CPD – MARCATURA CE DI VARI PRODOTTI
AREA CPDCPR 305/2011 – Regolamento Prodotti da Costruzione
ENTRATA IN VIGORE IL 1 luglio 2013Il “CPR” Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011, fornisce ulteriori chiarimenti dei concetti e l’uso della marcatura CE; introduce procedure semplificate che ridurranno i costi sostenuti dalle imprese, in particolare dalle Piccole e Medie Imprese (PMI).

La Dichiarazione di prestazione (DoP) è il concetto chiave del Regolamento sui Prodotti da Costruzione (CPR).

La DoP dà al fabbricante la possibilità di fornire le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del prodotto che vuole immettere sul mercato.

Il fabbricante redige la DoP quando un prodotto:
1. è coperto da una norma armonizzata (EN)
o
2. valutazione tecnica europea, rilasciata da un Organismo di Valutazione Tecnica (TAB)
e può essere immettere il prodotto sul mercato.

Il Regolamento prevede, come nella Direttiva 89/106/CE l’implementazione di un Sistema del Controllo della Produzione di Fabbrica (CPF) secondo il Sistema di attestazione previsto: 1/1+/2+/3/4.

Il Sistema di Controllo di Produzione in Fabbrica (CPF) deve essere predisposto in coerenza con la norma EN ISO 9000 e a volte certificato da parte di un Organismo Notificato (ON). Precisiamo che la certificazione EN ISO 9000 dell’azienda fabbricante non è obbligatoria.

Secondo il Regolamento per “Controllo della Produzione di Fabbrica” (CPF), si intende il controllo interno permanente della produzione, effettuato dal fabbricante.

Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati sistematicamente sotto forma di modalità e procedure scritte.

Questa documentazione del Sistema di Controllo della Produzione deve garantire una comune interpretazione delle garanzie di qualità e permettere di ottenere le caratteristiche richieste per un prodotto nonché di controllare che il sistema di controllo della produzione funzioni efficacemente.Le procedure per valutare la conformità del Controllo di Produzione in Fabbrica sono stabilite dalle norme armonizzate di prodotto.

Il 1° luglio entra in vigore del Regolamento Prodotti da Costruzione, definito CPR 305/2011, che sostituirà a breve la ormai vecchia Direttiva prodotti da costruzione 89/106/CEE da tutti conosciuta come CPD.


NOVITA’ GIURIDICHE
Strumento scelto dalla Commissione per rinnovare il quadro relativo ai prodotti da costruzione: si passa da una Direttiva ad un Regolamento, il che comporta una differenza non secondaria dal punto di vista dell’applicazione nei vari Stati membri.

Una Direttiva necessita dell’adozione formale da parte del singolo Stato membro per divenire parte integrante del suo ordinamento giuridico, per un Regolamento ciò non accade in quanto per principio tale tipo di atto diviene operativo in ogni singolo Stato senza bisogno di ulteriori passaggi.

OBBLIGHI DEI FABBRICANTI

1. I fabbricanti redigono una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6 e appongono la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9.
Come base della dichiarazione di prestazione i fabbricanti redigono la documentazione tecnica descrivendo tutti gli elementi pertinenti relativi al richiesto sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

2. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione per un periodo di dieci anni a decorrere dall’immissione del prodotto da costruzione sul mercato.
Se opportuno, la Commissione può, mediante atti delegati conformemente all’articolo 60, modificare tale periodo per famiglie di prodotti da costruzione in funzione della durata prevista o del ruolo rivestito dal prodotto da costruzione nelle opere di costruzione.

3. I fabbricanti assicurano che siano poste in essere procedure per garantire che la produzione in serie conservi la prestazione dichiarata. Si tiene adeguatamente conto delle modifiche apportate al prodotto-tipo ed alle specifiche tecniche armonizzate applicabili.
Ove lo ritengano opportuno al fine di assicurare l’esattezza, l’affidabilità e la stabilità della prestazione dichiarata di un prodotto da costruzione, i fabbricanti eseguono prove a campione sui prodotti da costruzione immessi o resi disponibile sul mercato, esaminano i reclami, i prodotti non conformi ed i richiami di prodotti e, se del caso, mantengono un registro degli stessi e informano i distributori di tali controlli.

4. I fabbricanti assicurano che i loro prodotti rechino un numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione, oppure, se la dimensione o la natura del prodotto non lo consente, che le informazioni richieste figurino sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto da costruzione.

5. I fabbricanti indicano sul prodotto da costruzione oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo cui possono essere contattati. L’indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.

6. All’atto di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i fabbricanti assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

7. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi immesso sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri pertinenti requisiti di cui al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto da costruzione o, se opportuno, ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto da costruzione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

8. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e la rispondenza ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che hanno immesso sul mercato

NOVITA’

1.      il nuovo CPR 305/2011 aggiunge un ulteriore requisito alle opere da costruzione, che si aggiunge ai sei già citati nella CPD, ossia l’uso sostenibile delle risorse naturali. Ciò apre la strada a future dichiarazioni di ecocompatibilità dei prodotti da costruzione.

2.      A differenza della CPD, nella quale ci si riferiva genericamente ai “fabbricanti” senza che nel documento stesso ne venisse data una chiara definizione, nel nuovo CPR ci si riferisce più genericamente agli operatori economici premurandosi pure di darne una descrizione precisa. Questi soggetti (vedi art. 2 Definizioni) risultano essere:

Fabbricante: ossia qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione oppure lo faccia progettare e fabbricare da terzi e lo commercializzi con il suo nome e marchio,

Importatore: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’UE che immetta sul mercato un prodotto da costruzione fabbricato al di fuori dell’Unione,

Distributore: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che distribuisca un prodotto sul mercato,

Mandatario: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione Europea che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo nome in determinati compiti.

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

A seconda della loro natura gli operatori sono sottoposti ad obblighi di diversa natura che, in sintesi, si possono così riassumere (artt. Dal 11 al 14):

Fabbricanti:

a.      sono direttamente responsabili della redazione della dichiarazione di prestazione (che nel CPR sostituisce la dichiarazione di conformità prevista nella CPD) e di tutta la documentazione tecnica relativa

b.      devono conservare tale documentazione per dieci anni a decorrere dall’immissione del prodotto sul mercato

c.      devono assicurare che la produzione mantenga le caratteristiche dichiarate mediante un idoneo controllo della produzione e, se necessario e/o previsto dal sistema di attestazione conformità proprio del prodotto, mediante prove a campione sui prodotti immessi sul mercato; oltre a ciò i produttori

d.      devono esaminare i prodotti non conformi e/o i reclami

e.      devono tenerne un registro ed informare i distributori di tali controlli

f.       devono assicurare che i prodotti rechino un numero di serie, tipo o lotto che ne consenta l’identificazione e che sia presente sugli stessi il loro marchio, denominazione commerciale nonché un indirizzo al quale essi possano essere contattati. Qualora la natura del prodotto non lo permetta queste informazioni debbono essere presenti sull’imballaggio oppure sui documenti commerciali e di trasporto

g.      devono assicurarsi che all’atto dell’immissione sul mercato i prodotti sino accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in uso

h.      qualora abbiano motivo di credere che i prodotti da loro immessi sul mercato non siano più conformi alla dichiarazione di prestazione devono mettere in atto tutte le procedure necessarie a ristabilire la loro conformità e, se necessario ritirarli o richiamarli di loro iniziativa

i.       devono fornire alle autorità competenti tutte le informazioni da loro richieste.

Importatori:

a.      prima di immettere un prodotto sul mercato, debbono assicurarsi che il fabbricante extra-UE ne abbia determinato le prestazioni e che ne verifichi la costanza durante la produzione

b.      assicurano che i prodotti rechino la marcatura CE ove previsto e che siano accompagnati dalla documentazione necessaria, ed inoltre assicurano che finché un prodotto rimane sotto la loro custodia le condizioni di conservazione e trasporto non ne compromettano la prestazione.

c.      se l’importatore ritiene che un prodotto non sia più conforme alla dichiarazione di prestazione deve mettere in atto tutte le procedure necessarie a ristabilire la conformità oppure, se necessario, ritirarli o richiamarli dal mercato

d.      in caso lo ritengano necessario al fine di controllare l’effettiva conformità di quanto da essi importato debbono far eseguire prove a campione sui prodotti resi disponibili

e.      debbono tenere un registro delle non conformità e/o dei reclami ed informare i distributori di tali controlli

f.       devono riportare sul prodotto o, in caso non sia possibile, sull’imballo o sui documenti commerciali e/o di trasporto il loro marchio e denominazione commerciale, nonché un indirizzo al quale possano essere contattati.

g.      si assicurano che i prodotti siano accompagnati dalla documentazione relativa alla sicurezza in uso e, a richiesta delle autorità competenti, devono fornire tutte le informazioni a loro richieste. Anche gli importatori hanno l’obbligo di conservare la documentazione per un periodo di dieci anni, ma per loro essa si limita alla dichiarazione di prestazione.

Distributori:

a.      sono tenuti alla dovuta diligenza per rispettare i requisiti del CPR

b.      si assicurano che i prodotti siano accompagnati dalla dovuta documentazione, la quale deve venire loro fornita dal fabbricante e/o dall’importatore

c.      qualora abbiano motivo di ritenere che i prodotti da essi commercializzati non siano più conformi alla dichiarazione di prestazione, hanno obbligo di assicurarsi che siano messe in atto tutte le procedure necessarie a ristabilire la conformità (tali procedure sono di responsabilità dei produttori e degli importatori) e in caso di necessità di ritirarli o richiamarli dal mercato.

d.      hanno l’obbligo di garantire la corretta conservazione dei prodotti, così come debbono fornire tutta a documentazione in caso di richiesta da parte di un autorità competente

Mandatari:

a.      non hanno obblighi relativi alla conformità dei prodotti al CPR

b.      si limitano a conservare copia delle dichiarazioni di conformità e debbono rendere disponibile tutta la documentazione a fronte di una richiesta delle autorità competenti

Nota:

ai sensi dell’art.15 del CPR qualora un distributore o un importatore immettano sul mercato un prodotto a proprio marchio o denominazione commerciale e/o apportino modifiche tali da variarne la prestazione essi si configurano come fabbricanti.

PRODOTTO DA COSTRUZIONE / KIT

·        prodotto da costruzione: qualsiasi prodotto o kit fabbricato ed immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere da costruzione o in parti di esse in modo che lo smantellamento del prodotto alteri la prestazione delle opere da costruzione rispetto ai requisiti base delle opere stesse

·        kit: un prodotto immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di due componenti distinti che debbono essere assemblati per essere installati nelle opere da costruzione

MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO / IMMISSIONE SUL MERCATO

·        messa a disposizione sul mercato: la fornitura a titolo oneroso o gratuito di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale

·        immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione

DoP – DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Passaggio dalla dichiarazione di conformità richiesta dalla CPD alla nuova dichiarazione di prestazione prevista nel CPR.

·        a differenza di quanto stabilito dalla CPD, che non prevedeva la consegna della dichiarazione di conformità, il CPR prevede che quando un prodotto viene reso disponibile sul mercato esso sia corredato di dichiarazione di prestazione; naturalmente qualora un lotto di prodotti similari venga fornito allo stesso utilizzatore esso potrà essere accompagnato da una singola dichiarazione

·        la nuova dichiarazione risulta molto più esaustiva o completa rispetto alla vecchia dichiarazione di conformità in quanto in linea di massima dovrebbe contenere:

1. identificazione del prodotto-tipo per il quale è stata redatta la dichiarazione,

2. numero di lotto, serie o tipo o qualsiasi elemento che consenta l’identificazione del prodotto,

3. descrizione degli usi previsti per il prodotto,

4. nome e denominazione commerciale del fabbricante,

5. sistema di valutazione utilizzato (se sistema 1, 2 ,3 ,4),

6. caratteristiche e prestazioni. Con il nuovo CPR andranno elencate tutte le caratteristiche essenziali ;in caso di caratteristica non richiesta all’interno dello Stato nel quale si immette il prodotto andrà apposta la dicitura NPD in luogo del valore.

 

PRODOTTI ESENTATI DALLA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E DALLA MARCATURA CE

Oltre a modificare la parte formale il CPR fissa finalmente su di un documento avente valore legale (il vecchio Guidance Paper M, nel quale erano contenute definizioni similari, non aveva valore legale e quanto in esso riportato, per avere riflessi sul mercato, doveva venire inserito nelle singole EN dei TC preposti) i casi nei quali un prodotto risulta esentato dalla redazione della dichiarazione e quindi, per derivazione, anche dalla marcatura CE. In

sostanza i casi sono.

• Prodotto fabbricato in unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione ed installato in una specifica opera da costruzione da parte di un fabbricante, che è responsabile della sicurezza e dell’incorporazione del prodotto nell’opera (art.5 comma a),

• Prodotto fabbricato in cantiere per essere incorporato nella relativa opera da costruzione (art.5 comma b),

• Prodotto fabbricato con metodi tradizionali mediante processo non industriale per il restauro di opere protette come parte di un patrimonio tutelato o in quanto aventi particolare valore architettonico o storico (art.5 comma c).

 

PROCEDURE SEMPLIFICATE AMMESSE PER ACCEDERE ALLA MARCATURA CE

Non meno importante, soprattutto per le piccole aziende, è la presenza su di un documento avente valore legale di una chiara elencazione e descrizione delle procedure semplificate ammesse per accedere alla marcatura CE:

• Qualora il prodotto immesso sul mercato da un fabbricante corrisponda a quello di un altro fabbricante già in precedenza testato, e qualora il fabbricante che ha sostenuto le prove autorizzi l’utilizzo dei risultati da lui ottenuti, il prodotto potrà venire immesso sul mercato dichiarando le prestazioni ottenute dal secondo fabbricante(art,. 36 comma b) (in pratica si tratta del già conosciuto “shared ITT results” che ad oggi non era applicabile ai serramenti in quanto non presente all’interno della EN 14351).

• Qualora il prodotto immesso sul mercato sia un insieme di component i che il fabbricante assembla in base alle istruzioni di un soggetto terzo qualora tale soggetto abbia sostenuto le prove relative all’assemblato finale e autorizzi l’utilizzo dei risultati da lui ottenuti, il prodotto potrà venire immesso sul mercato dichiarando le prestazioni ottenute dal soggetto terzo (art.36 comma c) (si tratta del già noto “cascading” più che utilizzato nel mondo dei serramenti).

• Le microimprese (definite ai sensi della Raccomandazione del Commissione del 6 maggio 2003 come quelle aziende al disotto dei 10 addetti e con un fatturato o un bilancio inferiore ai 2Mln di euro/anno) possono decidere di trattare i prodotti ai quali si applica il sistema di valutazione 3 con le procedure previste per il sistema 4 (art. 37).

• Le microimprese, per i soli prodotti ai quali sono applicabili i sistemi 3 o 4 possono determinare le caratteristiche prestazionali mediante metodi diversi da quelli stabiliti dalla norma armonizzata applicabile (art. 37) (questa clausola però ad oggi manca ancora di precise disposizioni attuative).

• Per quanto riguarda i prodotti realizzati in unico esemplare è possibile sostituire la valutazione di prestazione con una documentazione tecnica specifica che dimostri la conformità del prodotto. Nel caso però che i prodotti rientrino nei sistemi di attestazione 1+ o 1 (prodotti ad alto impatto su sicurezza e salute come ad esempio, porte su vie di fuga) la documentazione dovrà essere verificata da un organismo notificato (art. 38).

 

SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Nel CPR si delineano cinque sistemi (1+, 1, 2+, 3 e 4) mentre nella “vecchia” CPD i sistemi erano in realtà sei (1+, 1, 2+, 2, 3 e 4).

 

 

CONCLUSIONI

Il nuovo documento non stravolge il quadro normativo delineato dalla CPD ma che presenta molteplici novità soprattutto dal punto di vista dell’uniformazione delle disposizioni e della chiarezza esplicativa. Nello specifico si riscontra che:

• L’uso dello strumento del regolamento assicurerà un’applicazione uniforme delle disposizioni in tutta la Comunità Europea impedendo differenziazioni non auspicabili tra i vari Stati membri.

• L’accorpamento di una buona parte delle disposizioni contenute in precedenza nella CPD e nei singoli Guidance Papers consentirà una maggiore chiarezza di informazione, in quanto tutte le informazioni rilevanti proverranno da un singolo documento e quindi non si sarà obbligati a cimentarsi in una sorta di “caccia al tesoro” per procurarsi i dati necessari; oltre a ciò il fatto che tutte le linee guida siano contenute in un documento unificato ridurrà i rischi di interpretazioni contrastanti e di conflitti tra disposizioni diverse, cosa possibile in caso di eccessiva proliferazione legislativa.

• La presenza di chiare descrizioni relative alle procedure semplificate all’interno di un documento avente valore legale assicurerà una maggiore uniformità tra le norme relative al mondo delle costruzioni; infatti ad oggi l’applicazione di eventuali procedure presenti nei singoli Guidance Papers ad uno specifico prodotto era lasciato alla discrezione del singolo TC, creando così diversità a volte incomprensibili (p.ex lo scrivente non ha mai compreso per quale ragione la procedura di “shared” non sia stata considerata applicabile ai serramenti).

• La chiara descrizione dei vari tipi di operatore economico unita ad un’altrettanto chiara elencazione dei loro specifici obblighi libera il campo da molte ambiguità; degno di nota il fatto che il CPR crea una sorta di controllo incrociato nelle “catene lunghe” (ossia quelle composte da fabbricante, importatore ed uno o più distributori) responsabilizzando pesantemente ogni singolo soggetto al fine evidente di limitare al massimo la pratica dello scaricabarile.

• Il riconoscimento della specificità delle microimprese e l’introduzione in un documento avente valore legale di specifiche deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione in caso di prodotti unici e/o fabbricati in cantiere e/o destinati a stabili storici avvicinano la legislazione alla realtà del mercato, quantomeno quello italiano; uno dei principali limiti della vecchia CPD e della maggior parte dei documenti ad essa correlati stava proprio nella sua sostanziale inapplicabilità ai casi particolari, peraltro così comuni nel nostro Paese, lacuna ora pesantemente colmata dal CPR.

• La sostituzione della dichiarazione di conformità con la dichiarazione di prestazione, effettivamente un po’più complessa ed articolata, rappresenta un ben modesto aggravio burocratico a fronte di una più che lodevole opera di chiarificazione.

DAI CENTRI DI TRASFORMAZIONE ALLA NORMA ARMONIZZATA PER LA CPD 89/106/CEE: EN 1090-1 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali
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Marcatura CE per PAVIMENTAZIONI IN LEGNO
Obbligatoria a partire da MARZO 2010
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Marcatura CE per: Kits di controsoffitti – Kits di sottostrutture di controsoffitti – componenti della sottostruttura di controsoffitti – componenti della membrana di controsoffitti
Obbligatoria a partire da LUGLIO 2007
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MARCATURA CE SERRAMENTI
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MARCATURA CE CHIUSURE OSCURANTI
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SICUREZZA DELLE PORTE E CANCELLI MOTORIZZATI: accesso sicuro a merci, veicoli e persone in edifici industriali, commerciali o residenziali
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MARCATURA CE CONVETTORI
Obbligatorio a partire da 01 dicembre 2005
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MARCATURA CE TERMOCUCINE E TERMOCAMINETTI
Obbligatorio a partire da 01 luglio 2007
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MARCATURA CE DEGLI AGGREGATI
Obbligatorio a partire da 01 giugno 2004
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