Preliminary Acceptance Certificate – PAC e Final Acceptance Certificate – FAC, come determinano il Momento di effettuazione dell’investimento?
La risposta dell’Agenzia delle Entrate.
Il Piano Nazionale Transizione 4.0, in origine Piano Nazionale Industria 4.0, dal 2017 ad oggi ha subito una serie di modifiche, con agevolazioni fiscali diverse di anno in anno. Una situazione non sempre agevola da gestire, soprattutto quando gli investimenti sono a cavallo di più anni o quando il bene viene accettato “con riserva”. In questo scenario è interessante la risposta 537/2022 del 31 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate, in cui viene preso in considerazione il caso in cui un bene viene accettato inizialmente in via “preliminare” (“Preliminary Acceptance Certificate” o “PAC”). Ma solo nell’anno successivo il cliente, al termine di un ulteriore “test di perfezionamento” (al solo fine di misurare le prestazioni del bene a regime), sottoscrive un certificato di accettazione “finale” (“Final Acceptance Certificate” o “FAC”).
A fronte di questa condizione, nell’interpello viene chiesto all’Agenzia delle Entrate quale debba essere il corretto Momento di effettuazione dell’investimento, poiché proprio da questo dipende il valore dell’agevolazione fiscale. Una questione, quest’ultima, che diverrà ancora più importante nei prossimi mesi, in quanto (salvo modifiche) dal 1° gennaio del 2023 il Credito d’Imposta per i beni materiali scenderà dall’attuale 40% al 20%.
Momento di effettuazione dell’investimento: non vale il FAC
Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ricorda, in primo luogo, che in merito al momento di “effettuazione” dell’investimento, “il documento di prassi chiarisce che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, “alla data della consegna o spedizione …, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. La circolare in argomento, inoltre, specifica che dal momento di effettuazione degli investimenti, rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione del costo, deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio”.
Si tratta di una premessa importante, in quanto nel caso specifico, i fornitori sono tenuti ad effettuare: – dopo la consegna del bene, un “test di funzionamento”, allo scopo di verificare la rispondenza del macchinario ai requisiti tecnici concordati con il cliente e il buon esito del funzionamento, che porta all’emissione di un certificato di accettazione “preliminare” (“Preliminary Acceptance Certificate” o “PAC”); – dopo l’avvio del macchinario, ed entro una certa scadenza, un “test di prestazione”, che si concretizza nella sottoscrizione di un certificato di “perfezionamento” (“Final Acceptance Certificate” o “FAC”).
Nel contratto specifico, però, con la sottoscrizione del PAC si dà avvio al periodo di garanzia relativo al bene. Mentre con la successiva sottoscrizione del FAC viene certificato il “rispetto” di “tutti” gli obiettivi di accettazione della fornitura.
Attenzione al contratto
In un simile contesto, secondo l’Agenzia delle Entrate, il test di “perfezionamento” sembra non costituire un test decisivo ai fini della “certezza” del sostenimento del costo, ma risponde ad una esigenza di garanzia rispetto ad eventuali anomalie di lieve entità non individuate all’atto del “test di funzionamento”. Pertanto, al di là del nomen utilizzato dalle parti negli atti, si ritiene che il costo, ai fini agevolativi, possa considerarsi “sostenuto” già alla conclusione del procedimento relativo al “test di funzionamento” (“Preliminary” Acceptance Test) e alla contestuale sottoscrizione del PAC (“Preliminary” Acceptance Certificate).
In conclusione, gli elementi sopra riportati inducono a ritenere che – ai fini dell’individuazione del momento di “effettuazione” dell’investimento, determinante per “incardinare” il bene nella corretta disciplina agevolativa – nella presente fattispecie risulti decisiva la sottoscrizione del PAC; ovviamente, per individuare la disciplina agevolativa applicabile, si dovrà tenere conto anche dell’eventuale “prenotazione” del bene.
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