A seguito della lettura delle faq n. 19 e n. 20 del MIMMIT del 21.02.2025 Vi spiego perchè la semplificazione per i beni obsoleti è una BUFALA.

Le faq spiegano che nelle more del comma 9-bis dell’art. 38 del DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19, per la sostituzione di macchine ammortizzate dal almeno 24 mesi, un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi.

Rimane l’obbligo di: certificazione ex ante, certificazione ex post e calcolo del risparmio energetico in TEP equivalenti.

La faq 4.19 indica che a titolo esemplificativo posso sostituire una macchina vecchina a 3 assi con una nuova a 5 assi a condizione che la macchina nuova venga dichiarata conforme a quanto previsto dalla norme della fa. 4.20.

Nella faq 4.20 si indica che “Il miglioramento dell’efficienza energetica può essere documentato attraverso evidenze prodotte dai costruttori o da altri soggetti competenti, basate su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale.

Peccato che le norme indicate applicabili alle macchine od ai componenti delle macchine, tra cui le norme ISO 14955, NON DEFINISCO REQUISITI PROGETTUALI E COSTRUTTIVI PER OTTENERE UN MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA. Le norme ISO 14955-1, -2, -3, -4 e -4 definiscono solo METODOLOGIE di misura e NON REQUISITI PER OTTENERE UN MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA.

Un costruttore di macchine che rilascia una dichiarazione ai sensi delle norme ISO 14955 può SOLO attestare di avere eseguito le misure dei consumi con metodologie standardizzate, ma QUESTO NON SIGNIFICA “MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA”.

Esempio: possiedo una macchina utensile a 3 assi ammortizzata da oltre 24 mesi, decido di sostituirla con una a 5 assi, accompagnata da un rapporto di misura secondo la ISO 14995-2, articolo 9: il rapporto mi può dire solo quali sono i consumi della macchina ma non che consuma meno di quella che voglio sostituire. Ovviamente la macchina a 5 assi nel 99,99% dei casi ha un consumo maggiore di quella a 3 assi.

Cosa me ne faccio della dichiarazione del costruttore?? NIENTE!!

Durante la certificazione ex-ante ed ex-post (cmq obbligatorie) e nel calcolo del risparmio energetico (cmq obbligatorio) posso solo accertare che la macchina nuova consuma più della macchina vecchina e non posso accedere al beneficio fiscale.

Rispetto il passato cosa cambia? L’unica cosa che cambia è che in passato il professionista EGE o Ing. o P.I. dovevano ricercare, tramite misure o software, i consumi della macchina nuova, oggi se li trovano in una dichiarazione del costruttore del bene.

Semplificazione per l’utilizzatore di macchine: ZERO!

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