Regolamento relativo all’utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli e derivati di bisfenoli con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose in determinati materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 e che abroga il regolamento (UE) 2018/213.

Pubblicato 01.01.2025

Entrato in vigore: 20.01.2025

Il regolamento costituisce una misura specifica ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

Il regolamento stabilisce prescrizioni specifiche per

  • il 4,4’-isopropilidendifenolobisfenolo A» detto «BPA») (n. CAS 80-05-7)
  • i suoi sali
  • altri bisfenoli pericolosi e derivati pericolosi di bisfenoli [bisfenolo S (BPS) e il bisfenolo F (BPF)]

per quanto riguarda il loro uso nella fabbricazione dei seguenti gruppi di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004 e sono immessi sul mercato dell’Unione:

a) adesivi;

b) gomme;

c) resine a scambio ionico;

d) materie plastiche;

e) inchiostri da stampa;

f) siliconi; e

g) vernici e rivestimenti.

Articolo 12

Disposizioni transitorie relative agli oggetti finali ad uso ripetuto destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

1. Gli oggetti finali ad uso ripetuto destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, fabbricati utilizzando il BPA, conformi alle norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ma non conformi alle norme del presente regolamento possono essere immessi per la prima volta sul mercato fino al 20 luglio 2026.

2. In deroga al paragrafo 1, gli oggetti finali ad uso ripetuto destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, utilizzati come apparecchiature professionali di produzione alimentare, conformi alle norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ma non conformi alle norme del presente regolamento possono essere immessi per la prima volta sul mercato fino al 20 gennaio 2028.

3. Gli oggetti finali ad uso ripetuto destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che sono stati immessi per la prima volta sul mercato a norma dei paragrafi 1 e 2 possono rimanere sul mercato al più tardi fino al 20 gennaio 2029.

Nota

  • A partire dal 21 gennaio 2029 sarà necessario sostituire i componenti installati nelle macchine e non conformi al regolamento 2024/3190.
  • La sostituzione può avvenire anche a cura dell’utilizzatore ma il costruttore della macchina deve indicare metodologie di sostituzione e caratteristiche del componente sostituente

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