DIRETTIVA MACCHINE – 2006/42/CE |
GUIDE PUBBLICATE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PUBBLICAZIONE ED ESEMPI APPLICATIVI PER LA EN ISO 13849-1(Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance (IFA)
Guida all’applicazione della Direttiva 2006/42/CE – 2° Edizione – GIUGNO 2010 – IT NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE Menzione della direttiva bassa tensione nelle dichiarazioni di conformità della macchine GUIDE PUBBLICATE DELLA COMMISSIONE EUROPEA Guidance on the application of the essential health and safety requirements on ergonomics Equipment used for lifting persons Classification of equipment used for lifting loads with lifting machinery Manually loaded trucks for the collection of household refuse incorporating a compression mechanism
DOWNLOAD Proposta di corsi di formazione Testo della rettifica della 2006/42/CE Guida sulla definizione di immissione sul mercato Guida sulla definizione di “fabbricante” Classification of equipment used for lifting loads with lifting machinery Interchangeable equipment for lifting persons and equipment used with machinery designed for lifting goods for the purpose of lifting persons comunicazione sulla validità della EN 954-1 le nuove definizioni contenute dell’allegato I guida del Comitato Europeo Oleoidraulico e Pneumatico guida sulla nuova Direttiva di Valeri Vanni guida sulle nuove norme armonizzate guida sugli insiemi di macchine guida sulla EN ISO 13849-1 – Performance Level guida sulla EN ISO 14121-1 – Analisi del rischio guida sull’uso dei marchi commerciali guida sulla sostituzione della targa di una macchina
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17 Finalmente è stato pubblicato il d.lgs. che recepisce la direttiva macchine 2006/42/CE. DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17 – Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. (GU n. 41 del 19-2-2010 – Suppl. Ordinario n.36). Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/2010 IMPORTANTI NOVITA’ Nel testo del decreto è inserito un articolo dedicato unicamente alle sanzioni Amministrative che il Ministero dello Sviluppo Economico può contestare a seguito di una accettata non conformità della macchina. ART. 15 – (Sanzioni) 1. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di cui all’allegato I del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti. 2. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante di una quasi-macchina o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni di cui all’articolo 10 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro. 3. Ferma restando l’applicazione dei commi 1 e 2, il fabbricante o il suo mandatario che a richiesta dell’autorità di sorveglianza di cui all’articolo 6, omette di esibire la documentazione di cui all’allegato VII del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. 4. Il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine che, seppure conformi ai requisiti di cui all’allegato I, sono sprovviste della dichiarazione di conformità di cui all’allegato II è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. 5. Salvo che il fatto non costituisce reato, chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 6. Chiunque promuove pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano se il 10 per cento del fatturato connesso a tutte le macchine o quasi-macchine per le quali la violazione è accertata è compreso tra il minimo ed il massimo della sanzione da applicare ovvero è inferiore al minimo. Se il 10 per cento di tale fatturato è superiore al massimo della sanzione da applicare, i relativi importi minimo e massimo sono rideterminati moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino a che sia verificata la condizione di cui al periodo precedente. La sanzione è determinata secondo i criteri di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenendo conto, in particolare, della pericolosità connessa alla non conformità rilevata. In ogni caso la sanzione applicata non può superare l’importo massimo di 150.000 euro. 8. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a rifondere le spese sostenute per l’attuazione delle procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione dei relativi importi che, versati all’entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa finalizzati a sostenere tali oneri. 9. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera c), ultimo periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero dello sviluppo economico. Guida all’applicazione della Direttiva 2006/42/CE – 2° Edizione – GIUGNO 2010 – IT Questa 2^ Edizione della Guida all’applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE include commenti sul Preambolo, sulle disposizioni di legge di cui agli articoli, sui requisiti essenziali di sicurezza e salute di cui all’allegato I e sui requisiti per le dichiarazioni di cui all’allegato II. Scarica il testo della guida alla direttiva 2006/42/CE NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE Il 9 giugno 2006 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il testo della Direttiva 2006/42/CE relativa alle Macchine che modifica anche la direttiva ascensori 95/16/CE.
CONSIGLIO 1. verificare la corretta applicazione dei contenuti negli aspetti progettuali = ADEGUATA ANALISI DEI RISCHI 2. verificare la corretta applicazione dei contenuti negli aspetti costruttivi = CORRETTA PROGETTAZIONE ANTINFORTUNISTICA SULLA BASE DELL’ATTUALE STATO DELLA TECNICA 3. nella conformità ai requisiti essenziali = VERIFICA DEL SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE 4. verificare la corretta applicazione dei contenuti nei contenuti del fascicolo tecnico = DOCUMENTARE LA PROGETTAZIONE ANTINFORTUNISTICA 5. verificare la corretta applicazione dei contenuti nei contenuti del manuale delle istruzioni per l’uso = REDIGERE ED AGGIORNARE LE ISTRUZIONI 6. espletare le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 12 = ESPLETARE LA CORRETTA PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ 7. redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell’allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina = AGGIORNARE I CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’ 8. apporre la marcatura «CE» ai sensi dell’articolo 16 = APPORRE MARCATURA CE La nuova direttiva macchine si applica ai seguenti prodotti: a) macchine; b) attrezzature intercambiabili; c) componenti di sicurezza; d) accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie; f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; g) quasi-macchine. Ai fini della direttiva il termine «macchina» indica uno dei prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f) a) «macchina»: i) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata; ii) insieme di cui al punto i), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento; iii) insieme di cui ai punti i) o ii), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione; iv) insiemi di macchine di cui ai punti i), ii) o iii), o di quasi-macchine di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale; v) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta; omissis… c) «componente di sicurezza»: componente — destinato ad espletare una funzione di sicurezza, e — immesso sul mercato separatamente, e — il cui guasto e/o malfunzionamento mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e — che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti. omissis…
Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria; omissis… e) i seguenti mezzi di trasporto omissis… k) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, purché siano oggetto della direttiva 72/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione: — elettrodomestici destinati a uso domestico, — apparecchiature audio e video, — apparecchiature nel settore delle tecnologie dell’informazione, — macchine ordinarie da ufficio, — apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione, — motori elettrici;
Nuove definizioni più puntuali: «fabbricante»: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva; «immissione sul mercato»: prima messa a disposizione, all’interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione; «messa in servizio»: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all’interno della Comunità, di una macchina oggetto della presente direttiva; omissis… Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina: a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall’allegato I = ADEGUATA ANALISI DEI RISCHI + CORRETTA PROGETTAZIONE ANTINFORTUNISTICA b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A, sia disponibile = DOCUMENTARE LA PROGETTAZIONE ANTINFORTUNISTICA c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni = REDIGERE IL MANUALE DELLE ISTRUZIONI d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 12 = ESPLETARE LA CORRETTA PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell’allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina = REDIGERE LA DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’ f) appone la marcatura «CE» ai sensi dell’articolo 16 = APPORRE MARCATURA CE
Cosa fare per immettere sul mercato una quasi macchina dal 29.12.2009 Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell’immissione sul mercato, si accertano che: a) sia preparata la pertinente documentazione di cui all’allegato VII, parte B = DOCUMENTARE LA PROGETTAZIONE ANTINFORTUNISTICA b) siano preparate le istruzioni per l’assemblaggio di cui all’allegato VI = REDIGERE Le istruzioni per l’assemblaggio delle quasi-macchine devono contenere una descrizione delle condizioni da rispettare Per effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale c) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all’allegato II, parte 1, sezione B = REDIGERE LA DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE
Ø Definizione puntuale dell’iter di “Valutazione dei rischi”. Con il processo di valutazione e riduzione dei rischi il fabbricante: – stabilisce i limiti della macchina (uso previsto o scorretto ragionevolmente prevedibile) – individua pericoli e situazioni pericolose ai quali può dare origine la macchina – stima i rischi (gravità di eventuale lesione, danno a salute e probabilità che il rischio si verifichi) – valuta i rischi per stabilire se ne è richiesta una riduzione secondo l’obiettivo della direttiva, – elimina i pericoli o riduce i rischi applicando le misure di protezione nell’ordine indicato nel punto 1.1.2, lettera b) (principi di integrazione della sicurezza) Ø contenuti del manuale delle istruzioni per l’uso Ø modifica di termini Ø nuovi requisiti per ascensori da cantiere e quelli con velocità inferiore a 0,15 m/sec e per macchine da impatto Ø definizione precisa della procedura di valutazione del rischio, Ø precisi concetti riguardanti l’ergonomia Ø necessita di impiegare protezioni interbloccate con blocco anche per gli organi di trasmissione e non solo per gli utensili Ø modifica dei requisiti per le macchine specifiche con operazioni di sollevamento cose, persone, etc… Ø Avviamento: è stata introdotta la possibilità, purchè ciò non ingeneri situazioni pericolose, di effettuare la rimessa in marcia tramite un’azione volontaria su un dispositivo di comando diverso dal comando di marcia. Per esempio il riavviamento della macchina alla chiusura dei ripari che prima non era consentito Ø Arresto: è stato introdotto il concetto di arresto operativo, che consente di fermare la macchina senza togliere energia agli attuatori, purche’ tale condizione sia monitorata e mantenuta in sicurezza Ø Ripari: è stata eliminata la distinzione tra ripari mobili di tipo A e B. I sistemi di fissaggio dei ripari fissi devono rimanere sulla macchina anche quando viene rimosso il riparo Ø Energia elettrica: La novità è costituita dalla precisazione che, anche se si applicano gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva bassa tensione 73/23/CE, gli obblighi concernenti la valutazione della conformità sono disciplinati esclusivamente dalla direttiva macchine. Perciò si applicherà un’unica procedura per entrambe le direttive. Ø Rumore e vibrazioni: E’ stata aggiunta la precisazione che il rumore e le vibrazioni possono essere valutati in base ai dati comparativi di macchine simili. Il livello di rumore per cui diventa obbligatorio fornire il dato di potenza acustica, è stato portato da 85 a 80 db(A). Ø Emissioni di sostanze: E’ stato specificato che l’aspirazione non è l’unico sistema di captazione, ma che il fabbricante può adottare anche altri sistema purché ottengano lo stesso effetto. Ø Informazioni sulla macchina: La nuova direttiva invita ad usare preferibilmente immagini e pittogrammi. Ø Marcatura: Indicazione del mandatario se previsto Ø Istruzioni per l’uso: La macchina deve essere corredata di Manuale istruzioni originale (nella lingua del fabbricante) e di una traduzione nella lingua dell’utilizzatore.
– gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s – gli apparecchi di sollevamento dai quali possano essere effettuati lavori – le scale mobili e i marciapiedi mobili Menzione della direttiva bassa tensione nelle dichiarazioni di conformità della macchine Nelle dichiarazioni di conformità delle macchine in accordo alla direttiva 2006/42/CE non DOVREBBE essere citata la direttiva bassa tensione; infatti la linea guida relativa alla direttiva 2006/95/CE (edizione agosto 2007) recita: For electrical machinery that is not in any of the categories listed in Article 1(2) (k) and in the related clarifications above, the guidance given in paragraphs 30 of this guide remains valid. However, it should be noted that section 1.5.1 of Annex I to Directive 2006/42/EC has been reworded as follows: “1.5.1. Electricity supply Where machinery has an electricity supply, it must be designed, constructed and equipped in such a way that all hazards of an electrical nature are or can be prevented. The safety objectives set out in Directive 73/23/EEC shall apply to machinery. However, the obligations concerning conformity assessment and the placing on the market and/or putting into service of machinery with regard to electrical hazards are governed solely by this Directive.” This implies that, whilst machinery with an electrical supply within the voltage limits of the “Low Voltage” Directive must fulfill the safety objectives of the “Low Voltage” Directive, the manufacturer’s EC Declaration of conformity should not refer to the LVD. Sullo stesso aspetto la linea guida della Commissione Europea sulla direttiva 2006/42/CE (prima edizione del dicembre 2009) ha precisato: §222 – The second paragraph of section 1.5.1 makes the safety requirements of the Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC (formerly Directive 73/23/EEC as amended) applicable to machinery. The second sentence of this paragraph makes it clear that the procedures of the LVD relating to the placing on the market and putting into service are not applicable to machinery subject to the Machinery Directive. This means that the Declaration of conformity for machinery subject to the Machinery Directive shall not refer to the LVD. NUOVA LINEA GUIDA ISPESL Il 29 dicembre del 2009 entra in vigore in tutta Europa la nuova direttiva macchine 2006/42/CE in sostituzione della direttiva 98/37/CE. I cambiamenti sono molteplici e non tutti evidenti. La prefazione del documento, a cura dell’Ing. Emilio Borzelli, ricorda che “il 29 dicembre del 2009 entra in vigore in tutta Europa la nuova direttiva macchine 2006/42/CE in sostituzione della direttiva 98/37/CE. I cambiamenti sono molteplici e non tutti evidenti. E’ in preparazione presso la Commissione Europea una guida per chiarirne il contenuto”. Con la direttiva 2006/42/CE gli Stati membri dovranno adeguarsi per garantire sul loro territorio la sicurezza e la salute delle persone, segnatamente dei lavoratori e, all’occorrenza, degli animali domestici e dei beni, specie nei confronti dei rischi che derivano dall’uso delle macchine. Se tra le novità introdotte dalla direttiva ci sono 12 definizioni tecniche, di cui alcune nuove rispetto alla precedente 98/37/CE, forse una di particolare rilievo e interesse è quella che riguarda le “quasi macchine”. Secondo questa definizione le “quasi macchine” sono “insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata”. Le quasi-macchine sono “unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina” disciplinata dalla direttiva. Per questa tipologia di prodotti, secondo la direttiva, non vige più l’obbligo dell’apposizione della marcatura CE di conformità, ma va redatta la sola Dichiarazione di Incorporazione. Il fabbricante delle quasi – macchine sarà tenuto ad accompagnarle con un’apposita dichiarazione d’incorporazione e dalle istruzioni per l’assemblaggio delle stesse con le altre parti. Ricordiamo infine che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, modificando in questo senso la direttiva 95/16/CE, anche gli ascensori da cantieri per il trasporto di persone o di persone e cose. |
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