A partire dal 15 agosto 2018, in attuazione di quanto stabilito a livello europeo (direttiva 2012/19/UE), entra in vigore il “campo aperto” di applicazione del d. lgs. 49/2014, la normativa sulla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), che prevede per questi rifiuti la creazione di un sistema di gestione distinto dagli altri (ritiro, trasporto, raccolta separata, trattamento).

Sono potenzialmente interessati dalle novità, che consistono in un ampliamento dell’ambito di applicazione:

– i produttori e gli importatori di tali apparecchiature, sui quali ricadono gli adempimenti principali; devono ad esempio organizzare e finanziare un sistema di gestione dei rifiuti delle proprie apparecchiature immesse sul mercato, tramite sistemi individuali o, preferibimente, aderendo ad un sistema collettivo (Consorzio); iscriversi al “Registro Nazionale telematico dei produttori di AEE” (Registro AEE) prima di immettere l’apparecchiatura sul mercato ed esporre il numero di iscrizione al Registro sui documenti commerciali (es. fatture, DDT, corrispondenza, preventivi, listini, ecc.) entro 30 giorni dal suo rilascio; ecc.

– le imprese della filiera come i distributori, gli impiantisti e i centri di assistenza, che nell’ambito della propria attività si trovano a “ritirare” dei RAEE.

Seppure formalmente la definizione di AEE non venga modificatatale nuovo approccio (open scope) farà ricadere nell’ambito di applicazione della normativa sui RAEE molte apparecchiature e componenti prima esclusi.
Ma non solo; le modalità di classificazione di un bene come AEE (e, dunque, come RAEE nel momento in cui diventa rifiuto), è meno circoscritta, poiché si supera la vecchia classificazione con 10 categorie ben individuate (in base alla quale, sostanzialmente, se un prodotto non ricadeva nell’elenco non veniva individuato come AEE e quindi come RAEE) e si introduce un criterio cosiddetto “aperto”, in base al quale tutte le apparecchiature che rispondono alla definizione di AEE rientrano nella relativa disciplina – a meno che non siano riconducibili alle esplicite esclusioni previste.

Ciò comporterà, soprattutto nella prima fase di operatività di queste novità, la necessità di valutare, per molti prodotti/componenti prima esclusi, una loro eventuale classificazione come AEE.

Per accompagnare questo processo, il Comitato di Vigilanza e controllo RAEE ha pubblicato una guida operativa che ha l’obiettivo di orientare le imprese nell’applicazione del nuovo ambito di applicazione RAEE.

  Cosa devono fare le imprese

Tenuto conto di ciò, sintetizziamo il principale impatto per le imprese:

1. Per coloro che già si configuravano come produttori/importatori di AEE, le novità implicano la necessità di adeguare la classificazione delle AEE con le nuove categorie; tale conversione verrà effettuata in automatico da parte del Registro AEE e pertanto l’impresa dovrà solo verificarne la correttezza e, se necessario, integrarla con una comunicazione di variazione. Il Registro AEE informerà della riclassificazione le imprese iscritte mediante la trasmissione via PEC di apposita comunicazione. Aggiornamenti potranno essere richiesti anche dal Consorzio di riferimento.

2.  Per le imprese che producono/importano apparecchiature che prima non erano AEE ma che adesso lo saranno, a partire dal 15 agosto dovranno essere in regola con tutti gli adempimenti previsti per i produttori (adesione ad un Sistema Collettivo, iscrizione al registro AEE, obblighi di comunicazione e informazione).

3. Per le imprese della filiera (distributori, installatori, centri di assistenza), le novità avranno effetto laddove un’apparecchiatura che rientra nel nuovo campo di applicazione diventerà rifiuto e, dunque, dovrà essere gestita come RAEE, applicando le procedure e gli adempimenti specifici previsti per tali rifiuti. 

Per ulteriori approfondimenti:
– si allega una scheda che fornisce una descrizione delle 6 nuove categorie di AEE,  con alcuni esempi delle nuove AEE e delle esclusioni in vigore dal 15 agosto 2018, secondo le indicazioni del comitato di vigilanza e controllo RAEE, nonché le principali definizioni.

– si fornisce il link per scaricare la guida operativa del Comitato di Vigilanza e controllo RAEE

(http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/Ind_oper_applicaz_DL_49_2014.pdf)

ALLEGATO

LE NUOVE CATEGORIE DI AEE

Dal 15 agosto 2018 le nuove categorie AEE, previste nell’All. III del D.Lgs.49/14, basandosi su criteri dimensionali (categorie 4, 5 e 6) oltre che merceologici (categorie 1, 2 e 3), andranno a coprire pressoché tutte le tipologie di AEE esistenti.

  1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura (es. condizionatori, deumidificatori, pompe di calore, frigoriferi, congelatori, ecc.)
  2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm² (es. schermi; televisori; cornici digitali LCD; monitor; laptop, notebook, ecc.)
  3. Lampade (es. tubi fluorescenti; lampade fluorescenti compatte; lampade fluorescenti; LED, ecc.)
  4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici, app. informatiche e per telecomunicazioni, app. di consumo, lampadari, app. per riprodurre suoni o immagini, app. musicali, strumenti elettr. ed elettron., giocattoli e app. per il tempo libero e sport, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e controllo, distributori automatici, app. per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le app. appartenenti alle categorie 1, 2, 3;
  5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici, app. informatiche e per telecomunicazioni, app. di consumo, lampadari, app. per riprodurre suoni o immagini, app. musicali, strumenti elettr. ed elettron., giocattoli e app. per il tempo libero e sport, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e controllo, distributori automatici, app. per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le app. appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.;
  6. Piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm): es. telefoni cellulari; telefoni; navigatori satellitari (GPS), calcolatrici tascabili; router; PC; stampanti.

In corsivo alcuni esempi ricavati dall’allegato IV del d. lgs.49/14, nel quale sono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo gli apparecchi che ricadono in ciascuna delle 6 categorie; l’elenco è unicamente uno strumento di supporto, se l’apparecchio non figura nell’allegato IV non è esclusa la possibilità che il prodotto rientri nel campo di applicazione.

ALCUNI ESEMPI DI NUOVE AEE E DI ESCLUSIONI A PARTIRE DAL 15 AGOSTO 2018

SECONDO LE INDICAZIONI DEL COMITATO DI VIGILANZA E CONTROLLO RAEE

1. CALDAIE: il caso delle caldaie è uno di quelli in cui potrà essere necessario ricorrere a quesiti al Comitato di vigilanza per valutare, in base al modello e caratteristiche tecniche specifiche, se rientrano o meno nel nuovo ambito di applicazione, in considerazione dell’evoluzione tecnologica.

Caldaie di prima generazione: la fonte primaria di energia che consente all’apparecchiatura di svolgere la sua funzione fondamentale (cioè il riscaldamento) è il gas, mentre l’energia elettrica garantisce solo funzioni di controllo o supporto, pertanto NON era stata considerata un AEE.
Caldaie di ultima generazione (come quelle a condensazione): l’evoluzione tecnologica ha introdotto l’uso dell’energia elettrica anche ad altri fini, e il Comitato di Vigilanza e Controllo Raee ha interpretato che sono incluse nell’ambito del d. lgs. 49/14.

2. COMPONENTISTICA: i componenti di un’AEE che soddisfano la definizione di AEE e che sono dotati di una funzione indipendente rientrano nel campo di applicazione della norma sui RAEE.  
Alcuni esempi, secondo le indicazioni del Comitato di Vigilanza e controllo:

•  l’hard disk di un PC è componente, escluso, se integrato o assemblato all’interno del PC, ma è un AEE se munito di proprio involucro, con funzione di memorizzazione di dati autonoma disponibile senza ulteriori operazioni o connessioni oltre a quelle semplici che possono essere eseguite da qualsiasi persona

• prolunghe e avvolgicavo sono AEE; mentre NON sono AEE i cavi elettrici privi di connettori, i fusibili e gli attuatori

•  gli inverter fotovoltaici sono AEE; mentre ci sono inverter che, pur rientrando nella definizione di AEE, sono esclusi quando progettati e immessi al consumo come componente da integrare in un’altra AEE per il corretto funzionamento di quest’ultima, ad esempio NON sono AEE le schede inverter del monitor LCD, in quanto componenti di tali monitor

•  gli impianti di videosorveglianza, di sicurezza e controllo accessi, di citofonia e videocitofonia sono stati considerati AEE dal Comitato di Vigilanza a partire dal 1/1/2018, ne consegue che i loro componenti quando specificatamente dedicati a tali impianti sono AEE

• Videosorveglianza (es. telecamere, brandeggi, ricevitori di telemetria, decoder e trasmettitori, amplificatori di linea, ciclici, quadrivisori e commutatori video, multiplexer, matrici, videoregistratori, illuminatori/lampade alimentatori, distributore video, tastiera, joystick, ecc.)

• Antintrusione/controllo accessi (es. centrali, organi di comando per antintrusione, avvisatori ottico acustici, schede di analisi, sistemi di trasmissione, lettori, controllori, badge/tag/chiavi, varchi automatici, elettroserrature, antenne e distaccatori /disattivatori per antitaccheggio)

• Citofonia e videocitofonia (es. ingresso pedonale, videocitofono/citofono, nodo audio/video, alimentatore, modulatore SCS, telecamera, ecc.)

•  sono stati considerati AEE dal Comitato di Vigilanza a partire dal 1/1/2018 anche i  contatori di gas elettronici, gruppi di continuità-UPS, altri trasformatori e alimentatori.

3. ESPLICITE ESCLUSIONI PREVISTE DAL D.LGS. 49/14: altri esempi di cosa è o NON è AEE si ricavano dall’interpretazione delle esplicite esclusioni fornite dal Comitato di Vigilanza e Controllo Raee.

•   apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un’altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell’ambito di applicazione del d. lgs. 49/14, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura.

1) Saranno considerati AEE:

• i dispositivi di navigazione satellitare che svolgono il loro corretto funzionamento anche senza l’inserimento nelle vetture

• le AEE integrate in un articolo di arredamento che non sono specificamente progettate per integrarsi in esso o che possono adempiere le loro funzioni anche se non facenti parte di questi mobili.

2) NON saranno considerati AEE:

•  i dispositivi di navigazione satellitare integrati nelle auto

• le AEE appositamente progettate e installate per adattarsi ad un articolo di arredamento che possono svolgere le loro funzioni solo se fanno parte di questi elementi di arredo

•  le lampade a incandescenza, pertanto saranno considerate AEE tutte le altre tipologie di lampade

• le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni. Ossia le installazioni che hanno queste caratteristiche: sono una combinazione di macchine, componenti e altri dispositivi; sono assemblate, installate e disinstallate da professionisti; sono installate come parte di un edificio o di una struttura in una predefinita area; sono state costruite “su misura” solo per quella installazione.

NON saranno considerati AEE: l’ascensore, gli impianti di risalita, il sistema di trasporto degli oggetti (ad es. nastro trasportatore di bagagli negli aeroporti), un impianto di stoccaggio automatico, un’installazione di generazione elettrica, un’infrastruttura di segnalazione ferroviaria, pompe di erogazione del carburante, un’installazione di impianto di climatizzazione destinato esclusivamente a usi professionali, non scomponibili in un numero finito di unità di condizionamento d’aria

•  gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni, ossia gli utensili che hanno queste caratteristiche: sono immessi sul mercato come utensili e non costruiti “su misura”, sono installati in modo permanente in un dato luogo, sono “grandi” in termini di dimensioni e prestazioni (es. peso oltre 2 ton, volume oltre 15,625 mc).

NON saranno considerate AEE: le pompe, i generatori di corrente, le macchine da stampa, gli utensili per il controllo numerico, le fresatrici e le foratrici a ponte, le presse per formare i metalli e i compressori.

•  i mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati (Reg. UE 168/2013).

1) NON saranno considerati AEE: i veicoli con un numero di ruote diverso da due destinati a persone con difficoltà motorie, le poltroncine montascale e sistemi affini e le scale mobili.

2) Saranno considerati AEE: gli hoverboards, i segways e i monopattini elettrici, le bici elettriche

• le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale, con alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento, continuo o semi-continuo, tra una serie di postazioni fisse durante il lavoro.

NON saranno considerati AEE: i carrelli elevatori elettrici, le spazzatrici stradali, le macchine tagliaerba, le carriole elettriche e altre macchine da piccolo giardinaggio.

• le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese

1) NON saranno considerati AEE: i prototipi e le apparecchiature realizzate al solo scopo di ricerca e sviluppo.

2) saranno considerati AEE: dispositivi quali centrifughe o di misura della pressione del sangue, se l’apparecchiatura è utilizzabile sia per la ricerca e sviluppo, sia come dotazione in ospedali, sia per scopi educativi.

•  i dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro, qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del DPR 254/2003, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi.

1) NON saranno considerati AEE:
– i pace-makers

2) saranno considerati AEE:
– i dispositivi automatici per il controllo e la somministrazione dell’insulina, in quanto possono essere riutilizzati dopo la sostituzione della parte potenzialmente infetta

•  le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari

•   le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.

4. DEFINIZIONI:

Al fine di rendere più comprensibile la lettura, ricordiamo alcune definizioni dei principali termini utilizzati:

 Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Si intendono: “Le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.”

Dipendente significa che l’energia elettrica e i campi elettromagnetici (e non ad esempio la benzina o il gas) sono la fonte primaria di energia che consentono all’apparecchiatura di svolgere la sua funzione fondamentale.

In assenza di energia elettrica l’apparecchio non può quindi svolgere le sue funzioni essenziali (quelle primarie). Pertanto, se in un’apparecchiatura l’energia elettrica è usata solo per garantire funzioni di supporto o di controllo l’apparecchio NON rientrerà nel campo di applicazione.

 Produttore. Si intende il soggetto che, stabilito nel territorio nazionale, con qualunque tecnica di vendita (anche a distanza):

1) fabbrica AEE o ne commissiona la progettazione e fabbricazione e le vende sul mercato nazionale apponendovi il suo nome o marchio di fabbrica;

2) rivende sul mercato nazionale, con il proprio nome o marchio di fabbrica, AEE prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato «produttore», se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore;

3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, AEE nell’ambito di un’attività professionale e ne opera la commercializzazione.

È considerato produttore anche la persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato dell’UE o in un paese extra UE che vende sul mercato nazionale AEE mediante vendita a distanza a nuclei domestici e non.

Chi produce AEE destinate esclusivamente all’esportazione è produttore solo ai fini di alcuni obblighi.

Distributore. Si intende la persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle Imprese per l’attività di commercio di AEE.

Gli installatori possono essere equiparati ai distributori se iscritti al Registro Imprese per commercio di AEE, seppur come attività secondaria, e, quindi, se commerciano AEE domestiche/dual use saranno soggetti ai conseguenti obblighi.

Quando, invece, l’installatore acquista l’AEE per installarla presso il cliente, resta nell’ambito di una prestazione di servizio (attività di installazione), non è iscritto al Registro Imprese per lo svolgimento dell’attività di commercio e, dunque, non sarà equiparato al distributore.

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