1 Cos’è Industria 4.0?

Il termine industria 4.0 si riferisce ad una “quarta rivoluzione industriale” che cambierà il modo produttivo tramite l’uso diffuso di connessioni wireless e sensori a basso costo.

Questa rivoluzione sarà caratterizzata dall’utilizzo sempre più massiccio di dati ed informazioni, di nuovi materiali, sistemi totalmente digitalizzati e connessi (internet of things and machines).

In pratica, dopo l’internet delle informazioni, avremo l’internet delle cose.

2 Cos’è il piano nazionale italiano Industria 4.0?

Il piano nazionale Industria 4.0 è stato proposto originariamente a fine 2016 ed aveva l’obiettivo di incentivare gli investimenti delle aziende in tecnologie ed aumentarne la competitività ed aumentare la spesa delle aziende in ricerca, sviluppo ed innovazione.

La legge attuativa è entrata in vigore per la prima volta nel 2017, poi prorogata nel 2018, 2019 e 2020.

3  Quali sono le nuove aliquote dell’ iperammortamento 2019?

Per incentivare i nuovi investimenti privati in tecnologie, la legge di bilancio 2019 ha definito nuove aliquote differenziate per l’iperammortamento degli investimenti.

Esse sono:

•  IPERAMMORTAMENTO del 270% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

•   IPERAMMORTAMENTO del 200% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro

•   IPERAMMORTAMENTO del 150% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro fino a 20 milioni di euro.

L’iperammortamento non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

L’aliquota si applica sul totale degli investimenti, non sul valore del singolo bene acquistato e si tratta  di scaglioni incrementali.

4 Cosa succede per gli investimenti decisi nel 2017 e 2018?

Per gli investimenti per i quali sia già stato dato acconto del 20 % entro il 31 dicembre 2018, o siano stati acquisiti nel 2017 o 2018 ma non ancora interconnessi,  NON CAMBIA NULLA, si applica la legge di bilancio 2018 con iperammortamento al 250 %.
 

5 Cosa significa iperammortamento del 270%?

Significa ad esempio che una macchina industriale, nuova, del costo di  euro 1.000.000 — che abbia tutti i requisiti richiesti dalla legge di bilancio che vedremo poi ai punti  8 —13, acquistata dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019, può essere imputata come costo dell’impresa per  euro 2.700.000 euro invece che euro 1.000.000, con evidente vantaggio fiscale per l’impresa.

Infatti si arriva ad un ammortamento totale del 270% del costo del bene.

6 Quali sono le tempistiche per godere dell’iperammortamento industria 4.0?

L’ iperammortamento vale per beni nuovi acquistati, anche in leasing, dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019.

È possibile applicarla anche a beni consegnati, installati e messi in funzione fino al 31 dicembre 2020; però deve essere stato emesso l’ordine e pagato un acconto — maggiore del 20% —  entro il 31 dicembre 2019.

7 Chi può godere del beneficio fiscale dell’iperammortamento industria 4.0?

Possono goderne tutte le imprese italiane (con sede fiscale in Italia) di tutte le tipologie (Srl, SpA, Sas, Snc) e di tutti i settori economici, ad esclusione delle imprese che applicano il nuovo regime forfettario.

Da dopo l’entrata in vigore del Decreto chiamato “dignità” del luglio 2018, i beni acquistati devono essere operativi all’interno del territorio nazionale.

8 A quali beni acquistati si applica l’iperammortamento ?

Si applica a beni (acquistati anche in leasing) dei seguenti tipi:

• beni materiali (macchine, attrezzature, ecc.) elencati in allegato A della legge;

•  beni immateriali (licenze, software, sistemi) elencati in allegato B della legge, indispensabili per fare funzionare i beni materiali in allegato A.

I beni immateriali, non indispensabili e non connessi a beni in allegato A, possono godere di un AMMORTAMENTO MASSIMO  totale del 140% .

All’allegato B originario, la Legge di Bilancio 2018, ha aggiunto i seguenti beni:

•   sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;

•  software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;

•     software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio.

9 Che caratteristiche devono avere i beni?

L’Allegato A (beni materiali) elenca 3 CATEGORIE di beni:

1. beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti (ad esempio macchine per la produzione, imballaggio, lavorazione, macchine utensili, ecc.);

2. sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (ad esempio sistemi di sensori, sistemi per la tracciabilità dei prodotti, ecc.);

3. dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (ad esempio sistemi di sicurezza per prevenire infortuni, diminuire errori ed aumentare l’efficienza)

L’Allegato B (beni immateriali), invece, come beni ammortizzabili prevede programmi e applicazioni  acquistati  da aziende che già investono in  beni materiale in logica industria 4.0 (ad esempio software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).

L’ammortamento del 140% per i beni immateriali è previsto SOLO per le aziende che investono anche in beni materiali che godono di iperammortamento del 270% o 200% o 150 %.

Per un bene acquistato, in allegato A, che gode dell’iperammortamento , si possono superammortare, al 140%,  beni in allegato B, anche non strettamente collegati al primo bene in allegato A.

La parte immateriale è iperammortizzabile anch’essa al 270% o 200% o 150 % solo se necessaria per fare funzionare i beni materiali. Ad esempio, se il software è embedded, e quindi acquistato insieme al bene, vale l’iperammortamento del 270% o 200% o 150 %.
 

10 Quali sono le caratteristiche che devono avere i macchinari (A1) per godere dell’iperammortamento ?

I beni acquistati devono avere alcune caratteristiche tassative ed alcune aggiuntive.

Il motivo di questi vincoli è che si vuole spingere l’acquisto di macchine avanzate interconnesse al sistema di fabbrica e con altre componenti del ciclo di lavorazione, ovvero realmente un progetto industry 4.0 e non un semplice acquisto di nuove macchine per una produzione tradizionale.

Infatti l’obiettivo del piano nazionale è portare la produzione italiana a livelli molto alti di automazione ed interconnessione, non solo all’interno della fabbrica ma anche tra imprese che lavorano insieme, ad esempio tra fabbrica e logistica.

11 Quali sono le caratteristiche tassative dei macchinari per godere dell’iperammortamento?

Le macchine in elenco A1 devono avere tutte e 5 queste caratteristiche:

1.   controllo per mezzo di CNC e/o PLC (vedi nota 1 sotto);

2.   interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica;

3.    integrazione con il sistema logistico della fabbrica e/o altre macchine;

4.    interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;

5.    rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza.

Nella parte finale di questo articolo troverai esempi di componentistica industriale per soddisfare questi requisiti.
 

12 Quali sono le caratteristiche aggiuntive dei macchinari per godere dell’iperammortamento?

La macchina deve avere almeno 2 caratteristiche tra queste 3 elencate:

1.    sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

2.    monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;

3.    caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico) (vedi nota 2 sotto).

Nella parte finale di questo articolo troverai esempi di componentistica industriale per soddisfare questi requisiti.

13 Cosa significa una macchina interconnessa?

La Circolare 4E del 30-3-2017 ha chiarito che la caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta se:

•     il bene scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.).

•  inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

La parola fabbrica deve essere intesa come un ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti;  per istruzioni si può intendere anche indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina.

In pratica la macchina deve essere dotata di un sistema collegato con la rete aziendale esistente e con alcuni apparati (ad esempio un sistema IPC tipo un Simatic industrial tablet PC, network switch Scalance W, field PC, NETWORK SERVER).

14 Cosa deve fare l’impresa per godere del beneficio dell’iperammortamento ?

L’impresa deve acquistare i beni, materiali o immateriali, dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019 oppure deve emettere l’ ordine e pagare un acconto maggiore del 20% entro il 31 dicembre 2019 e mettere in funzione il bene entro il 31 dicembre 2020.

L’impresa, per beni del valore inferiore a 500.000 euro, deve poi acquisire un’attestazione che dimostri che il bene:

•     possieda tutte le caratteristiche tecniche vincolanti previste dalla legge;

•     sia interconnesso al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

15 I soldi risparmiati con il beneficio fiscale a chi vanno chiesti?

Stavolta non ci saranno bandi e sportelli, i soldi non andranno richiesti; al beneficio si accede in automatico in fase di redazione di bilancio e tramite dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante o perizia giurata.

In pratica l’impresa verserà meno tasse.

16 Chi deve fare l’attestazione  per l’iperammortamento ?

Per beni con un costo fino a 500.000 euro basta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante dell’impresa.

Per beni di costo superiore a 500.000 euro, serve una perizia tecnica giurata da parte di un ingegnere o perito industriale, iscritti all’albo professionale, o un attestato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato (definizione da testo di legge, non è chiaro se si tratta di Ente Notificato).

L’attestazione è fatta per il singolo bene, non vale un’attestazione unica per tutti i beni acquistati nell’anno, anche se una singola perizia può descrivere e comprendere molti beni.

17 Quando deve essere fatta l’attestazione per l’iperammortamento ?

L’attestazione, o la perizia, deve essere fatta entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione e viene interconnesso con la fabbrica.

Solo dal momento dell’interconnessione vale l’iperammortamento del 270% o 200% o 150 %.
 

18 I benefici fiscali dell’iperammortamento sono cumulabili con altri benefici?

SÌ, sono cumulabili con:

•     sabatini;

•     credito d’imposta per ricerca e sviluppo;

•      patent box;

•      ACE (incentivi perché le imprese aumentino il patrimonio d’impresa);

•      incentivi per start up e PMI innovative;

•      fondo centrale di garanzia.

19 Cosa succede per le macchine acquistate in leasing?

Si ritiene (dalla dalla Circolare del MISE e AdE del 30 marzo 2017) che l’iperammortamento del 270% o 200% o 150 %sia applicabile anche ai beni acquistati in leasing.

La data da utilizzare per calcolare l’ammortamento è in questo caso la data della consegna oppure la data del collaudo se è prevista una clausola di prova.

È quindi necessario che il bene sia collegato, integrato ed interconnesso al sistema aziendale e sia stata emessa l’attestazione entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione e viene interconnesso con la fabbrica.

Fatte queste tre cose l’impresa può applicare sui canoni di leasing l’iperammortamento, ma solo limitatamente alla quota capitale e non alla quota interessi!
 

20 Chi compra beni per darli in noleggio ad altre aziende può godere dell’iperammortamento ?

La questione è complessa, inizialmente la posizione del SOLE 24 Ore era per il NO, ovvero è escluso il beneficio fiscale per chi acquista beni e poi li dà in uso ad altri, perché non si verifica mai il requisito di interconnessione per chi ha acquistato il bene.

Successivamente la circolare dell’AdE di marzo 2017, ha poi chiarito che:

“Si ricorda che sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante.

Si precisa, tuttavia, per questi ultimi soggetti, che il beneficio del super ammortamento spetta solo nell’ipotesi in cui l’attività di locazione operativa o di noleggio costituisca l’oggetto principale dell’attività.

Infine è uscita una FAQ del Mise:

“DOMANDA – Nel caso di una “società di locazione operativa (noleggio a lungo termine) per beni informatici e industriali” che acquista un bene iperammortizzabile ricompreso nell’allegato A della legge di Bilancio 2017 per locarlo/noleggiarlo a un soggetto terzo, come e dove devono essere verificati i 5+2 vincoli obbligatori? Dovranno essere soddisfatti internamente (cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i propri sistemi e/o con la propria catena del valore) oppure potranno essere soddisfatti anche esternamente (e cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i sistemi di fabbrica e/o con la catena del valore dell’utilizzatore finale)?

RISPOSTA – Coerentemente con quanto riportato dalla circolare 4/E del 30 marzo 2017, il noleggiante è il soggetto che ha diritto all’agevolazione fiscale e che dovrà dimostrare il soddisfacimento dei vincoli. La circolare non distingue se l’obbligo debba essere soddisfatto internamente o esternamente, pertanto entrambe le opzioni sono ritenute valide. È necessario tuttavia che i due casi siano mutuamente esclusivi. Inoltre, qualora il noleggiante opti per il soddisfacimento presso un cliente, il diritto all’agevolazione sarà proporzionale al periodo di durata del noleggio.”
 

21  I beni usati ed il revamping sono compresi nell’iperammortamento?

Il decreto milleproroghe 2017 ha chiarito che :

Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 4.0 i seguenti: dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.

Quindi beneficiano dell’iperammortamento anche gli interventi di revamping, ovviamente per i costi di acquisto dei beni descritti più sopra.

A proposito di revamping e di beni usati, si è espressa la Circolare 4E del 30-3-2017 dell’Agenzia delle Entrate e MISE  (pag. 28), chiarendo che:

Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Tale circostanza dovrà sussistere sia I) nell’ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un bene usato che II) nell’ipotesi di bene realizzato in economia.

Nel caso I), il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo. Qualora il bene complesso che incorpora anche un bene usato possa, secondo i principi sopra esposti, essere considerato “nuovo”, l’importo agevolabile è costituito dal costo complessivamente sostenuto dal cessionario per l’acquisto del bene.

Nell’ipotesi II), invece, il bene complesso costruito in economia, dotato del requisito della “novità”, può fruire della maggiorazione, oltre che sul costo afferente alla componente nuova del bene complesso, anche sul costo della componente usata sempre ché sostenuto nel periodo agevolato.

22  Quali sono le sanzioni in caso di errore o frode?

La migliore risposta a queste domande è spiegata in questa pagina di INNOVATION POST, sito che ringraziamo per i molti approfondimenti sull’argomento Industria 4.0.

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