Cosa scrivere in fattura?
Anche per gli investimenti Industria 4.0 del 2021 sarà necessario che le fatture e i contratti di leasing riportino un riferimento alla Legge di Bilancio
La nuova legge Bilancio 2021, approvata dal Senato lo scorso 30 dicembre, innalzato al 50% il Credito d’Imposta riconosciuti a quanti investono in beni riconducibili all’ambito della cosiddetta Transizione 4.0 (termine comunque scomparso dalla Legge di Bilancio 2021), che eredita la normativa tecnica del precedente Piano Industria 4.0. Il testo della Legge, però, ribadisce come, oltre ai requisiti tecnici, sia necessario rispettare anche alcuni obblighi formali, sia per quanto riguarda la fattura sia per quanto riguarda le comunicazioni.
Cosa comunicare al Ministero?
Il comma 1059 della Legge (composta da un unico articolo) ribadisce infatti che “Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico”.
Le modalità ed i tempi di tale comunicazione, però, non sono ancora noti. Infatti, come si legge nel documento approvato dal Senato, “Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile”.
Cosa scrivere in fattura?
Se la corretta comunicazione al Ministero potrebbe essere solo un atto formale, molto più insidioso è il successivo comma 1062 dove, oltre a ricordare che (ovviamente) fattura o contratto di leasing devono essere conservati per i successivi controlli, viene ribadito un ulteriore obbligo, già presente nella Finanziaria 2020, ma sfuggito a molti: “Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058”.
E’ quindi necessario che la fattura di acquisto del bene riporti l’indicazione: “Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058, della Legge di Bilancio 2021″”.
Si tratta di un’indicazione apparentemente secondaria, ma che potrebbe far perdere l’intero beneficio fiscale. Infatti, come scritto in una circolare dello scorso 5 ottobre, in risposta ad un interpello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fattura di acquisto e gli altri documenti privi della corretta dicitura non sono considerate ammissibili e questa mancanza comporta la “revoca del beneficio”, anche se la stessa Agenzia aggiunge: “fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria”.
Credito d’Imposta 4.0, come correggere la fattura?
Il mancato riferimento in fattura alla Legge 160/2019 comporta la perdita del Credito d’Imposta, ma l’Agenzia delle Entrate spiega come rimediare prima dei controlli
In relazione all’applicazione della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui all’articolo 1, commi 185-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono pervenuti al Ministero dello Sviluppo Economico, numerosi quesiti concernenti la corretta interpretazione della disposizione in materia di adempimenti documentali, prevista dal comma 195 del predetto articolo 1, con particolare riferimento alla corretta dicitura da inserire in fattura.
Tale disposizione, si ricorda, richiede che “…le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194…”. In particolare, è stato richiesto se la mancata apposizione di tale espresso riferimento nella fattura di acquisto dei beni potesse determinare, in sede di controllo, il disconoscimento del beneficio.
Al riguardo, si segnala che la questione ha formato oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, con la Risposta n. 438 del 5 ottobre 2020 della Agenzia delle Entrate, è stato anzitutto precisato che “la fattura sprovvista del riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione”.
L’Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, chiarito che tale eventuale irregolarità può essere sanata dal soggetto acquirente, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, attraverso diverse modalità. In particolare, nel caso di fattura in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro; nel caso di fattura elettronica, è possibile stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso.
Tale chiarimento, di conseguenza, indica espressamente quale debba essere la corretta dicitura da far apporre nelle fatture dei fornitori e cioè: “bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
NOTA: nella circolare n. 13/E del 2018 è precisato che, tutte le volte in cui vi sia una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla stampa cartacea e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.
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