PARCHI avventura / PERCORSI ACROBATICI: DA CERTIFICARE SECONDO LE NORME EN 15567-1 – EN 15567-2

Valeri Vanni, anche tramite i propri collaboratori può occuparti si:

  • analisi preliminare dei requisiti delle norme tecniche EN 15567-1 – EN 15567-2
  • calcoli strutturali secondo la EN 15567-1
  • collaudo statico delle strutture
  • redazione del manuale uso e di ogni scheda necessaria per la formazione
  • manuale delle istruzioni per il montaggio per come previsto dalla EN 15567-1
  • assistenza per la Certificazione da parte di ente terzo EN ISO 17020 A
  • Redazione e fornitura del  piano delle emergenze come previsto da EN 15567-1
  • Redazione e fornitura del documento di valutazione dei rischi come previsto da EN 15567-1 e D. Lgs. 81/2008 completo di formazione per primo soccorso, Registro DPI,  Registro infortuni, etc…

Per garantire la sicurezza delle strutture e definire precise regole di progettazione, costruzione, controllo, manutenzione e gestione, sono state pubblicate le seguenti norme: EN 15567-1 ed EN 15567-2.

La norma EN 15567-1 per la sicurezza nei parchi avventura riguarda le caratteristiche di progettazione e costruzione, scelta del luogo, valutazione condizione fisiologica degli alberi usati come supporto, materiali da utilizzare per piattaforme, cavi e altro.

La norma EN 15567-2 definisce invece le caratteristiche di operatività, gestione e soccorso-evacuazione degli utenti; la suddetta norma specifica quali sono le figure previste all’interno di un parco acrobatico in altezza e quali competenze/formazione devono avere.
Nel documento della norma viene inoltre sottolineato l’importanza di fare attenzione alla valutazione dei rischi, alle procedure d’emergenza ed ai registri dei DPI, infortuni, etc…

Nello specifico le norme definiscono i requisiti di sicurezza dei percorsi acrobatici e dei loro componenti e i requisiti di gestione necessari per assicurare un appropriato livello di sicurezza nell’uso di tali attrezzature.

Particolare attenzione deve essere dedicata alla scelta del luogo dove installare un percorso acrobatico in modo da garantire che si trovi in un’area sicura da cui – in caso di emergenza – sia possibile far defluire rapidamente tutti i partecipanti da qualsiasi punto in cui essi si trovino.

Vanno anche presi in considerazione (sia in fase di progettazione sia nella gestione della struttura stessa) fattori locali come la luminosità, l’umidità, il pericolo di alluvioni e valanghe.

E’ anche indispensabile una valutazione della qualità delle essenze arboree, attraverso il parere di un esperto in grado di determinare la condizione fisiologica e meccanica degli alberi utilizzati come supporto dei cavi e delle piattaforme.

Una prima valutazione da parte di un organismo di certificazione deve essere eseguita prima di inaugurare il percorso acrobatico; successivamente la valutazione dovrà avere cadenza annuale per analizzare le eventuali variazioni intervenute.

Le norme EN15567 forniscono i metodi di calcolo per la realizzazione dei sistemi di sicurezza individuali (DPI). Questi sistemi devono essere progettati per poter sopportare il peso di tutti i partecipanti  ed il carico generato da un partecipante in caso di caduta.

Ma per accedere al percorso è necessario utilizzare imbracature, funi di sicurezza, moschettoni, guanti e caschi: tutti dispositivi di sicurezza rispondenti alle norme tecniche di riferimento. Il fabbricante o fornitore dovrà fornire le istruzioni per la manutenzione, anche per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale (verifiche, manutenzione e immagazzinaggio, registrazione della vita di servizio, identificazione dell’attrezzatura mediante marcatura).

Il progettista del percorso acrobatico dovrà fornire un documento relativo alle regole per l’uso del percorso acrobatico che deve contenere -come minimo – informazioni riguardanti: l’uso degli elementi, le condizioni meteorologiche nelle quali le attrezzature non devono essere utilizzate, il numero di persone ammesse, la tipologia dei partecipanti (altezza minima e peso massimo), il tipo di abbigliamento appropriato, la descrizione dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare sui percorsi, il piano di emergenza con la descrizione delle procedure di evacuazione.

Le norme stabiliscono, inoltre, che prima di iniziare un’attività, i partecipanti debbano ricevere da un istruttore una serie dettagliata di spiegazioni su: il tipo di percorso e i rischi connessi, le attrezzature da usare in caso di necessità, il modo in cui utilizzare tali attrezzature, come interpretare la segnaletica posizionata all’inizio di ogni percorso, come identificare gli istruttori e comunicare con loro, cosa fare nell’eventualità di un incidente.

Gli istruttori dovranno spiegare ai partecipanti i principi delle varie tecniche da utilizzare durante i percorsi. Dopo aver ricevuto tutte le informazioni i partecipanti devono superare un percorso di prova prima di poter avere accesso a tutte le attrezzature. L’istruttore dovrà inoltre eseguire un controllo sui dispositivi di protezione individuale che vengono consegnati al partecipante in modo da verificarne anche l’adeguatezza alla taglia dell’utilizzatore.

Per i bambini di età inferiore ai sei anni che accedono ai percorsi è richiesta una supervisione di livello 1, ossia l’istruttore deve poter intervenire fisicamente in qualsiasi momento del percorso, mentre i bambini dai sei agli otto anni devono essere sottoposti a una supervisione di livello 2 , situazione in cui un istruttore è sufficiente che possa vedere chiaramente il partecipante e intervenire verbalmente.

Tutti i percorsi acrobatici devono riportare chiaramente il numero della norma UNI e il nome del fabbricante (o fornitore). All’inizio di ogni “tappa” del percorso devono essere affissi gli avvisi con le informazioni necessarie come, ad esempio, il numero massimo di persone ammesso, tutte le istruzioni speciali (in piedi, seduto, in ginocchio), dove e come agganciarsi, il grado di difficoltà, ecc.. La difficoltà dei percorsi acrobatici o degli elementi deve essere chiaramente identificata: si possono utilizzare i colori in scala da verde a blu, rosso e nero (da facile a molto difficile).

PARCHI GIOCO: Sicurezza delle attrezzature usate nelle aree da gioco
(Clicca qui per scaricare il documento)

Le attrezzature impiegate nei parchi gioco pubblici e privati, compresi i giochi gonfiabili, hanno delle precise norme di riferimento per quanto concerne la costruzione e l’impiego in sicurezza.

Dette norme definiscono inoltre precisi periodici controlli di sicurezza inerenti gli standard di sicurezza che le attrezzature devono mantenere nel tempo.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO PER IL GESTORE DEL PARCO GIOCO / PARCHI PER ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

Decreto 18 Maggio 2007 – Ministero dell’Interno. Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante (GU n. 136 del 14-6-2007). Il decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.(Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante)

Il decreto è entrato in vigore il 12 dicembre 2007. Per attività di spettacolo si intendono intrattenimenti e attrazioni (per esempio autoscontro, giostre per bambini, ecc.) allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all’aperto o al chiuso, in parchi di divertimento destinati allo svago e ad attività ricreative e ludiche.

il DM 18 maggio 2007 è un provvedimento finalizzato a garantire la sicurezza degli utenti attraverso una forma di identificazione delle singole attrazioni e la realizzazione di un fascicolo tecnico che ne segua la storia. Inoltre il gestore che abbia frequentato un apposito corso di formazione è abilitato a certificare il corretto montaggio senza avvalersi di tecnici abilitati, nonché la correttezza degli allacci elettrici ove esista un impianto di messa a terra e quadri elettrici già presenti.
Il provvedimento prevede nella sostanza che:

  1. ATTRAZIONE NUOVE
    • A decorrere dal mese di dicembre 2007 le attrazioni nuove devono essere registrate, prima del loro utilizzo presso le amministrazioni comunali allegando la copia del libretto dell’attività e del manuale d’uso e manutenzione. Esse, prima del loro utilizzo, devono essere visionate dalla Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui luoghi di spettacolo. Il comune ne registra l’esistenza ed assegna un codice da riportare su un’apposita targhetta ed applicare stabilmente sull’attrazione stessa.
    • A decorrere dal mese di dicembre 2007 le attrazioni nuove la cui tipologia non è ancora inserita nell’elenco ministeriale, oltre alla presentazione della richiesta di registrazione e della documentazione suddetta, richiedono il parere della CVLPS comunale o provinciale anche ai fini dell’inserimento nell’elenco ufficiale delle attrazioni.
    • In caso di cessione o distruzione di un’attività esistente l’esercente deve comunicare la circostanza al Comune.
    • L’acquisto di attrazioni usate deve avvenire volturando la registrazione dell’attrazione.
    • Le attrazioni importate dall’estero dovranno soggiacere alla medesima procedura, integrata dalla presentazione del certificato d’origine, copia della fattura di acquisto, attestazione che l’attrazione abbia già esercitato e nuovo collaudo di professionista italiano.
  2. ATTRAZIONI ESISTENTI
    • Il parco attrazioni esistente deve ottenere, entro il mese di dicembre 2009, la registrazione ed il codice identificativo. A tal fine è necessario predisporre gli schemi dell’attrazione e documentazione fotografica, verbale di collaudo di data non anteriore ai sei mesi precedenti, istruzioni di uso e manutenzione dell’attrazione.
    • Ogni attrazione è soggetta a collaudo annuale.

La nuova disciplina apre uno scenario di maggiore rigore e va nella direzione di un riconoscimento della professionalità degli esercenti – la possibilità di attestare il corretto montaggio.
Ai fini del DM 18 maggio 2007 valgono le seguenti definizioni:

Attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell’apposito elenco ministeriale;

Parco divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, esistente su una medesima area e per il quale è prevista un’organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;

Gestore: soggetto che ha il controllo dell’attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all’art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).
Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del suddetto decreto, è equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante dal parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;

Libretto dell’attività: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa dell’attività a partire dalle fasi del progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l’elenco della documentazione tecnica ed autorizzativi disponibile, l’esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l’annotazione dei guasti – incidenti verificatisi.

Manuale d’uso e di manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni ed informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell’attività, incluse quelle relativa al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Attività esistente. Attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

Il Servizio Amministrativo per l’Attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo cura tutta l’attività amministrativa in ottemperanza ai nuovi adempimenti derivanti dal Decreto Ministero dell’Interno 18 maggio 2007 ” Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”, mediante acquisizione del parere da parte della competente Commissione Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, nel rispetto delle modalità stabilite per il relativo intervento, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza prevista nell’art. 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n.635.
L’interessato per ottenere la registrazione e l’assegnazione del codice identificativo, l’iscrizione nell’apposito elenco ministeriale di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337, la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo deve presentare apposita domanda in bollo al suddetto Servizio corredata da idonea documentazione.
Anche la cessione, la vendita e la dismissione dell’attività deve essere comunicata dal gestore al suddetto Servizio e, nel caso di dismissione, dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l’avvenuta distruzione

La Circolare n. 114 del 1 dicembre 2009 chiarisce articolo per articolo tutte le disposizioni del D.M. 18/05/2007, recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante, emanato allo scopo di superare la condizione determinata dal D.M. 08/11/1997, che ha sospeso l’attuazione delle disposizioni di cui all’allegato VII, punto 7.7, della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimenti, approvata con D.M. 19/08/1996, sino all’emanazione di specifica normativa sulla sicurezza dei circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante.

Alcune attività dello spettacolo viaggiante (per esempio, i teatri viaggianti, i circhi equestri) rientrano fra i locali di pubblico spettacolo di cui all’art. 1 del D.M. 19/08/1996, le cui norme si applicano dunque alle stesse, ai soli fini della prevenzione incendi, in aggiunta a quelle del D.M. 18/05/2007.

Conformità impianti elettrici
La circolare chiarisce che qualora gli impianti elettrici di alimentazione delle attività di spettacolo viaggiante, ossia i collegamenti elettrici tra il punto di consegna dell’energia elettrica da parte dell’ente fornitore e il quadro elettrico generale delle stesse attività, rientrino nel campo di applicazione del D.M. 22/01/2008, n. 37, la dichiarazione di conformità deve essere redatta secondo quanto stabilito dall’art. 7, del decreto medesimo. Negli altri casi invece è opportuno l’utilizzo della modulistica prevista dalla L.C. 24/04/2008, prot. n. P515/4101 sott.72/E.6.

SERVIZI OFFERTI
L’esperienza e il know-how sviluppato da Valeri Vanni negli anni sulla materia “controlli di sicurezza”, nelle aree da gioco sia pubbliche che private, portano alla naturale predisposizione ad avere un’eccellente perizia nell’assistere le Amministrazioni Comunali, i proprietari/gestori di aree da gioco per bambini sia in fase di progettazione che in occasione delle verifiche periodiche finalizzate al monitoraggio del grado di deterioramento ed uso al fine di garantire un idoneo grado di sicurezza.

  • Predisposizione della documentazione richiesta dal Decreto 18 Maggio 2007
  • Analisi dei prodotti e delle relative famiglie
  • Selezione ed organizzazione di prove presso laboratori notificati;
  • Verifica conformità alla norma armonizzata
  • Analisi dei rischi, sviluppo del fascicolo tecnico secondo la direttiva macchine 98/37/CE
  • Redazione del manuale delle istruzioni per installazione, l’uso e manutenzione;
  • Predisposizione della dichiarazione CE di conformità.

 

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