Risposta n. 875/2021: Iper ammortamento e credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Forza maggiore, “prenotazione” ed effettuazione dell’investimento
Risposta n. 895/2021: Iper ammortamento e credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Individuazione del momento di effettuazione dell’investimento
Risposte in questione
Partiamo dalla Risposta n. 875 che riguarda l’estensione della validità delle agevolazioni connesse al super-ammortamento e iper-ammortamento a causa del temporaneo blocco delle attività per Covid-19, identificata come causa di “forza maggiore”. L’Agenzia risponde che il legislatore con il “Decreto Rilancio” avesse già previsto di allungare di 6 mesi il termine finale per l’effettuazione degli investimenti ammissibili al super- ammortamento, dalla scadenza del 30 giugno 2020 alla proroga del 31 dicembre 2020. Mentre, riguardo l’altra misura dell’iper-ammortamento, non è stata disposta né alcuna estensione del termine finale previsto né nuove disposizioni legislative per l’effettuazione degli investimenti ammissibili, che rimane fisso quindi al 31 dicembre 2019.
Con la Risposta n. 895, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito al momento di effettuazione dell’investimento in beni strumentali nuovi e iper-ammortamento, che è determinante ai fini dell’individuazione e applicazione della corretta disciplina agevolativa. In particolare, l’interpello si interroga sull’acquisizione di tre beni diversi (chiamati Bene 1, 2 e 3) e sulla rispettiva disciplina applicativa, in quanto tutti e tre differiscono per tempi di pagamento (acconti), consegna, accettazione ed interconnessione. L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla questione poiché i tre acquisti potrebbero ricadere in normative diverse: super e iper-ammortamento, in vigore fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 in caso di effettuazione della prenotazione entro il 31 dicembre 2019, e la nuova normativa, in vigore dal 1° gennaio 2020.
Ecco i tre beni in questione con annessa situazione:
Bene 1: acconto del 20% effettuato a dicembre 2018, consegna a giugno 2019 ma non ancora interconnesso;
Bene 2: acconto del 20% effettuato a dicembre 2018, collaudo a luglio 2019, consegna a ottobre 2019, accettazione del bene giugno 2020, ma non ancora interconnesso;
Bene 3: acconto del 20% a giugno 2019, consegna e collaudo a febbraio 2020, accettazione dell’impianto a marzo 2021, ma non ancora interconnesso.
L’Agenzia delle Entrate per ogni bene ha fornito le seguenti precisazioni sulla disciplina da applicare:
Bene 1: il pagamento dell’acconto del 20% a dicembre 2018 ha permesso di applicare la disciplina dell’iper-ammortamento 2018, dal momento che la consegna del bene è avvenuta nel termine previsto, ossia a giugno 2019.
Bene 2: poiché l’impegno contrattuale del fornitore non si sarebbe esaurito con la semplice consegna del bene, ma con altri adempimenti quali un 1° e un 2° collaudo, addestramento e formazione del personale all’utilizzo dei macchinari, siamo in presenza di un contratto complesso attraverso il quale il fornitore non solo si impegna a vendere il bene, ma anche a svolgere ulteriori attività per l’azienda acquirente. Quindi, il momento di effettuazione dell’investimento viene individuato nell’accettazione finale del bene avvenuta a giugno 2020. Dato il pagamento del 20% dell’acconto a dicembre 2018 e ritenendosi concluso l’investimento a giugno 2020, la disciplina applicabile è quella dell’iper-ammortamento 2019.
Bene 3: possono ritenersi soddisfatte le condizioni di versamento dell’acconto entro il 31.12.2020 e di effettuazione dell’investimento entro il 30.06.2021, quindi sono presenti i requisiti per applicare la Legge di Bilancio 2020.
L’Agenzia inoltre spiega che l’”interconnessione tardiva” non può in alcun modo compromettere la richiesta di credito d’imposta ordinario, e non 4.0 (vedi Risposta ad interpello n. 394 dell’8 giugno 2021).
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