L’incentivo ha l’obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

I beni strumentali incentivabili sono quelli riconducibili all’Allegato A (beni materiali) e all’Allegato B (beni immateriali) all’art. 1 della Legge 232/2016.

I beni strumentali materiali sono quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 e sono articolati in tre gruppi:

  • primo gruppo: beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
  • secondo gruppo: sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
  • terzo gruppo: dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

I beni strumentali immateriali sono software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni utili all’implementazione del Paradigma 4.0.

LA DOCUMENTAZIONE INIZIALE

Le imprese che usufruiscono degli incentivi del Piano 4.0 per investimenti in beni strumentali, come definiti negli Allegati A e B della Legge 232/2016, devono soddisfare specifici oneri documentali per accedere ai benefici previsti dalle norme

Per i beni agevolati in base ai regimi vigenti con le Leggi di bilancio degli anni 2017, 2018 e 2019 l’impresa, nel rispetto dell’art. 1 comma 11 della Legge 232/2016, è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 300.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’Allegato A o all’Allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

ADEGUATA E SISTEMATICA REPORTISTICA

L’Agenzia delle Entrate, all’interno della Circolare 9/E del 23 luglio 2021, ha ribadito che è condizione necessaria che i requisiti dei “beni 4.0” siano mantenuti in essere e soddisfatti per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione. Infatti, la circolare tra l’altro riporta:

“Da ultimo, appare anche opportuno ricordare, in via generale, che il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0.

Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti”.

PERCHÉ “ADEGUATA”

− Conformità normativa: la reportistica deve essere conforme alle normative vigenti, rispettando tutte le disposizioni legali e regolamentari relative alla presentazione di documenti e informazioni fiscali.

− Accuratezza e completezza: i report devono essere accurati, completi e privi di errori. Ciò significa che tutte le informazioni devono essere esatte e rispecchiare fedelmente le transazioni e le attività dell’azienda.

− Aggiornamento e rilevanza: le informazioni riportate devono essere aggiornate e rilevanti per il periodo di reportistica in questione. Non deve esserci alcun ritardo significativo nella presentazione delle informazioni.

− Trasparenza e chiarezza: la reportistica deve essere trasparente, con le informazioni presentate in modo chiaro e comprensibile, consentendo un’agevole revisione e analisi da parte delle autorità competenti.

PERCHÉ “SISTEMATICA”

− Regolarità e coerenza: la reportistica deve essere svolta in modo regolare e coerente, seguendo un calendario definito e procedure standardizzate. Ciò implica una routine di reportistica che non varia arbitrariamente nel tempo.

− Processi strutturati e ripetibili: la reportistica sistematica richiede l’implementazione di processi ben definiti e strutturati, che possono essere ripetuti in modo uniforme per ogni periodo di reportistica.

− Automazione e integrazione tecnologica: idealmente, i processi di reportistica dovrebbero essere automatizzati e integrati con le tecnologie informatiche esistenti nell’azienda, per garantire efficienza e ridurre errori umani.

La periodicità con la quale la reportistica deve essere prodotta deve essere coerente con il processo nel quale i beni vengono impiegati.

LA REPORTISTICA PER LE DIVERSE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE

Le caratteristiche che devono essere soddisfatte e mantenute nel tempo di fruizione dell’incentivo e di cui si deve dare evidenza tramite adeguata e sistematica reportistica sono le seguenti (sono descritte compiutamente dalla Circolare 4/E; per i beni del II e III gruppo dell’Allegato A e dell’Allegato B la sola caratteristica richiesta è quella di interconnessione):

− controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);

− interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

− integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

− interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

− rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Allo stesso tempo, devono essere dotati di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyber fisici:

− sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

− monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;

− caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

SERVIZI PROPOSTI

Visione del bene interconnesso

Test e verifica di tutti i requisiti necessari per il mantenimento del beneficio fiscale

Attestazione di adeguatezza

Comments are closed