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(Clicca qui per scaricare il documento: ACQUISTO DI MACCHINE)

  Dal 21 settembre 1996 l’acquirente italiano che
  non ottenesse la documentazione di cui ai
  successivi punti, al momento della consegna di
  una macchina da parte del costruttore o del
  venditore, è obbligato a provvedere in
  proprio a perfezionare, prima della sua “messa in
  servizio”, tutto quanto non fatto dal costruttore o
  dal venditore inadempiente (d.lgs. 17/2010, art.2 comma 2, lettera i) e art. 11, comma 1 del DPR 459/96).

I SERVIZI DI CONSULENZA RIGUARDANO, MA NON SONO LIMITATI A:

1.     Verifica contenuti dei contratti di acquisto

2.     Verifica contenuti documenti di accompagnamento delle macchine: dichiarazione CE di conformità manuali d’uso, schemi etc…

3.     Verifica delle carenze palesi presenti nella macchina

4.     Verifica delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, dei rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse e dei rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso

5.     Progettazione degli interventi di bonifica inerenti: l’equipaggiamento elettrico, la parte meccanica e l’aggiornamento della documentazione (schemi elettrici e manuali d’uso);

6.     Validazione, ovvero verifica degli interventi eseguiti comprendendo l’aggiornamento delle relazioni per indicare lo stato d’arte raggiunto dopo gli interventi di bonifica.

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