Riferimenti di legge e storia/metamorfosi del Bonus

Il comma 44 dell’articolo 1 della legge 234/2021 è intervenuto, con modifiche e integrazioni, sull’art.1 comma 1051 e seguenti, della legge 178/2020 (Finanziaria 2021), che aveva previsto un rafforzamento del credito d’imposta parametrato al costo di acquisizione dei beni agevolabili.

Il Bonus era stato introdotto originariamente dalla legge di Bilancio 2019 (art.1 comma 185 e segg. legge 160/2019) al posto della preesistente maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile (“super ammortamento” e “iper ammortamento” – articolo 1, comma 9 e seguenti, legge 232/2016).

Beni materiali
Gli incentivi per gli investimenti in beni materiali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale e funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegato A alla legge 232/2016), sono prorogati fino al 2025, con intensità ‘a scendere’.

Possono accedere tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

NB – La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Vediamo le differenze tra i periodi di imposta:

  • per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta spetta nella misura del:
    • 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 20%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni;
    • 10%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni, limite massimo di costi complessivamente ammissibili.
  • per gli anni 2023-2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), il bonus è riconosciuto nella misura del:
    • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 10%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni;
    • 5%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni.

Beni immateriali
Qui il riferimento è l’Allegato B alla legge 232/2016.

Sono agevolabili le spese per software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, nonché per servizi relativi all’utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Questo il dettaglio del credito d’imposta:

  • per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura pari almeno al 20%) spetta nella misura del 20% del costo, entro il limite massimo di spese ammissibili pari a un milione di euro;
  • per gli anni 2023-2025 spetta nella misura del:
    • 20% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023 (ovvero fino al 30 giugno 2024, a condizione che entro il 31 dicembre 2023 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione);
    • 15% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2024 (ovvero fino al 30 giugno 2025, a condizione che entro il 31 dicembre 2024 risultino perfezionati ordine e acconto per almeno il 20%);
    • 10% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 risultino perfezionati ordine e acconto per almeno il 20%).

Cosa non è stato prorogato
Niente proroghe invece per:

  • il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ordinari, cioè diversi da quelli indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, sia materiali che immateriali, come mobili, arredi, macchinari e software non 4.0. Questo bonus del 6%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a due milioni di euro (beni materiali) o a un milione (beni immateriali), spetterà per gli investimenti effettuati non oltre il 31 dicembre 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione;
  • il credito d’imposta per la formazione del personale dipendente finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 (articolo 1, comma 210 e seguenti, legge 160/2019), che esisterà fino alle spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Telefisco 2020

Come si applica l’iperammortamento relativamente ad un bene che, a fronte di un ordine accettato (con versamento di regolare acconto del 20 per cento) nel dicembre 2018, viene consegnato nel 2020?

L’iperammortamento è stato introdotto dall’articolo 1, comma 9, della legge 232/16 (legge di Bilancio 2017).

La misura è stata prorogata, in prima battuta, dalla legge 205/17 (legge di Bilancio 2018) che, con il comma 30 dell’articolo 1, ha stabilito che «le disposizioni dell’articolo 1, comma 9, della legge 232/16, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».

Successivamente, la legge n. 145 del 2018 (legge di Bilancio 2019), ha:

a) prorogato la disciplina dell’iper ammortamento «agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (…) effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione» (articolo 1, comma 60);

b) rimodulato la misura della percentuale di maggiorazione in base ai seguenti “scaglioni” (articolo 1, comma 61, primo periodo): 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro; nessuna maggiorazione sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

Con riferimento al quesito posto, si rileva che la mancata consegna (”effettuazione”) dell’investimento entro la data del 31 dicembre 2019 – termine ultimo previsto dall’articolo 1, comma 30, della legge di Bilancio 2018 – impedisce al contribuente di avvalersi delle disposizioni contenute in tale norma.

Conseguentemente, nel caso di specie, si rende invece applicabile la disciplina successivamente introdotta dall’articolo 1, commi 60 e seguenti, della legge di Bilancio 2019; con riferimento a tale disciplina, infatti, si ritiene che possa considerarsi soddisfatta la condizione secondo cui «le disposizioni dell’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al comma 61 del presente articolo, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (…)effettuati (…) entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».

In altri termini, la “prenotazione” effettuata entro il 31 dicembre 2018 (attraverso l’accettazione dell’ordine e il pagamento dell’acconto del 20%) consente di “incardinare” l’investimento nella disciplina prevista dalla successiva legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 60 e seguenti) e permette al contribuente di accedere all’iperammortamento, a condizione che l’investimento venga “effettuato” entro il 31 dicembre 2020.

In tal caso, l’investitore potrà fruire dell’iperammortamento secondo le modalità e alle condizioni previste dal citato articolo 1, commi 60 e seguenti, della legge di Bilancio 2019 (che prevede, tra le altre cose, percentuali di maggiorazione a “scaglioni” e un limite massimo di investimenti agevolabili di 20 milioni di euro). Tale conclusione è coerente con il contenuto dell’articolo 1, comma 196, della legge di Bilancio 2020, che prevede l’inapplicabilità del nuovo credito d’imposta (di cui al comma 189) ai beni, consegnati nel 2020, per i quali è stata effettuata la “prenotazione” entro il 31 dicembre 2019; di conseguenza, la prenotazione “incardina” l’investimento nella “vecchia” normativa (legge di Bilancio 2019).

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