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(Clicca qui per scaricare il documento: ACQUISTO DI MACCHINE)
Dal 21 settembre 1996 l’acquirente italiano che
non ottenesse la documentazione di cui ai
successivi punti, al momento della consegna di
una macchina da parte del costruttore o del
venditore, è obbligato a provvedere in
proprio a perfezionare, prima della sua “messa in
servizio”, tutto quanto non fatto dal costruttore o
dal venditore inadempiente (d.lgs. 17/2010, art.2 comma 2, lettera i) e art. 11, comma 1 del DPR 459/96).
I SERVIZI DI CONSULENZA RIGUARDANO, MA NON SONO LIMITATI A:
1. Verifica contenuti dei contratti di acquisto
2. Verifica contenuti documenti di accompagnamento delle macchine: dichiarazione CE di conformità manuali d’uso, schemi etc…
3. Verifica delle carenze palesi presenti nella macchina
4. Verifica delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, dei rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse e dei rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso
5. Progettazione degli interventi di bonifica inerenti: l’equipaggiamento elettrico, la parte meccanica e l’aggiornamento della documentazione (schemi elettrici e manuali d’uso);
6. Validazione, ovvero verifica degli interventi eseguiti comprendendo l’aggiornamento delle relazioni per indicare lo stato d’arte raggiunto dopo gli interventi di bonifica.
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