SICUREZZA DELLE MACCHINE IN SERVIZIO |
Messa a norma di macchine, attrezzature e impianti
Macchine usate, macchine installate, cosa fare?Gli infortuni sul lavoro connessi all’uso di macchine ed attrezzature sono numerosi e spesso gravi. L’attenzione del legislatore verso le problematiche della sicurezza delle macchine è stata sempre elevata. Le norme, oggi vigenti, che regolamentano questo settore consentono di assicurare livelli di sicurezza più che soddisfacenti. Non sempre, però, analoghi livelli di sicurezza sono assicurati nelle macchine di qualche anno fa. Da qui nasce l’esigenza del loro adeguamento… di renderle più sicure… di avvicinarle alle nuove.
MACCHINE ANTECEDENTI L’OBBLIGO DI MARCATURA CE (ANTE 21.09.1996) La giurisprudenza conferma l’’orientamento interpretativo delle predette norme: «l’obbligo di verificare costantemente, anche con il passare del tempo, la rispondenza delle attrezzature di lavoro, rispetto all’epoca della loro produzione, ai requisiti previsti dalla legge in tema di sicurezza per i lavoratori (anche in conseguenza di innovazioni normative ed aggiornamenti tecnologici), fino al punto di non utilizzare l’attrezzo ove non sia possibile applicarvi apparati di protezione». Vendita macchine usate Chiunque venda una macchina o attrezzatura ad un utilizzatore deve attestare la conformità della macchina alla legislazione previgente. Ciò per effetto dell’art. 72 del D.Lgs. 81/08 (ed ex art. 11 del D.P.R. 459/56). Che fare di una macchina non a norma di cui ci si vuole disfare? _ Permuta _ Cessione per conto vendita _ Rottamazione _ Adeguamento Percorso individuato da Studio Valeri Vanni: 1. Censimento attrezzature di lavoro con distinzione di tipologia e marcatura (marcate CE e non marcate CE). 2. Verifica della documentazione tecnica a corredo della singola attrezzatura. 3. Identificazione dei pericoli ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE (per attrezzature marcate CE) e ai sensi dell’Allegato V D.Lgs. 81/08 (per le attrezzature non CE) e valutazione dei rischi (EN ISO 12100). 4. Stesura piano di miglioramento con la definizione degli interventi. 5. In attesa della messa a norma identificazione delle misure immediate di compensazione del rischio: procedure, messa fuori servizio, formazione ecc… 6. Progettazione in condivisione con gli operatori e realizzazione interventi di adeguamento. 7. Gestione dei cambiamenti: aggiornamento della documentazione a corredo delle macchine e attrezzature (dichiarazione conformità, manuale d’uso, registro dei controlli e manutenzione) e aggiornamento della valutazione dei rischi (DVR) con la gestione dei rischi residui. 8. Formazione documentata degli operatori sui rischi residui e sull’utilizzo della attrezzatura.
PERIZIE ASSEVERATE, COMPRESE CONSULENZE PER I TRIBUNALI
Consulenza ed interventi per adeguamento delle macchine in servizio (secondo il Titolo V del D.lgs. 81/2008 e direttiva 2009/104/CE) Scarica la guida sulle macchine in servizio Sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. In merito alle attrezzature di lavoro il nuovo D. Lgs. 81-2008 si compone dei seguenti titoli: APPROCCIO PREVISTO PER IL SERVIZIO La valutazione del rischio rappresenta indubbiamente l’aspetto di maggiore innovazione dell’intero impianto normativo, attorno alla quale tutto il sistema ruota e da cui discendono gli ulteriori adempimenti posti a carico dei destinatari della normativa. Si traduce nella redazione di un documento scritto da custodire presso l’azienda. In sintesi, si tratta di una individuazione generale di tutte le possibili fonti di rischio “per la sicurezza e la salute dei lavoratori” derivanti dall’espletamento di una determinata attività lavorativa, anche se non richiedente l’utilizzo di particolari prodotti di per sé pericolosi, valutata nel suo complesso, per così dire “integrata” e non singolarmente considerata. La norma enuclea tre componenti imprescindibili del documento: 1. l’individuazione dei rischi (e i criteri adottati per il loro accertamento), 2. le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale adottati all’esito della valutazione per eliminare o ridurre i rischi esistenti 3. il programma delle misure ritenute opportune per assicurare il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. La valutazione del rischio costituisce un obbligo inderogabile, da effettuarsi sempre e comunque, anche laddove la realtà lavorativa sia tale da escludere la sussistenza di rischi specifici: il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione anche e soltanto al fine di escludere la sussistenza di rischi e, quindi, della necessità di procedere alla loro eliminazione o riduzione. L’insieme delle prescrizioni richiamate sopra comporta la necessità che il datore di lavoro effettui i seguenti adempimenti:
In sostanza il cammino che l’azienda deve percorrere è quello che segue: Ø Identificazione dei pericoli e stima e valutazione dei rischi che le macchine presentano allo stadio iniziale (incluse prove di emissione acustica, prove dei sicurezza elettrica ecc.). Ø Identificazione delle situazioni da correggere in termini di sicurezza. Ø Identificazione delle modifiche da effettuare e studio di fattibilità delle stesse in funzione della riduzione del livello di rischio, del rispetto di eventuali prescrizioni cogenti2 e della funzionalità della macchina. Ø Progettazione delle modifiche meccaniche e elettriche necessarie per la messa a norma (progetto di massima e progetto esecutivo). Ø Messa in opera delle modifiche (tipicamente aggiunta di ripari e correzioni all’impianto elettrico) e collaudo funzionale delle medesime (collaudo di rispondenza al progetto). Ø Verifica finale delle modifiche, stima e valutazione dei rischi residui delle macchine e certificazione o perizia di conformità. CONTROLLO IN ACCETTAZIONE PER ACQUISTO: cosa deve controllare il datore di lavoro (Clicca qui per scaricare il documento: ACQUISTO DI MACCHINE) Dal 21 settembre 1996 l’acquirente italiano che I SERVIZI DI CONSULENZA RIGUARDANO, MA NON SONO LIMITATI A: 2. Verifica contenuti documenti di accompagnamento delle macchine: dichiarazione CE di conformità manuali d’uso, schemi etc… 3. Verifica delle carenze palesi presenti nella macchina 4. Verifica delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, dei rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse e dei rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso 5. Progettazione degli interventi di bonifica inerenti: l’equipaggiamento elettrico, la parte meccanica e l’aggiornamento della documentazione (schemi elettrici e manuali d’uso); 6. Validazione, ovvero verifica degli interventi eseguiti comprendendo l’aggiornamento delle relazioni per indicare lo stato d’arte raggiunto dopo gli interventi di bonifica. PERIZIE ASSEVERATE, COMPRESE CONSULENZE PER I TRIBUNALI Le perizie asseverate servono per andare a A seguito dei rilievi, si prospetta la definizione Infine si procede con la stesura e consegna di |
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