Iperammortamento al 270%
Al comma 60 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2019 si legge che “Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello « Industria 4.0 », le disposizioni dell’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al comma 61 del presente articolo, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.
Ma è al successivo comma 61 che interviene la parte più sostanziosa. “La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro”.
Questa è la nuova tabella di iperammortamento dei beni strumentali 4.0:
– aliquota al 270% – investimenti fino a 2,5 milioni di euro
– aliquota al 200% – investimenti da 2,51 a 10 milioni di euro
– aliquota al 150% – investimenti da 10,1 a 20 milioni di euro
– aliquota al 100% (nessuna maggiorazione) – investimenti oltre i 20 milioni di euro
Nulla cambia per l’accesso al beneficio dell’iperammortamento: rimane fermo l’obbligo di produrre documentazione peritale per tutti i beni al di sopra dei 500.000 euro, mediante perizia giurata emessa da parte di professionista abilitato o certificato di conformità rilasciato da ente di certificazione accreditato.
Torna il superammortamento per i beni immateriali
Al comma 62, si legge che “Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 60 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 60, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento”.
Dunque, un’azienda che investe in tecnologie produttive 4.0 e che nel contempo si dota di nuovo software, potrà ammortizzarne il costo con una maggiorazione del 40%.
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