DEFINIZIONI

1)«imballaggio»: articolo, indipendentemente dal materiale di cui è composto, destinato a essere utilizzato da un operatore economico per contenere, proteggere prodotti, consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione a un altro operatore economico o a un utilizzatore finale e che può essere differenziato per formato di imballaggio in base alla funzione cui è adibito, al materiale di cui è composto e alla sua progettazione, compresi:

  • articolo necessario per contenere, sostenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo di vita senza esserne una parte integrante e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto stesso;
  • componente ed elemento accessorio di un articolo di cui alla lettera a), in esso integrato;
  • elemento accessorio di un articolo di cui alla lettera a) appeso direttamente al prodotto o ad esso congiunto che svolge una funzione di imballaggio senza essere una parte integrante del prodotto e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme ad esso;
  • articolo progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato al fine di distribuire il prodotto, altrimenti noto come «imballaggio di servizio»;
  • articolo usa e getta venduto e riempito o progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato che svolge una funzione di imballaggio;
  • bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che è morbida dopo l’uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;

13)«fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati, tuttavia:

  • fatta salva la lettera b), qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, per «fabbricante» si intende tale persona fisica o giuridica;
  • se la persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l’imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio commerciale rientra nella definizione di microimpresa conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione applicabile all’11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio alla persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l’imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale è situato nello stesso Stato membro, con «fabbricante» si intende la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio;

16)«fornitore»: la persona fisica o giuridica che fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante;

 

LIMITAZIONE DI SOTANZE

Fatte salve le restrizioni sulle sostanze chimiche di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH, che gestisce la registrazione, la valutazione e l’autorizzazione delle sostanze chimiche per proteggere la salute e l’ambiente) o, se del caso, le restrizioni e le misure specifiche sui materiali e sugli oggetti a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004, la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente risultante dalle sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti dell’imballaggio non supera 100 mg/kg.

Entro il 12 agosto 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi di cui al paragrafo 1 mediante tecnologie di marcatura digitali aperte e standardizzate, anche per gli imballaggi compositi e i componenti integrati o separati degli imballaggi.

Entro il 1 gennaio 2030 la Commissione adotta atti di esecuzioni per stabilire la metodologia di identificazione delle sostanze che destano preoccupazione mediante tecnologie standardizzate, aperte, di marcatura digitale. Tale metodologia garantisce che la marcatura comprenda almeno il nome e la concentrazione della sostanza che desta preoccupazione presente in ciascun materiale di un’unità di imballaggio.

 

RICICLABILITA’ DEGLI IMBALLAGGI

Tutti gli imballaggi immessi sul mercato sono riciclabili.

Un imballaggio è considerato riciclabile se è conforme alle condizioni seguenti:

  • è progettato per il riciclaggio di materiali in modo da consentire che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale per poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie, conformemente al paragrafo 4; e
  • quando diventa rifiuto, può essere oggetto di raccolta differenziata a norma dell’articolo 48, paragrafi 1 e 5, cernito in flussi di rifiuti specifici senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti e riciclato su scala, in base alla metodologia stabilita conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.

Entro il 1 gennaio 2030 o tre anni dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione, se posteriore, tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell’allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno:

  • 30 % per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
  • 10 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;
  • 30 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
  • 35 % per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).

Entro il 1 gennaio 2030 il fabbricante o l’importatore provvede affinché l’imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito

 

ETICHETTA ARMONIZZATA

A decorrere dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione, se posteriore, l’imballaggio immesso sul mercato è contrassegnato da un’etichetta armonizzata contenente informazioni sui materiali che lo compongono al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori. L’etichetta si compone di pittogrammi ed è facilmente comprensibile, anche per le persone con disabilità.

Oltre all’etichetta armonizzata, gli operatori economici possono apporre sull’imballaggio un codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale contenente informazioni sulla destinazione di ciascun componente separato dell’imballaggio al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori

 

ETICHETTA DI RIUTILIZZO IMBALLAGGI

L’imballaggio riutilizzabile immesso sul mercato a decorrere dal 12 febbraio 2029, o 30 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione, se posteriore, è contrassegnato da un’etichetta che informa gli utilizzatori del fatto che l’imballaggio è riutilizzabile. Ulteriori informazioni sulla riutilizzabilità, compresa la disponibilità di un sistema locale, nazionale o a livello dell’Unione per il riutilizzo e informazioni sui punti di raccolta sono messe a disposizione tramite un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale aperto e standardizzato, che faciliti la tracciabilità dell’imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni, o una stima media se tale calcolo non è fattibile. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati e distinti dagli imballaggi monouso presso il punto di vendita.

Le etichette e il codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale sono apposti, stampati o incisi sull’imballaggio in modo visibile, leggibile e duraturo in modo che non possano essere facilmente cancellati

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’

Se la procedura di valutazione della conformità ha dimostrato la conformità di un imballaggio alle prescrizioni applicabili, i fabbricanti compilano una dichiarazione di conformità UE .

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica di cui all’allegato VII e la dichiarazione di conformità UE

 

ETICHETTA PER OGNI IMBALLAGGIO A PARTIRE DAL 12.08.2026

I fabbricanti assicurano che sull’imballaggio sia apposto un tipo, lotto o numero di serie, oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione, o ancora, se le dimensioni o la natura dell’imballaggio non lo consentono, che le informazioni prescritte siano fornite in un documento a corredo del prodotto imballato

I fabbricanti riportano sull’imballaggio o mediante un codice QR o altro supporto dati il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, nonché l’indirizzo postale presso cui possono essere contattati e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici mediante cui possono essere contattati.

Ove ciò non sia possibile, le informazioni prescritte sono fornite insieme con quelle rese disponibili tramite il codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto e digitale o in un documento a corredo del prodotto imballato.

L’indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato.

I fabbricanti garantiscono che le informazioni fornite siano chiare, comprensibili e leggibili e non sostituiscano od oscurino le informazioni prescritte da altri atti giuridici dell’Unione sull’etichettatura del prodotto imballato o si confondano con esse

 

DIVIETO DI DETERMINATI FORMATI

A decorrere dal 1 gennaio 2030 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell’allegato V.

 

OBIETTIVI DI RICICLAGGIO

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di riciclaggio seguenti su tutto il loro territorio:

a) entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio prodotti;

b) entro il 31 dicembre 2025, le seguenti percentuali minime in peso dei seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio prodotti:

i)50 % per la plastica;

ii)25 % per il legno;

iii)70 % per i metalli ferrosi;

iv)50 % per l’alluminio;

v)70 % per il vetro;

vi)75 % per la carta e il cartone;

c) entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio prodotti;

d) entro il 31 dicembre 2030, le seguenti percentuali minime in peso dei seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio prodotti:

i)55 % per la plastica;

ii)30 % per il legno;

iii)80 % per i metalli ferrosi;

iv)60 % per l’alluminio;

v)75 % per il vetro;

vi)85 % per la carta e il cartone.

 

ISCRIZIONE AL REGISTRO

Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del primo atto di esecuzione ciascuno Stato membro istituisce un registro nazionale finalizzato a verificare il rispetto, da parte dei produttori, delle prescrizioni del presente capo. Ciascun registro nazionale fornisce i collegamenti ai siti web di altri registri nazionali dei produttori per facilitare, in tutti gli Stati membri, la registrazione dei produttori o dei rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore.

I produttori sono tenuti a iscriversi nel registro in ciascuno Stato membro nel cui territorio mettono a disposizione per la prima volta un imballaggio o prodotti imballati, o in cui disimballano prodotti imballati senza essere utilizzatori finali, presentando una domanda di registrazione all’autorità competente responsabile del registro dello Stato membro in questione. Se un produttore ha incaricato un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore di adempiere in loro nome e per loro conto gli obblighi di responsabilità estesa del produttore, gli obblighi di cui al presente articolo sono assolti da tale organizzazione, salvo se diversamente specificato dallo Stato membro in cui è istituito il registro

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