D.Lgs. 29/2017 – articolo 6 – Comunicazione all’autorità sanitaria territorialmente competente
Gentili CLIENTI,
Vi informiamo che lo scorso 17 luglio le principali Associazioni di costruttori di macchine, hanno ricevuto una comunicazione ufficiale dal Ministero della Salute che fornisce tutte le informazioni necessarie su questo adempimento introdotto dal D.Lgs. 29/2017.
La comunicazione va inoltrata al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) competente per territorio, in riferimento alla sede operativa degli stabilimenti dove viene svolta l’attività. Lo Sportello provvederà ad inviare la comunicazione all’Autorità Sanitaria Competente.
L’azienda dovrà inoltrare una comunicazione per ogni sede operativa gestita. Per esempio, se un’azienda ha uno stabilimento di produzione in un Comune e uno in un altro Comune, dovrà inoltrare due comunicazioni, una al SUAP del primo Comune e una al SUAP del secondo Comune.
Nella circolare del Ministero potete trovare il modello da utilizzare per la comunicazione, con alcuni chiarimenti sulla compilazione del modulo stesso. Se avete già provveduto alla comunicazione in altra forma, il Ministero specifica che non deve essere ripetuta e che sarà considerata valida.
Per Vostra comodità inoltriamo il modello del Ministero anche in formato word.
Il termine di scadenza per l’invio dei modelli è il 31 luglio 2017.
L’obbligo di comunicazione non è in carico ai soli produttori ma a tutti gli operatori economici che svolgono una o più delle seguenti attività riguardanti i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti (l’aspetto che conta è la sede dello stabilimento dove viene svolta una delle seguenti attività):
· Produzione in proprio o per conto terzi di:
o materiali destinati e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA) (compresi i pezzi di ricambio)
o “materie prime” (MP) destinate alla produzione di MOCA (Per le materie plastiche, l’obbligo di comunicazione parte dalla produzione e trasformazione dei polimeri. La produzione delle sostanze per la formazione dei polimeri (additivi, catalizzatori, monomeri ecc.) è esclusa dall’obbligo di comunicazione).
· Trasformazione di MP (comprende la produzione di MOCA a partire da materie prime adatte al contatto con alimenti. Es. produzione di Tetrapack ® e poliaccoppiati, formatura di vaschette in alluminio a partenza da fogli sottili e laminati, stampaggio a iniezione di bottiglie in PET o altre materie plastiche, stampa di pellicole, carte, cartoni ecc.
· Assemblaggio: comprende la produzione di oggetti a contatto con alimenti (OCA) partendo da materie prime adatte al contatto con gli alimenti. Es. produzione macchinari, attrezzature, elettrodomestici…
· Deposito ingrosso: comprende la sola attività di stoccaggio e vendita all’ingrosso di MOCA
· Distribuzione all’ingrosso: comprende gli OE che svolgono attività di distribuzione all’ingrosso di MP o MOCA (destinati ad altri OE o altre imprese alimentari) anche attraverso forme di commercio tipo e-commerce.
· Sono esclusi solo gli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente attività di distribuzione al consumatore finale.
Inoltre in relazione al D.Lgs. 29/2017 – articolo 6 comma 7 sono previste delle sanzioni nel caso in cui non si implementino delle procedure relative al controllo del processo (cfr. Regolamento europeo 2023/2006, articolo 6 e 7).
Il ns Studio ha definito un opportuno processo per l’implementazione del controllo del processo e l’esecuzione delle prove di migrazione.
In caso d’interesse prendere contatti con la ns segreteria, inviandoci l’elenco della tipologia delle macchine immesse sul mercato e per ognuna di essa, l’elenco dei materiali (acciaio, gomma, etc…) destinata al contatto con gli alimenti.
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