MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Direttiva 89/106/CEE “prodotti da costruzione” – MARCATURA CE di….

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La Direttiva 89/106/CEE (CPD) del Consiglio, del 21 dicembre 1988 è relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da  costruzione, ovvero qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione (di durata pari alla vita utile del prodotto), le quali comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile.

La Direttiva CPD si pone l’obiettivo di assicurare all’utente che i “prodotti per la costruzione” che vengono immessi sul mercato siano costruiti o realizzati in modo che l’opera di costruzione (gli edifici e le opere di ingegneria civile), nella quale sono integrati, rispetti alcuni requisiti ritenuti essenziali per la sicurezza, la salute e altre esigenze di ordine collettivo dell’utenza.

Per “materiale da costruzione” si intende qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile.

Il produttore ha il compito di apporre la marcatura CE che attesta la conformità ai dettati della Direttiva 89/106/CEE, direttamente sul proprio prodotto, se ciò è possibile, oppure sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

Sui prodotti dovranno essere inoltre riportati i riferimenti alla specificazione tecnica armonizzata pertinente.

Per il produttore sarà necessario innanzitutto adeguare i prodotti alle specificazioni tecniche armonizzate che sono o saranno messe a punto da CEN, CENELEC o dall’EOTA, che verranno predisposte a livello europeo sulla base della Direttiva.

La CPD prevede che siano le norme armonizzate di prodotto ad indicare le procedure per la valutazione di conformità. Per la direttiva 89/106/CEE il controllo di produzione in fabbrica (FPC)è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per poter marcare CE i prodotti.

Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati sistematicamente sotto forma di modalità e procedure scritte.

Alcuni esempi di famiglie di prodotti di cui si occupiamo:
apparecchi sanitari, piastrelle di ceramica, Pareti doccia, Prodotti lapidei, pavimentazioni di laterizio, i serramenti, gli accessori per serramenti, in particolare i dispositivi di chiusura controllata delle porte, i dispositivi elettromagnetici fermoporta per porte girevoli, i dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte, dispositivi antipanico per uscite di sicurezza, i prodotti per l’isolamento termico, i camini (canne fumarie), i sistemi di rivelazione, segnalazione ed estinzione incendi, i sistemi fissi di estinzione incendi, impianti fissi antincendio, sistemi per il controllo di fumo e di calore, valvole per l’ingresso dell’aria per sistemi di evacuazione, gli appoggi strutturali, i pannelli a base di legno per l’utilizzo nelle costruzioni, gli elementi di tenuta in elastomero, guarnizioni di gomma utilizzate nelle condutture, giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico, guarnizioni di gomma, i pali per illuminazione pubblica, le lastre di calcestruzzo per pavimentazione, elementi per pavimentazione di laterizio, i prodotti per muratura, gli aggregati, i prodotti per rivestimenti di pavimenti e pareti, gli additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione, malte per opere murarie, gli adesivi per piastrelle, calce, cemento, elementi per recinzioni di calcestruzzo, geotessili e prodotti affini, gesso, conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri, Tubi rinforzati con fibre per impianti di raccolta e scarico dei liquami, i prodotti a contatto con acqua potabile, guaine in fogli di acciaio per cavi di precompressione, Schermi anti-abbagliamento per strade, Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage, etc….

  • MARCATURA CE SERRAMENTI
  • MARCATURA CE CHIUSURE OSCURANTI
  • SICUREZZA DELLE PORTE E CANCELLI MOTORIZZATI: accesso sicuro a merci, veicoli e persone in edifici industriali, commerciali o residenziali

Al fine di presumersi conforme ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute definiti all’allegato I del D.P.R.  459/96, l’INSTALLATORE potrà applicare le seguenti disposizioni tecniche..

Valeri Vanni possiede adeguate competenze tecniche nel settore per l’analisi dei rischi, lo sviluppo della documentazione a carico dell’INSTALLATORE e tutte le ulteriori attività formative nel settore.

LA SICUREZZA DELLE PORTE E CANCELLI INDUSTRIALI, COMMERCIALI e da GARAGE: comprese le serrande per negozi, anche se destinate al passaggio principalmente di pedoni

Le porte e i cancelli commerciali, industriali e da garage, senza funzioni tagliafuoco o di controllo della propagazione del fumo, che siano azionati manualmente o motorizzati, hanno adesso una norma di riferimento…

Pertanto il responsabile della sicurezza della chiusura automatizzata, costituita da componenti forniti da uno stesso costruttore o da diversi costruttori, è colui che provvede alla sua messa in servizio

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