Principali prodotti coinvolti

  1. apparecchiature di refrigerazione;
  2. apparecchiature di condizionamento;
  3. pompe di calore;
  4. apparecchiature di protezione antincendio;
  5. commutatori elettrici;
  6. generatori di aerosol contenenti gas fluorurati a effetto serra, compresi gli inalatori predosati;
  7. tutti i contenitori per gas fluorurati a effetto serra;
  8. solventi a base di gas fluorurati a effetto serra; oppure
  9. cicli Rankine a fluido organico.

La disciplina introdotta prevede tra le altre cose:

– nuove disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali i regimi di responsabilità estesa del produttore, la certificazione e la formazione;
– condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura e l’uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
– limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi;
– norme in materia di comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni;
– potenziamento dei controlli da parte delle Autorità nazionali.

Di seguito alcune delle novità introdotte:

– le quote potranno essere assegnate solo ai produttori o agli importatori stabiliti nel territorio dell’Unione. In caso contrario, i produttori e gli importatori devono nominare un rappresentante esclusivo con sede nel territorio dell’Unione, che si assume la piena responsabilità del rispetto delle norme europee e nazionali e dei requisiti di cui al Titolo II del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH);
– solo i produttori e gli importatori che hanno maturato esperienza in attività commerciali di prodotti chimici o nella manutenzione di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria, protezione antincendio o pompe di calore per almeno tre anni consecutivi prima del periodo di assegnazione delle quote, possono presentare la dichiarazione di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del nuovo Regolamento (UE) o ricevere un’assegnazione di quote su tale base. La Commissione chiederà ai produttori e agli importatori di presentare prove in tal senso quando ritenuto necessario;
– ai fini della registrazione sul portale europeo F-gas, i produttori e gli importatori devono indicare l’indirizzo fisico in cui l’impresa è situata e in cui svolge la propria attività. Solo una singola impresa può essere registrata con lo stesso indirizzo fisico;
– ai fini della presentazione di una dichiarazione di quota ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, e del ricevimento di un’assegnazione di quota ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, nonché ai fini della determinazione dei valori di riferimento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, tutte le imprese che condividono lo stesso titolare effettivo sono considerate come un’unica impresa. Solo questa singola impresa, che è quella registrata per prima nel Portale F-gas, a meno che non sia indicato diversamente dal titolare effettivo, ha diritto a un valore di riferimento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, e a un’assegnazione di quote ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4;
– la dichiarazione per il fabbisogno di quote aggiuntive può essere presentata tramite il portale europeo F-gas ogni 3 anni per i 3 anni successivi. Il prossimo periodo di dichiarazione sarà aperto dal 1° maggio al 1° giugno 2024. Le date esatte sono pubblicate sul portale europeo F-gas e fra gli “aggiornamenti” di queste pagine. Non ci sarà più la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
– le quote assegnate nel 2025 per l’anno 2026 saranno soggette a un prezzo di 3 euro per ciascuna tonnellata di CO2 equivalente assegnata;
– i nuovi entranti (importatori e produttori che ad oggi non hanno un valore di riferimento), non potranno più trasferire o autorizzare la loro quota ad altri soggetti;
– la rendicontazione nel 2024 per l’anno di attività 2023 è soggetta al regolamento (UE) n. 517/2014 escluso il nuovo obbligo di presentare entro il 31 marzo 2024 una relazione “NULLA” da parte delle aziende con quote ma che non hanno immesso idrofluorocarburi sul mercato (art. 26 (1));
– nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite anche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, nonché su apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
– mantenimento dei Registri esistenti ed estensione dell’obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall’assegnazione di una quota per l’immissione in commercio;
– entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento (previsti nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore) per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) includano anche finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli F-gas provenienti dalle apparecchiature che contengono tali gas e che sono state immesse in commercio dopo l’entrata in vigore del Regolamento, di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE;
– estensione degli obblighi di certificazione delle persone fisiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari. Analogamente, l’obbligo di certificazione è stato esteso anche alle imprese che svolgono gli interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature;
– introduzione dell’obbligo di attestato per le persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d’aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature;
– nuovo obbligo di attestato per le persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
– i nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature coinvolte che contengono F-gas ma anche le sostanze alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali;
– dal 1° gennaio 2025 è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2.500 per l’assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2.500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
– dal 1° gennaio 2026 è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2.500 per l’assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2.500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
– dal 1° gennaio 2032 è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l’assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
– le disposizioni in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature (art. 12) e di assegnazione delle quote (art. 17, par. 5) si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2025;
– l’articolo 20, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 23, paragrafo 5 (inerenti all’interconnessione del portale F-Gas con l’ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane), si applicano a decorrere dal 3 marzo 2025 per l’immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l’esportazione.

Apparecchiature ermeticamente sigillate – cosa sono

9) «apparecchiature ermeticamente sigillate»: apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate durante il processo di fabbricazione nei locali del fabbricante mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati, e le cui giunture nel sistema sigillato abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui a una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita;

Articolo 5 – Controlli delle perdite

1.  Gli operatori e i fabbricanti di apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I o quantità pari o superiori a 1 chilogrammo di gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato II, sezione 1, non contenuti in schiume, provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite.

Le apparecchiature ermeticamente sigillate non sono controllate per verificare la presenza di perdite, a condizione che siano etichettate come apparecchiature ermeticamente sigillate e che soddisfino una delle condizioni seguenti:

a) contengono meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I; o

b) contengono meno di 2 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato II, sezione 1.

In deroga al secondo comma, se negli edifici residenziali sono installate apparecchiature ermeticamente sigillate, esse non sono soggette a controllo delle perdite se contengono meno di 3 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra, a condizione che siano etichettate come ermeticamente sigillate.

I commutatori elettrici non sono soggetti a controlli delle perdite se rispettano una delle condizioni seguenti:

a) presentano un comprovato tasso di perdita inferiore allo 0,1 % l’anno, riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante, e sono etichettati come tali;

b) sono muniti di un dispositivo di controllo della pressione o della densità con un sistema di allarme automatico durante il funzionamento;

c) contengono meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I.

2. Il paragrafo 1 si applica agli operatori e ai produttori delle apparecchiature fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell’allegato I o nell’allegato II, sezione 1, seguenti:

  •  apparecchiature di refrigerazione;
  • apparecchiature di condizionamento d’aria;
  • pompe di calore;
  • apparecchiature di protezione antincendio;
  • cicli Rankine a fluido organico;
  • commutatori elettrici.

Articolo 7 – Tenuta dei registri

1. Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri in cui sono specificate le informazioni seguenti:

a) la quantità e il tipo di gas contenuti nelle apparecchiature, indicando separatamente, se del caso, la quantità aggiunta durante l’installazione;

b) le quantità di gas aggiunti durante la manutenzione o l’assistenza o a seguito di perdite, compresa la data di tale aggiunta;

c) la quantità di gas recuperati;

d) se i gas sono stati aggiunti, le quantità e i tipi di tali gas e se siano state riciclate o rigenerate, nonché il nome e l’indirizzo nell’Unione dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;

e) l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, al recupero, alla riparazione, ai controlli per la verifica di eventuali perdite, o allo smantellamento delle apparecchiature, compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato e, qualora l’impresa responsabile di tali operazioni sia una persona giuridica, i dati identificativi sia dell’impresa che della persona fisica che esegue le operazioni;

f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, e le date e i risultati delle eventuali riparazioni di perdite;

g) se l’apparecchiatura è stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas.

Articolo 11 – Restrizioni all’immissione sul mercato e alla vendita

1. L’immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, elencati nell’allegato IV, a eccezione del materiale militare, è vietata a decorrere dalla data indicata in detto allegato, con eventuali distinzioni, ove del caso, in funzione del tipo di gas che contengono o del potenziale di riscaldamento globale di tale gas.

… OMISSIS …

Un anno dopo le singole date elencate nell’allegato IV, la successiva fornitura o la messa a disposizione a un’altra persona nell’Unione, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti o apparecchiature immessi legalmente sul mercato prima della data di cui al primo comma è consentita soltanto se è dimostrato che il prodotto o l’apparecchiatura è stato immesso legalmente sul mercato prima di tale data.

ALLEGATO IV – DIVIETI DI IMMISSIONE SUL MERCATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1

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