Sostegno agli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/nuovo-piano-transizione-5-0-iperammortamento
Al via piattaforma per la prenotazione
A partire dalle ore 12.00 di venerdì 12 giugno 2026, sarà operativa sul portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la piattaforma per la prenotazione delle agevolazioni.
Normativa
- Decreto direttoriale 10 giugno 2026 – Termini e modelli di comunicazione
- Decreto interministeriale 7 maggio 2026 – Modalità attuative dell’Iperammortamento
- Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 – eliminazione del vincolo territoriale
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), art. 1, commi 427-436 – Introduzione dell’Iperammortamento 2026
Cos’è
L’Iperammortamento è la nuova misura con cui, in continuità con i Piani Transizione 4.0 e 5.0, si sostiene il processo di trasformazione digitale ed energetica del sistema produttivo nazionale. La misura reintroduce la logica della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili, riconosciuta ai soli fini fiscali per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, in sostituzione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0.
L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Quadro normativo
L’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha introdotto la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, con rilevanza esclusivamente fiscale ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Le modalità attuative — con particolare riguardo all’ambito soggettivo e oggettivo, alla procedura di accesso, alle comunicazioni da trasmettere e agli oneri documentali — sono definite dal decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 7 maggio 2026, adottato anche alla luce delle disposizioni del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.
Come funziona
La misura consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni nuovi, rilevante esclusivamente ai fini della deduzione fiscale extracontabile delle maggiori quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Non si configura quindi come credito d’imposta compensabile in F24, ma come riduzione dell’imponibile ai fini delle sole imposte sui redditi.
Sono agevolabili due categorie di investimenti:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ricompresi negli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025 (che sostituiscono e aggiornano gli ex Allegati A e B alla legge n. 232/2016), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, compresi i relativi sistemi di stoccaggio. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente.
Misura della maggiorazione – beni materiali (Allegato IV) e impianti per l’autoproduzione
| Quota di investimento | Maggiorazione del costo |
| fino a 2,5 milioni di euro | 180% |
| oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro | 100% |
| oltre 10 e fino a 20 milioni di euro | 50% |
Possono beneficiare della misura tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.
Procedura per l’accesso all’agevolazione
Per accedere al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite l’apposita piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), le comunicazioni e le certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili, sulla base di modelli standardizzati. Le comunicazioni riguardano la prenotazione, l’avanzamento e il completamento degli investimenti, con indicazione dei dati relativi ai beni, alla data prevista di interconnessione o di entrata in funzione e all’applicazione della maggiorazione.
L’effettività e la conformità degli investimenti sono comprovate da una perizia tecnica asseverata e da una certificazione contabile.
La procedura di accesso alla misura prevede 3 fasi:
- Comunicazione preventiva
- Comunicazione di conferma
- Comunicazione di completamento
Tutte e tre le comunicazioni e le azioni ad esse correlate dovranno essere effettuate tramite il portale “Nuovo Piano Transizione 5.0″ accessibile collegandosi, tramite SPID, CIE o altre modalità previste per l’accesso all’Area Clienti GSE. È consigliabile svolgere la procedura con il browser Google Chrome.
- Comunicazione preventiva – Per ciascuna struttura produttiva, l’impresa trasmette una o più comunicazioni preventive contenenti i dati identificativi dell’azienda, la tipologia e l’ammontare degli investimenti previsti. Per ogni bene, devono essere indicati la data di completamento, determinata secondo i criteri del TUIR per i beni di cui agli Allegati IV e V, ovvero la data di fine lavori per gli impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili), il coefficiente di ammortamento fiscale, la data prevista di interconnessione per i beni materiali e immateriali 4.0 o, nel caso degli impianti FER, la data prevista di entrata in esercizio.
- Comunicazione di conferma – Entro sessanta giorni dalla ricezione dell’esito positivo della comunicazione preventiva da parte del GSE, l’impresa trasmette la comunicazione di conferma. In tale fase, l’impresa è tenuta a dichiarare lo stato di ciascun bene precedentemente comunicato, indicando se l’investimento risulta confermato ovvero decaduto. Per ciascun bene confermato è necessario ribadire o, eventualmente, aggiornare la data di completamento dell’investimento, la data di interconnessione o di entrata in esercizio, nonché il coefficiente di ammortamento. Non è consentito l’inserimento di beni non indicati in fase preventiva; è invece ammessa la variazione del costo di acquisizione esclusivamente in diminuzione rispetto all’importo inizialmente dichiarato. La comunicazione di conferma inoltre è finalizzata ad attestare l’effettivo avvio dell’investimento mediante il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Per i beni acquisiti in leasing, tale requisito si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e con l’impegno assunto dalla società concedente nei confronti del fornitore, formalizzato attraverso la sottoscrizione dell’ordine di acquisto. A tal fine, l’impresa è tenuta a indicare la data e l’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto necessaria a raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, nonché i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili, a supporto dei suddetti pagamenti.
- Comunicazione di completamento – Una volta conclusi gli investimenti, intesi come avvenuta interconnessione per i beni 4.0 ovvero come entrata in funzione degli impianti FER, e comunque entro il 15 novembre 2028, l’impresa è tenuta a trasmettere una o più comunicazioni di completamento, riferite a singoli beni o a gruppi di beni già oggetto della comunicazione di conferma. Per ogni bene devono essere indicati la data di completamento, il coefficiente di ammortamento fiscale e la data di interconnessione o entrata in esercizio (nel caso di impianti FER). Il costo di acquisizione finale di ciascun bene può variare rispetto alle fasi precedenti, ma esclusivamente in diminuzione. In questa fase, inoltre, l’impresa autodichiara il possesso della perizia di interconnessione dei beni ) e della certificazione contabile.
La maggiorazione del beneficio è riconosciuta a decorrere dal periodo d’imposta in cui viene inviata la comunicazione di completamento, subordinatamente all’esito positivo della verifica da parte del GSE.
È previsto, inoltre, l’invio di ulteriori comunicazioni periodiche annuali, a gennaio e a giugno, attraverso le quali le imprese dovranno fornire informazioni relative alla previsione di utilizzo del beneficio, al piano di ammortamento e alle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.
Ulteriori comunicazioni
Al fine di garantire il monitoraggio degli oneri a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa ai sensi del comma 1, e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ai sensi dell’articolo 4, ciascuna impresa è tenuta a trasmettere:
1) entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
2) entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.
Per inserire una nuova comunicazione
La Piattaforma informatica dedicata al Nuovo Piano Transizione 5.0 (Iperammortamento 2026) sarà accessibile dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE:
https://www.gse.it/servizi-per-te/imprese/nuovo-piano-transizione-5-0
https://areaclienti.gse.it/nac/services/manageServices/homeServices
TRANSIZIONE 4.0 E NUOVO PIANO TRANSIZIONE 5.0

- Accedi all’Area Clienti tramite SPID, CIE o credenziali. NOTA BENE: L’accesso tramite SPID è obbligatorio per la sottoscrizione e l’invio della comunicazione e per il conferimento della delega alla firma da parte del Rappresentante Legale/Titolare/Responsabile.
- Dal menu principale seleziona “Servizi” > “Transizione 4.0 e Nuovo Piano Transizione 5.0” e poi accedi alla Piattaforma “Nuovo Piano Transizione 5.0” (NPTR5).
- Seleziona l’Operatore tra quelli associati all’utente.
- Vai al menù “Comunicazioni” e seleziona “Nuova Comunicazione“. L’interfaccia ti guida nella compilazione dei dati delle varie sezioni. La piattaforma salva automaticamente la comunicazione in bozza dopo il caricamento dei dati nella prima sezione. NOTA BENE: tutti i campi di ogni singola sezione devono essere compilati per poter accedere alle sezioni successive. I dati così inseriti vengono salvati solo al passaggio alla sezione successiva. In ogni caso è sempre possibile tornare alle sezioni precedenti per modificare i dati.
- Alla sezione “Generazione documenti da firmare” puoi scaricare la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN). Il documento rappresenta esclusivamente un’anteprima e non deve essere caricato sulla piattaforma. La firma viene apposta tramite SPID al momento dell’invio della Comunicazione Preventiva. Solo a seguito dell’invio sarà resa disponibile la versione definitiva della DSAN, completa dei dati relativi alla firma e alla protocollazione. NOTA BENE: se hai già generato la DSAN e hai la necessità di modificare dei dati dovrai accedere alla sezione “Visualizza Comunicazioni” e cliccare su “Modifica Comunicazione“. A questo punto potrai modificare i dati errati e scaricare la nuova DSAN. Dal menu principale “Comunicazioni” > “Visualizza Comunicazioni” della home page della piattaforma è possibile visualizzare, modificare la comunicazione in stato “bozza”.
- Invia la comunicazione dalla sezione “Riepilogo”. La comunicazione risulta ora in stato “Inviata” e non è più modificabile.
Nella sezione “Visualizza Comunicazioni” è possibile visualizzare tutte le comunicazioni già inviate.
Dopo l’invio della comunicazione
Entro 24 ore viene generata la “ricevuta di avvenuto invio della comunicazione preventiva”.
Per scaricare la DSAN firmata con SPID e la ricevuta di avvenuto invio della comunicazione, accedi alla sezione “Visualizza comunicazioni”, quindi clicca su “Allegati e ricevute” per aprire lo step “Allegati”.
Entro 10 giorni lavorativi dalla generazione della ricevuta:
- in caso di esito positivo, viene rilasciata una ricevuta di conferma di esito positivo della comunicazione preventiva;
- in caso contrario, viene trasmessa una notifica contenente l’indicazione delle integrazioni richieste, che dovranno essere prodotte entro il termine di 10 lavorativi giorni dalla ricezione della stessa.
Entro ulteriori 10 giorni lavorativi dall’invio delle integrazioni:
- laddove la documentazione risulti completa, viene rilasciata la ricevuta di esito positivo della comunicazione preventiva;
- in caso di mancato riscontro o qualora la documentazione non sia completa, viene rilasciata la ricevuta di esito negativo della comunicazione preventiva.
Se la prenotazione ha avuto esito positivo, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della ricevuta dovrai inviare la comunicazione di conferma, indicando per ciascun bene se l’investimento è confermato o decaduto e attestando l’avvio tramite un acconto di almeno il 20% del costo, con indicazione della data e dell’importo del pagamento nonché dei dati delle fatture relative ai costi agevolabili.
Per ulteriori dettagli, consulta la Guida all’utilizzo del portale NPTR5.
Perizia tecnica asseverata
Apposita perizia asseverata con analisi tecniche deve comprovare:
- le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199
- l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
- il soddisfacimento delle caratteristiche previste dall’articolo 8 relative ai beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo
Perizia asseverata rilasciate da:
- un ingegnere o
- da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali
Oppure mediante una attestazione, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato.
Tutti devono essere dotati di idonee coperture assicurative.
Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica, per i beni inclusi negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
Certificazione contabile e requisiti dei soggetti abilitati al rilascio
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile.
Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile:
- i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative
- Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo
Beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo:
- localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva
- ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva,
- ovvero, nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva
Sono agevolabili le spese relative a:
a) i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
c) gli impianti per la produzione di energia termica, inclusi i relativi sistemi di accumulo, utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt 104/11;
d) i servizi ausiliari di impianto;
e) gli impianti per lo stoccaggio dell’energia asserviti agli impianti di cui alla lettera a).
Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al comma 1 è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della comunicazione di cui all’articolo 3, comma 1, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all’allegato 1.
Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo.
Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e i relativi sistemi di accumulo il costo massimo ammissibile delle spese di cui al comma 1 è calcolato secondo i parametri previsti all’Allegato 1 al presente decreto.
Controlli
Il GSE effettua le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati, verificando:
- la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dalla legge e dal decreto 7 maggio 2026
- la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti nel corso della procedura di accesso e alle disposizioni normative di riferimento.
L’impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile:
- la documentazione necessaria alla verifica della correttezza e della veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all’effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo degli investimenti
- le perizie e le attestazioni
- le fatture
- i documenti di trasporto
- gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.
Decadenza
a) nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, senza che l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta del realizzo;
b) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
c) mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio;
d) false dichiarazioni rese nella procedura di cui al presente decreto;
e) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
f) altre violazioni o inadempimenti da cui consegua la non spettanza anche parziale del beneficio.
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