Sarà il Gse (Gestore servizi energetici) a coordinare i controlli preventivi e a consuntivo necessari per la determinazione del bonus, in collaborazione con il Mimit e le Entrate

Controlli preventivi e a consuntivo sui progetti

Sarà il Gse (Gestore servizi energetici) a coordinare i controlli preventivi e a consuntivo necessari per la determinazione del credito d’imposta 5.0 in collaborazione con il ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) e l’Agenzia delle entrate.

Sul piano strettamente tecnico il DL 19/2024 prevede che un valutatore indipendente (i cui requisiti verranno definiti da apposito decreto attuativo) dovrà rilasciare una certificazione preventiva (ex ante) che con riguardo all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti attesti la riduzione dei consumi energetici, conseguibili tramite gli investimenti agevolabili, necessari per ottenere il riconoscimento del bonus 5.0.

Inoltre, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Si attende ora l’emanazione dei decreti attuativi che diano l’avvio alla piena operatività della misura (che nelle previsioni iniziali dovevano essere promulgati entro il 1° aprile 2024).

Il ruolo del Gse

Poiché l’accesso al credito d’imposta 5.0 non è automatico, come invece previsto dal Piano 4.0, ai fini dell’utilizzo del credito l’impresa, l’iter per il riconoscimento del credito d’imposta 5.0 prevede tre step:

  • nella prima fase l’impresa dovrà inviare la descrizione del progetto di investimento e il relativo costo al Gse (Gestore servizi energetici) che trasmetterà poi al Mimit l’elenco delle imprese ammissibili (anche in considerazione delle risorse disponibili);
  • nella seconda fase l’impresa beneficiaria dovrà comunicare periodicamente al Gse l’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione e in base a tali informazioni verrà determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile nel limite massimo di quello prenotato fino al 31 dicembre 2025; il Gse a sua volta verifica la completezza della documentazione e trasmette quotidianamente al Mimit l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato (assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto a livello nazionale);
  • infine l’impresa dovrà effettuare la comunicazione, corredata dalla certificazione, del completamento dell’investimento sempre al Gse, il quale trasmetterà all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

Valutatori indipendenti e certificazioni

Il decreto 19/2024 subordina il riconoscimento del contributo alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con decreto del Mimit che rispetto all’ammissibilità e al completamento degli investimenti, attesta:

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolabili;
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. In particolare, il decreto attuativo dovrà individuare i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni.

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:

  • i) gli Esperti in gestione dell’energia (Ege) certificati da organismo accreditato secondo la norma Uni Cei 11339;
  • ii) le Energy service company (Esco) certificate da organismo accreditato secondo la norma Uni Cei 11352.

Per le pmi le spese sostenute di certificazione potranno essere riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a 10.000 euro.

Revisori in campo

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa dovranno risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione la certificazione sarà rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro dei revisori. Nell’assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti dovranno osservare i principi di indipendenza.

In attesa dei decreti attuativi

Le modalità attuative delle disposizioni concernenti il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta 5.0 sono demandate ai decreti attuativi che dovranno essere emanati dal Mimit, con particolare riguardo:

  • a) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale; e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
  • b-bis) al costo massimo ammissibile, in termini di euro/kw, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in termini di euro/kwh, dei sistemi di accumulo;
  • c) alle procedure di concessione del contributo e di fruizione del credito d’imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
  • d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa;
  • e) all’individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post, nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;
  • f) all’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili;
  • g) alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici.

Quali sono i beni incentivati

Gli incentivi funzionano nel seguente modo. Si riferiscono all’acquisto di beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’attività d’impresa, interconnessi al sistema aziendale, che consentono un risparmio energetico pari almeno al 3 % o, in alternativa, al 5% dell’intero processo produttivo.

Sono ammessi tutti i macchinari e software già ricompresi nel credito d’imposta 4.0, elencati nell’allegato A e allegato B alla legge 232/2016, ai quali si aggiungono i seguenti investimenti:

  • software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui sopra;
  • spese per la formazione sulle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi: queste spese sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati, fino a un massimo di 300mila euro. Le attività formative devono essere erogate da soggetti esterni individuati con il decreto attuativo del MIMIT.

Infine, rientrano negli incentivi 5.0 i beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Gli impianti fotovoltaici devono avere le caratteristiche previste dal dl 181/2023, articolo 12, comma 1, lettere a, b, c. Quindi, essere prodotti all’interno dell’Unione Europea e avere un’efficienza a livello di modulo pari almeno al 21,5%, a livello di cella al 23,5%, oppure con moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem l’efficienza di cella deve essere almeno pari al 24%. Negli ultimi due casi, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo.

Investimenti esclusi dal Piano 5.0

Sono invece escluse le seguenti attività:

  • direttamente connesse ai combustibili fossili;
  • nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  • discariche di rifiuti, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico;
  • processi produttivi con un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi in base al regolamento UE 1357/2014, il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente;
  • investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Come funziona il credito d’imposta

Il credito d’imposta come detto varia a seconda del risparmio energetico conseguito e dell’entità dell’investimento. Il meccanismo va incontro alle PMI, riconoscendo un beneficio fiscale più alto per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, che decresce invece sopra questa cifra. Ecco come funziona:

  •  risparmio energetico del 3%, oppure del 5% riferito all’intero processo produttivo: credito d’imposta del 35% fino a 2,5 milioni di euro, del 15% per la quota fra i 2,5 milioni di euro e i 10 milioni di euro, 5% per la parte fra 10 e 50 milioni di euro, limite massimo di costi ammissibili per impresa beneficiaria;
  •  riduzione dei consumi del 6%, oppure del 10% riferito alla struttura produttiva: credito d’imposta rispettivamente al 40, 20 e 10% per le tre fasce di investimento sopra riportate;
  •  riduzione dei consumi del 10% o, in alternativa, del 15% dell’intero impianto produttivo: 45%, 25% e 15%.

Domanda al GSE

Contrariamente a quanto previsto per i crediti d’imposta 4.0, per questi benefici legati alla transizione green bisogna presentare domanda, anche perché sono riconosciuti solo fino a esaurimento delle risorse stanziate, pari a 6,3 miliardi di euro.

La domanda si presenta, con procedura telematica, al GSE (Gestore Servizi Energetici) che si occuperà anche del monitoraggio, in collaborazione con Ministero e Agenzia delle Entrate.

Bisogna presentare una serie di documenti, fra cui una certificazione ex ante sul risparmio energetico da conseguire e una ex post sull’effettiva realizzazione degli stessi. Queste certificazioni vanno rilasciate da valutatori indipendenti, con requisiti precisi da definire con decreto attuativo.

Su questo punto c’è un’agevolazione ulteriore per le PMI: le spese sostenute per le certificazioni sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo fino a 10mila euro.

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