PARCHI avventura / PERCORSI ACROBATICI: DA CERTIFICARE SECONDO LE NORME EN 15567-1 – EN 15567-2
Valeri Vanni, anche tramite i propri collaboratori può occuparti si:
Per garantire la sicurezza delle strutture e definire precise regole di progettazione, costruzione, controllo, manutenzione e gestione, sono state pubblicate le seguenti norme: EN 15567-1 ed EN 15567-2. La norma EN 15567-1 per la sicurezza nei parchi avventura riguarda le caratteristiche di progettazione e costruzione, scelta del luogo, valutazione condizione fisiologica degli alberi usati come supporto, materiali da utilizzare per piattaforme, cavi e altro. La norma EN 15567-2 definisce invece le caratteristiche di operatività, gestione e soccorso-evacuazione degli utenti; la suddetta norma specifica quali sono le figure previste all’interno di un parco acrobatico in altezza e quali competenze/formazione devono avere. Nello specifico le norme definiscono i requisiti di sicurezza dei percorsi acrobatici e dei loro componenti e i requisiti di gestione necessari per assicurare un appropriato livello di sicurezza nell’uso di tali attrezzature. Particolare attenzione deve essere dedicata alla scelta del luogo dove installare un percorso acrobatico in modo da garantire che si trovi in un’area sicura da cui – in caso di emergenza – sia possibile far defluire rapidamente tutti i partecipanti da qualsiasi punto in cui essi si trovino. Vanno anche presi in considerazione (sia in fase di progettazione sia nella gestione della struttura stessa) fattori locali come la luminosità, l’umidità, il pericolo di alluvioni e valanghe. E’ anche indispensabile una valutazione della qualità delle essenze arboree, attraverso il parere di un esperto in grado di determinare la condizione fisiologica e meccanica degli alberi utilizzati come supporto dei cavi e delle piattaforme. Una prima valutazione da parte di un organismo di certificazione deve essere eseguita prima di inaugurare il percorso acrobatico; successivamente la valutazione dovrà avere cadenza annuale per analizzare le eventuali variazioni intervenute. Le norme EN15567 forniscono i metodi di calcolo per la realizzazione dei sistemi di sicurezza individuali (DPI). Questi sistemi devono essere progettati per poter sopportare il peso di tutti i partecipanti ed il carico generato da un partecipante in caso di caduta. Ma per accedere al percorso è necessario utilizzare imbracature, funi di sicurezza, moschettoni, guanti e caschi: tutti dispositivi di sicurezza rispondenti alle norme tecniche di riferimento. Il fabbricante o fornitore dovrà fornire le istruzioni per la manutenzione, anche per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale (verifiche, manutenzione e immagazzinaggio, registrazione della vita di servizio, identificazione dell’attrezzatura mediante marcatura). Il progettista del percorso acrobatico dovrà fornire un documento relativo alle regole per l’uso del percorso acrobatico che deve contenere -come minimo – informazioni riguardanti: l’uso degli elementi, le condizioni meteorologiche nelle quali le attrezzature non devono essere utilizzate, il numero di persone ammesse, la tipologia dei partecipanti (altezza minima e peso massimo), il tipo di abbigliamento appropriato, la descrizione dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare sui percorsi, il piano di emergenza con la descrizione delle procedure di evacuazione. Le norme stabiliscono, inoltre, che prima di iniziare un’attività, i partecipanti debbano ricevere da un istruttore una serie dettagliata di spiegazioni su: il tipo di percorso e i rischi connessi, le attrezzature da usare in caso di necessità, il modo in cui utilizzare tali attrezzature, come interpretare la segnaletica posizionata all’inizio di ogni percorso, come identificare gli istruttori e comunicare con loro, cosa fare nell’eventualità di un incidente. Gli istruttori dovranno spiegare ai partecipanti i principi delle varie tecniche da utilizzare durante i percorsi. Dopo aver ricevuto tutte le informazioni i partecipanti devono superare un percorso di prova prima di poter avere accesso a tutte le attrezzature. L’istruttore dovrà inoltre eseguire un controllo sui dispositivi di protezione individuale che vengono consegnati al partecipante in modo da verificarne anche l’adeguatezza alla taglia dell’utilizzatore. Per i bambini di età inferiore ai sei anni che accedono ai percorsi è richiesta una supervisione di livello 1, ossia l’istruttore deve poter intervenire fisicamente in qualsiasi momento del percorso, mentre i bambini dai sei agli otto anni devono essere sottoposti a una supervisione di livello 2 , situazione in cui un istruttore è sufficiente che possa vedere chiaramente il partecipante e intervenire verbalmente. Tutti i percorsi acrobatici devono riportare chiaramente il numero della norma UNI e il nome del fabbricante (o fornitore). All’inizio di ogni “tappa” del percorso devono essere affissi gli avvisi con le informazioni necessarie come, ad esempio, il numero massimo di persone ammesso, tutte le istruzioni speciali (in piedi, seduto, in ginocchio), dove e come agganciarsi, il grado di difficoltà, ecc.. La difficoltà dei percorsi acrobatici o degli elementi deve essere chiaramente identificata: si possono utilizzare i colori in scala da verde a blu, rosso e nero (da facile a molto difficile). PARCHI GIOCO: Sicurezza delle attrezzature usate nelle aree da gioco Le attrezzature impiegate nei parchi gioco pubblici e privati, compresi i giochi gonfiabili, hanno delle precise norme di riferimento per quanto concerne la costruzione e l’impiego in sicurezza. Dette norme definiscono inoltre precisi periodici controlli di sicurezza inerenti gli standard di sicurezza che le attrezzature devono mantenere nel tempo. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO PER IL GESTORE DEL PARCO GIOCO / PARCHI PER ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE Decreto 18 Maggio 2007 – Ministero dell’Interno. Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante (GU n. 136 del 14-6-2007). Il decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.(Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) Il decreto è entrato in vigore il 12 dicembre 2007. Per attività di spettacolo si intendono intrattenimenti e attrazioni (per esempio autoscontro, giostre per bambini, ecc.) allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all’aperto o al chiuso, in parchi di divertimento destinati allo svago e ad attività ricreative e ludiche. il DM 18 maggio 2007 è un provvedimento finalizzato a garantire la sicurezza degli utenti attraverso una forma di identificazione delle singole attrazioni e la realizzazione di un fascicolo tecnico che ne segua la storia. Inoltre il gestore che abbia frequentato un apposito corso di formazione è abilitato a certificare il corretto montaggio senza avvalersi di tecnici abilitati, nonché la correttezza degli allacci elettrici ove esista un impianto di messa a terra e quadri elettrici già presenti.
La nuova disciplina apre uno scenario di maggiore rigore e va nella direzione di un riconoscimento della professionalità degli esercenti – la possibilità di attestare il corretto montaggio. Attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337. Attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell’apposito elenco ministeriale; Parco divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, esistente su una medesima area e per il quale è prevista un’organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni; Gestore: soggetto che ha il controllo dell’attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all’art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Libretto dell’attività: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa dell’attività a partire dalle fasi del progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l’elenco della documentazione tecnica ed autorizzativi disponibile, l’esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l’annotazione dei guasti – incidenti verificatisi. Manuale d’uso e di manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni ed informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell’attività, incluse quelle relativa al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Attività esistente. Attività di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima dell’entrata in vigore del presente decreto. Il Servizio Amministrativo per l’Attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo cura tutta l’attività amministrativa in ottemperanza ai nuovi adempimenti derivanti dal Decreto Ministero dell’Interno 18 maggio 2007 ” Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”, mediante acquisizione del parere da parte della competente Commissione Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, nel rispetto delle modalità stabilite per il relativo intervento, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza prevista nell’art. 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n.635. La Circolare n. 114 del 1 dicembre 2009 chiarisce articolo per articolo tutte le disposizioni del D.M. 18/05/2007, recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante, emanato allo scopo di superare la condizione determinata dal D.M. 08/11/1997, che ha sospeso l’attuazione delle disposizioni di cui all’allegato VII, punto 7.7, della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimenti, approvata con D.M. 19/08/1996, sino all’emanazione di specifica normativa sulla sicurezza dei circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante. Alcune attività dello spettacolo viaggiante (per esempio, i teatri viaggianti, i circhi equestri) rientrano fra i locali di pubblico spettacolo di cui all’art. 1 del D.M. 19/08/1996, le cui norme si applicano dunque alle stesse, ai soli fini della prevenzione incendi, in aggiunta a quelle del D.M. 18/05/2007. Conformità impianti elettrici SERVIZI OFFERTI
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