D.P.R. 462/01 – verifiche degli impianti di terra – ISPETTORE DELEGATO
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Scarica il modulo – SCHEDA DI SOPRALLUOGO IMPIANTO, compilalo ed invialo mezzo fax   al numero +39 0721 472036, per poter ricevere un’offerta mirata secondo le tipologie del Vs impianto-

L’emanazione del D.P.R. n°462 del 2001, ed entrato in
vigore il 23 gennaio 2002, ha definito un nuovo sistema
di modalità di attuazione per la messa in servizio,
l’omologazione e la verifica degli impianti elettrici di
  messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le
  scariche atmosferiche e degli impianti elettrici in luoghi
  speciali (luoghi con pericolo di esplosione, cantieri edili,
locali adibiti ad uso medico ed ambienti a maggior rischio
in caso di incendio) installati nei luoghi di lavoro.

ORA

Il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico (D. Lgs. 81/2008)
di progettare, installare, gestire e fare manutenzione a
macchine e impianti in modo da escludere rischi per i
lavoratori.

Nel settore degli impianti elettrici, ma non solo, oltre al
già citato obbligo generico, sussiste per il datore di
  lavoro un ulteriore obbligo specifico, derivante dal DPR
462/01.

Tale nuovo obbligo specifico consiste nella responsabilità
di:

  1. accertarsi che, al termine dei lavori (impianti di messa a terra, impianti di protezione contro i fulmini), l’installatore rilasci la dichiarazione di conformità, la quale implica, da parte dello stesso installatore, l’omologazione dell’impianto;
  2. far effettuare la verifica periodica agli impianti di terra, di protezione contro i fulmini e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, ogni cinque o due anni secondo i casi.

In particolare, mentre in precedenza il compito di
effettuare le verifiche era a carico dell’ente
pubblico, con il nuovo DPR 462/01 l’obbligo è
stato trasferito al datore di lavoro.

Oltre alla denuncia, il datore di lavoro è tenuto a
garantire l’effettuazione di regolari manutenzioni
dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a
  verifica periodica
ogni 5 anni; ogni 2 anni per impianti
installati in ambienti speciali (luoghi medici, luoghi con
pericolo di esplosione, strutture recettive oltre i 25 posti
letto, edifici con superfici superiori ai 400 m2, istituti
scolastici etc…

  Il datore di lavoro è responsabile dell’esecuzione delle
verifiche periodiche degli impianti, nei termini di legge.
La mancata verifica non si può più imputare ai ritardi
degli organismi pubblici poiché ora ci si può rivolgere
anche ad un Organismo Abilitato privato.

Valeri Vanni, nominato DELEGAZIONE DI Organismo Abilitato svolgere tali attività di verifica.

IMPIANTI ELETTRICI E PERSONALE INTERESSATO

DENUNCE E VERIFICHE PERIODICHE

D.P.R. 462 del 22 ottobre 2001

Denunce e verifiche periodiche degli impianti elettrici: (Vedi articoli su Messa a Terra)

SICUREZZA NEI LAVORI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA E DI MANUTENZIONE

Nuova Norma CEI 11-27/1

Con riferimento ai due argomenti  in oggetto, segnaliamo una serie di novità legislative e normative che attraverso modifiche e abolizioni regolamentano la nuova impostazione della sicurezza sia per ciò che riguarda denunce e verifiche relative agli impianti elettrici che le modalità per autorizzare il personale (interno  e/o ditte appaltatrici) ad operare con sugli impianti elettrici.
Con la presente ci pregiamo di fornire una prima analisi delle novità legislative e di fornire ai Datori di Lavoro, Preposti e RSPP in indirizzo, le fonti normative (le norme CEI non si potrebbero fotocopiare) ed alcuni suggerimenti pratici per facilitarne l’approccio aziendale. Si ritiene che le novità richiedano di adeguare sia il Documento di Valutazione del Rischio che le procedure di lavoro predisposte per operare in sicurezza negli appalti di lavori elettrici in tensione e fuori tensione.

Analizziamo le principali novità:

D.P.R. 462 del 22 ottobre 2001- Denunce e verifiche periodiche degli impianti elettrici:

Il decreto definisce le procedure per la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, stabilendo che la messa in esercizio di tali impianti può essere effettuata soltanto dopo che l’installatore ha eseguito la verifica degli stessi e rilasciato la relativa dichiarazione di conformità che costituisce omologazione d’impianto.

Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed all’ASL (o all’ARPA) territorialmente competenti.

Vengono inoltre definite le procedure per l’omologazione e la messa in esercizio degli impianti ubicati in luoghi con pericolo di esplosione, le verifiche periodiche ed i soggetti abilitati ad eseguirle.

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni, nonchè verifiche periodiche ogni cinque anni ad esclusione dei cantieri e degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione o a maggior rischio in caso d’incendio in cui la periodicità rimane ogni due anni.

Per le verifiche, il datore di lavoro potrà rivolgersi all’ASL o all’ARPA o ad organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, come VERICERT S.r.l. tramite la Delegazione CENTRO ADRIATICO chiamando al tel. +39 0721 472036.

Altra novità è rappresentata dalle verifiche a campione che l’ISPESL eseguirà sulla conformità alla normativa vigente, con oneri a carico del datore di lavoro.

Inoltre il decreto 462/2001, contestualmente alla sua applicazione abolisce i famosi modelli per la denuncia di:

impianti contro le scariche atmosferiche, MODELLO A

impianti di terra, MODELLO B

impianti in luoghi con pericolo di esplosione, MODELLO C .

La data di entrata in vigore del decreto è il 23 gennaio 2002.

Per facilitare l’applicazione del Decreto, VERICERT S.r.l. tramite la Delegazione CENTRO ADRIATICO chiamando al tel. +39 0721 472036 darà risposte in tempi brevi ai quesiti applicativi del Decreto oppure via e-mail info@vannivaleri.it informando da subito che esiste un dubbio circa l’interpretazione dei “luoghi a maggior rischio d’incendio” (fornito rispettivamente dalle vecchie norme CEI 64/8  e dal nuovo DM 10/3/98) ai fini della periodicità dei controlli degli impianti di terra (biennale o quinquennale)

Sicurezza nei lavori di impiantistica elettrica e manutenzione

La  nuova norma CEI 11-27/1 relativa alla “Esecuzione dei lavori elettrici” stabilisce i requisiti minimi di formazione del personale (definito dalla noma CEI EN 50110 –1) per lavori non sotto tensione su sistemi di categoria O, I^, II^ e III^ e lavori sotto tensione su sistemi di categoria O e I^.

Per consentire una corretta interpretazione dell’ambito di intervento della nuova norma CEI 11-27/1, viene di seguito riportata la classificazione dei sistemi elettrici in funzione della tensione nominale (CEI 64/8):

CATEGORIATENSIONE IN VOLT
Corrente continuaCorrente alternata
0 (zero)≤ 120≤ 50
I (prima)120÷1.50050÷1.000
II (seconda)1.500÷30.0001.000÷30.000
III (terza)> 30.000> 30.000

La norma CEI 11-27/1 modificando la precedente definizione riportata nella norma CEI 11-48 (CEI EN50110-1) riporta nuove definizioni di tipologie di lavoratori, individuando compiti e limiti di attività in base alle effettive competenze (teoriche e pratiche) degli elettricisti ; la stessa norma prevede,che le persone incaricate per l’effettuazione dei lavori elettrici, debbano avere una serie di prescrizioni in merito alla attestazione della formazione teorica e pratica.

Nella tabella successiva vengono riportate tutte le figure previste dalla norma CEI 11-27/1 (PES e PAV) , con i limiti di competenze fissati in base al livello di preparazione teorico-pratica necessarie per svolgere lavori su impianti elettrici

CLASSIFICADEFINIZIONECOMPETENZE
PEIPersona IdoneaLavori SOTTO TENSIONE
PESPersona EspertaLavori FUORI TENSIONE ed in prossimità
PAVPersona AvvertitaLavori FUORI TENSIONE ed in prossimità(può operare solo se coordinato da un PES)
PECPersona ComuneLavori in assenza completa di rischio elettrico

La novità della norma CEI 11-27/1 consiste nel fatto che i datori di lavoro  continuando ad incaricare solo personale formato ed informato per lavori elettrici sotto tensione e fuori tensione (nell’ambito delle categorie 0 e I) rispettando la normativa preesistente (D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D. Lgs. 626/94, Norma CEI 11-48, Norma CEI 11-27), devono attribuire per iscritto nell’ambito aziendale le condizioni di PES e PAV a ciascun lavoratore incaricato di effettuare lavori fuori tensione ed in prossimità, attestato d’idoneità per iscritto dei lavoratori incaricati per i lavori sotto tensione di cui al cap. 6 della Norma CEI 11-27/1.

In particolare, le linee guida previste per l’attestazione di idoneità prevedono:

¨      possibilità di attestare l’idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I del personale che a giudizio del datore di lavoro abbia maturato la necessaria formazione teorico-pratica (minimi requisiti formativi di PES e PAV) prevista al “capitolo 7” della norma in oggetto.La verifica  di conoscenze  e la conseguente attestazione previste  nella norma  CEI 11-27/1 punti 7.2.1 e 7.2.2 ( Livelli 1A , 1B, 2A e 2B che sono riportati di seguito ) va fatta a cura dal Datore di lavoro ricorrendo a risorse interne e/o esterne all’impresa.

oppure

¨      possibilità di attestare l’idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I del personale che a giudizio del datore di lavoro operava senza la necessaria formazione teorica, subordinandola ad una formazione teorica avente i contenuti previsti al capitolo 7 della norma in oggetto (completando la formazione con specifici moduli formativi in aula per ciò che riguarda la sola teoria (livello 1A e 2A), ricorrendo, solo per la teoria, a risorse, interne e/o esterne per verificarla e/ integrazione).

Il Datore di lavoro potrà autorizzare a svolgere i lavori sotto tensione solo le persone idonee (PEI) che oltre ad avere le conoscenze PEI e PAV  siano state  specificamente addestrate e formate come da capitolo “6.3 Lavori sotto tensione” della norma CEI EN 50110 – 1 (11-48) e siano sottoposte a riesame continuo della autorizzazione (“punto B.1.1” della succitata norma.)

Si ritiene utile rammentare che la Legge 186 del 1/3/1968 definisce le norme CEI come normative di buona tecnica e ne rende obbligatorio il rispetto.

Valeri Vanni chiamando al tel. +39 0721 472036 si propone a svolgere consulenza sia per effettuare le verifiche teorico-pratiche suddette per il personale che opera su impianti elettricista sia la formazione teorica attraverso un pacchetto formativo nel rispetto delle norme citate.

I corsi teorici di livello 1a e 2a della durata di 12 ore (durata minima prevista dalla norma CEI 11-27/1) sono dedicati a coloro che possiedono un’adeguata preparazione pratica (pari ai livelli 1b e 2b), al fine di fornire i requisiti minimi necessari al riconoscimento dell’idoneità.
Per consentire l’attestazione di “personale PES e PAV”, in accordo con la norma CEI 11-27/1, la Valeri Vanni formula pacchetti formativi in base alle conoscenze teoriche possedute dal personale e delle esigenze aziendali mettendo a disposizione docenti altamente qualificati e operanti nel settore dei controlli.

Livello 1a

Conoscenze teoriche di base per eseguire i lavori elettrici

Principali disposizioni legislative in materia di sicurezza per i lavori elettrici e in particolare:

Ø      D. Lgs. 81/2008

Ø      Scelta dell’attrezzatura e dei DPI, la marcatura CE, la conservazione.

Ø      Arco elettrico e i suoi effetti.

Ø    Effetti sul corpo umano dovuti all’elettricità e nozioni di pronto soccorso.

Ø      Criteri di sicurezza nella predisposizione dell’area di lavoro (cantiere).

Livello 2a

Conoscenze teoriche di base per eseguire lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I

Ø      Norme CEI 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27 (con riguardo ai lavori sotto tensione sui sistemi di Categoria 0 e I).

Ø      Criteri generali di sicurezza, con riguardo alle caratteristiche dei componenti elettrici su cui si può intervenire nei lavori sotto tensione.

Ø      Attrezzature e DPI: particolarità per i lavori sotto tensione.

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