 2014/33/UE
ATEX Direttiva 2014/34/UE
BASSA TENSIONE Direttiva 2014/35/UE
Le nuove direttive UE “Nuovo Approccio”, che sono entrate in vigore ad Aprile, sostituiranno le attuali, le caratteristiche principali:
– Adeguamento al Nuovo Quadro Normativo UE “NQN” = nuovo quadro normativo
– Responsabilità ben definite a tutta la catena: Importatore, Distributore, Fabbricante. Gli operatori economici sono responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del ruolo rispettivo che rivestono nella catena di fornitura, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e sicurezza delle persone, in particolare dei lavoratori e, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché una concorrenza leale sul mercato dell’Unione.
– Tracciabilità Garantire la tracciabilità di un prodotto attraverso l’intera catena di fornitura aiuta a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l’efficienza. Un sistema efficiente di tracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l’operatore economico che mette a disposizione sul mercato prodotti non conformi. Nel conservare le informazioni richieste ai sensi delle nuove direttive per l’identificazione di altri operatori economici, questi ultimi non sono tenuti ad aggiornare tali informazioni concernenti gli altri operatori economici che hanno fornito un prodotto o ai quali essi hanno fornito un prodotto.
– Uso ragionevolmente prevedibile Gli Stati membri devono adottare tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che i prodotti disciplinati dalle nuove direttive possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, e non devono mettere in pericolo la salute e l’incolumità delle persone. I prodotti disciplinati dalle nuove direttive devono essere considerati non conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza stabiliti soltanto in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando tale uso possa derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.
– Nuova Dichiarazione UE di Conformità (formale) I fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca le informazioni richieste a norma delle direttive sulla conformità di un prodotto alle prescrizioni stabilite e da altri atti pertinenti della normativa di armonizzazione dell’Unione.
Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 43 – Abrogazione La direttiva 94/9/CE, modificata dal regolamento di cui all’allegato XI, parte A, è abrogata con effetto decorrente dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e le date di applicazione della direttiva indicati nell’allegato XI, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XII.
Articolo 44 – Entrata in vigore e applicazione La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. (30 Marzo 2014).
Nuova Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).
Articolo 27 Abrogazione La direttiva 2006/95/CE è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive di cui all’allegato V. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.
Articolo 28 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, l’articolo 3, secondo comma, l’articolo 5, l’articolo 13, paragrafi 2 e 3, e gli allegati I, V e VI si applicano a decorrere dal 20 aprile 2016. (18 Aprile 2014).
Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).
Articolo 45 – Abrogazione La direttiva 2004/108/CE è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione di tale direttiva di cui all’allegato V. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.
Articolo 46 – Entrata in vigore e applicazione La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. (18 Aprile 2014).
Nuova Direttiva Ascensori 2014/33/UE Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).
Articolo 47 Abrogazione La direttiva 95/16/CE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato XIII, parte A, è abrogata a decorrere dal20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai ter¬mini di recepimento nel diritto interno e di applicazione della direttiva indicati nell’allegato XIII, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIV.
Articolo 48 Entrata in vigore e applicazione La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. (18 Aprile 2014).
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