Con il D. Lgs. n.104/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio ed entrato in vigore il 21/07/2012, l’Italia ha recepito la Direttiva europea 2010/30/UE sull’Energy label concernente l’obbligo di etichettatura energetica per i prodotti che consumano energia e altre risorse, offerti in vendita, affitto o locazione finanziaria.

Il D.lgs. 104/2012 estende l’obbligo di etichettatura energetica a tutti i prodotti correlati al consumo di energia.

Le misure previste dal decreto si applicano “ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l’uso” (art. 1, comma 2) quindi non solo prodotti che consumano energia ma anche “prodotti che contribuiscono alla conservazione dell’energia durante l’uso” (art. 2 lett. f)) quali ad esempio serramenti, infissi e cappottature, mentre invece ne è esclusa l’applicazione ai prodotti usati, ai mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone, alla piastrina, o l’equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicurezza sui prodotti.

Il D.lgs. 104/2012 prevede l’adozione di successivi provvedimenti di esecuzione, delegati alla Commissione europea (atti delegati), sia per l’individuazione dei prodotti per i quali le relative disposizioni trovano effettiva applicazione sia per l’individuazione delle specifiche relative all’etichetta ed alle schede per ciascun tipo di prodotto. Questo significa che solo con la promulgazione da parte della Commissione di uno specifico atto delegato sarà possibile apporre l’etichetta per lo specifico prodotto.

A differenza della precedente normativa, che aveva un ambito di applicazione oggettivo limitato agli elettrodomestici di maggiore diffusione, il decreto in esame estende a carico dei fornitori l’obbligo di fornire un’etichetta e una scheda del prodotto o del servizio indicanti il consumo di energia oltre che informazioni integrative per i prodotti connessi all’energia; analogamente, i distributori devono apporre sul prodotto etichette ben visibili e leggibili o fornire informazioni specifiche nell’opuscolo di accompagnamento.

Il Decreto tra l’altro prevede l’obbligo per: – i fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti coperti da una misura di implementazione, di fornire un’etichetta e una scheda di prodotto; – i distributori di esporre le etichette, in maniera visibile e leggibile, nonché di presentare la scheda nell’opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti.

A tal fine il decreto definisce prodotto connesso con l’energia “qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l’uso, immesso in commercio ovvero messo in servizio, comprese le parti destinate ad essere integrate in prodotti connessi all’energia disciplinati dal presente decreto e immesse in commercio ovvero messe in servizio come parti a se’ stanti per gli utilizzatori finali e di cui è possibile valutare le prestazioni ambientali in maniera indipendente”.

Il Decreto, inoltre, con riferimento agli appalti pubblici, stabilisce che se un prodotto è contemplato da un atto delegato (cioè un regolamento mediante il quale la Commissione dell’UE definisce gli elementi tecnici specifici riguardanti l’etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto) le amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di lavori, forniture o servizi di cui alla parte II del D.lgs. n.163/2006 che non rientrano nei settori di cui agli articoli 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 30 del codice dei contratti pubblici, “acquistano ove possibile soltanto i prodotti che soddisfano i criteri di conseguimento dei livelli massimi di prestazione e di appartenenza alla migliore classe di efficienza energetica, salvo i casi in cui prevalgono diverse esigenze di efficienza in termini di costi, fattibilità’ economica, idoneità’ tecnica e adeguata concorrenza”.

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, attraverso un’apposita Autorità di vigilanza coordinerà l’attività di monitoraggio e controllo a campione per verificare l’applicazione delle misure previste dal decreto.

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